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Art. 32-quater - Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (1)

1. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 423-bis, primo comma, (2) 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(1) Articolo da ultimo sostituito dalla L. 3/2019.

(2) Il riferimento all'art. 423-bis, primo comma, è dovuto all'art. 6, L. 155/2021.

Rassegna di giurisprudenza

La pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 32-quater non è strutturalmente incompatibile con il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, in quanto la stessa non contempla alcuna limitazione sotto il profilo soggettivo, come risulta dal sintagma "delitti .... commessi in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale". La nuova formulazione del criterio di collegamento introdotta dall’art. 21 L. 55/1990, chiarisce anzi che la incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione può applicarsi anche ai pubblici ufficiali che abbiano commesso uno dei delitti tassativamente contemplati dall’art. 32-quater.

Nella formulazione previgente, infatti, la applicazione della pena accessoria conseguiva ai delitti commessi "a causa" o "in occasione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale" e tali locuzioni, nella interpretazione dominante, limitavano i destinatari di tale sanzione ai soli soggetti che svolgevano attività imprenditoriali. Parimenti non è ravvisabile alcun profilo di incompatibilità funzionale, o, comunque, di inutilità, nella applicazione della previsione di cui all’art. 32-quater ai pubblici ufficiale.

Le pene accessorie, infatti, sono destinate ad essere applicate a pena espiata ai sensi dell’art. 139 e, pertanto, la incapacità a contrattare può esplicare la propria efficacia specialpreventiva anche nei confronti di soggetti che, al momento della condotta, erano legati da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, ma che abbiano visto lo stesso reciso per effetto del sopravvenire del giudicato di condanna (Sez. 6, 30730/2018).