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Art. 520 - Nuove contestazioni all’imputato assente

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all’imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all’imputato.

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell’articolo 519 commi 2 e 3.

Rassegna giurisprudenziale

Nuove contestazioni all’imputato assente (art. 520)

La modifica in udienza del capo di imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto, qual è la data del commesso reato oppure il termine iniziale o finale di un reato permanente a “contestazione chiusa”, non accompagnata dalla notificazione del verbale all’imputato assente o contumace determina una nullità assoluta d’ordine generale solo qualora l’elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, impedisce il pieno ed effettivo esercizio dei diritti difensivi; ed invece, se la modifica del capo di imputazione non tocca il nucleo sostanziale dell’addebito e quindi non reca pregiudizio al diritto dell’imputato di individuare con esattezza il fatto addebitatogli, l’omessa notificazione del verbale di udienza contenente la modifica medesima dà luogo ad una nullità relativa, non deducibile con l’impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all’udienza successiva (Sez. 2, 46342/2016).