x

x

Dal Vangelo secondo Luca: le conseguenze del potere

Ombra
Ph. Vincenzo Giuseppe Giglio / Ombra

I criteri e le modalità di scelta dei professionisti nominati dall’autorità giudiziaria per svolgere il ruolo di amministratore giudiziario, curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, commissario di grandi imprese insolventi, gestore della liquidazione e liquidatore nella composizione delle crisi da sovraindebitamento è un campo assai pernicioso dove l’opacità è diradata occasionalmente dalle sporadiche indagini penali che disvelano commistioni “contra naturam” tra chiamato e chiamante (e certo non si tratta di una vox clamantis in deserto, ché quella voce la stanno a sentire tutti e anzi pregano di sentirla più e più volte).

Le fortune di pochi e le sfortune di tanti passano attraverso il potere di designazione esercitato “motu proprio” dai magistrati come insegna la vicenda Saguto.

La nuova previsione normativa, un pannicello caldo, trova applicazione dal 25 giugno 2018 ed interessano solo le designazioni conferite da tale data e in ogni caso non hanno reso cristallini i criteri e la gestione delle nomine.

L’argomento è scabroso ed è uno dei tanti che la magistratura si ostina a non voler affrontare, come ha confermato il dott. Luca Palamara:

Nei tribunali fallimentari i criteri di scelta dei curatori e nelle misure di prevenzione la scelta degli amministratori e dei professionisti rappresentano il vero core business della magistratura. È inutile negarlo, il settore nel quale interi patrimoni possono essere spostati, che possono essere tra virgolette “affossati”, possono determinare uno spossessamento, dall’originario imprenditore ad un soggetto terzo estraneo, con tutti i risvolti poi conseguenziali che ci sono, non solo sulla vita dell’imprenditore, ma di tutti i dipendenti che traggono sostentamento da quelle attività. I criteri di attuazione di nomina è uno dei principali problemi che a mio avviso deve essere affrontato e che in qualche modo deve essere risolto, non solo dal legislatore, ma anche all'interno degli stessi tribunali”.

E se lo dice lui … non abbiamo dubbi e ogni residua titubanza ci viene dissipata leggendo alcune perle della sezione disciplinare del CSM:

…in punto di illeciti extra-funzionali

Non configura l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni dell’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri la condotta della spendita implicita della qualità di magistrato in relazione alla quale non risulta certa la prova della finalità al conseguimento del vantaggio ingiusto del coinvolgimento lavorativo del figlio del magistrato presso un ristorante ad opera del professionista cui era stato proposto, tempo prima, l’incarico di amministratore giudiziario (ordinanza n. 23/2019).

…in punto di scarsa rilevanza

Non integra l’illecito disciplinare fuori dall’esercizio d funzioni dell’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per latri la condotta del giudice delegato ai fallimenti che chiede ad alcuni professionisti di intervenire presso i responsabili di istituti bancari, al fine di concedere a propri conoscenti la dilazione, ovvero il prolungamento, dei prestiti loro concessi, per scarsa rilevanza del fatto se in concreto non è derivata alcuna compromissione della sua immagine e alcun pregiudizio della sua imparzialità (ordinanza n. 112/2019).

Per chi ha tendenze masochistico-giuridiche si consiglia la lettura del contributo: La responsabilità disciplinare dei magistrati.

Se nell’aula di giustizia c’è scritto che “La legge è uguale per tutti” nell’aula della disciplinare governano le parole di nostro Signore Gesù “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno!