x

x

Art. 32-bis - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (1)

1. L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore (2).

2. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 120, L. 689/1981.

(2) Comma così modificato dall’art. 15, L. 262/2005.

Rassegna di giurisprudenza

Essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie di natura interdittiva con il “volto costituzionale” della sanzione penale è che esse non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di «rieducazione» del reo, imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost. (Corte costituzionale, 222/2018).