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Art. 32-ter - Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (1)

1. L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

2. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni (2).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 120, L. 689/1981.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 69/2015.

Rassegna di giurisprudenza

La pena accessoria speciale di cui all’art. 32-ter, consegue di diritto alla sentenza di condanna pronunciata per uno dei reati previsti dall’art. 32-quater, come effetto penale della stessa ai sensi dell’art. 20; tale pena accessoria non può essere mantenuta in caso di sentenza di condanna per un reato diverso (nel caso di specie ricettazione) non compreso nell’art. 32-quater e di contemporaneo proscioglimento dell’imputato per uno dei reati previsti dalla suddetta norma (nel caso di specie truffa aggravata ai danni di ente pubblico), anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, 35476/2009).

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione va inflitta solo in caso di condanna per scarico eccedente i limiti di accettabilità e non anche nell’ipotesi di mancanza di autorizzazione (Sez. 3, 10422/1992).