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Art. 17

Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

1. La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa.

2. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

3. Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 54 richiede per l’accesso alla liberazione anticipata la dimostrazione della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione e la sua concessione, concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 103 Reg., comma 2, ossia in riferimento al duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenuto “nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna (Sez. 1, 13369/2019).