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Art. 544-bis - Uccisione di animali (1) (2)

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

(1) Articolo introdotto dalla L. 189/2004.

(2) Articolo così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, L. 201/2010.

Rassegna di giurisprudenza

Nella nozione di “necessità” degli art. 544-bis e ter rientra anche lo stato di necessità previsto dall’art. 54 nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (Sez. 3, 49672/2018).

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter) non è necessaria la compiuta identificazione dell’animale offeso (Sez. 3, 3674/2018).

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54, ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile (fattispecie relativa all’uccisione di un alano da parte dell’imputato per tutelare la sua incolumità e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima) (Sez. 3, 50329/2016).

Il reato di uccisione di animali può essere integrato anche da una condotta omissiva (nella specie il soggetto agente, dopo avere accidentalmente investito un gatto all’interno della sua proprietà, aveva impedito, senza necessità e giustificazione alcuna, alle proprietarie di recuperare l’animale al fine di prestargli le dovute cure) (Sez. 3, 29543/2011).

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II, inserito dalla L. 189/2004, e le condotte prima contemplate dall’art. 727 (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l’identità delle condotte (Sez. 3, 44822/2007).