General terms and conditions of contract: la clausola di governing law - Parte III
Vediamone un paio di esempi.
“This Agreement is governed by, and shall be construed in accordance with, [●] laws.”: “Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità al diritto [●].”
“The existence, validity and implementation of this Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of [●]”: “Esistenza, validità e adempimento del presente Contratto saranno regolati e interpretati secondo il diritto [●].”
Per dare soluzione sia alle questioni dell’interpretazione (interpretation) e della portata applicativa (scope) della clausola di governing law, sia all’individuazione della terminologia rilevante, facciamo riferimento alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
La Convenzione di Roma sancisce in uno dei suoi primi articoli la libertà di scelta dei contraenti (Art. 3, “Freedom of choice”) rispetto alla legge applicabile al contratto.
La governing law sarà presa a riferimento sia ai fini dell’interpretazione (interpretation) della volontà dei contraenti, che dell’adempimento (performance) delle obbligazioni contrattuali o dell’eventuale inadempimento delle medesime (breach). In quest’ultima ipotesi il giudice applicherà la governing law, nei limiti consentiti dalle leggi processuali, anche per valutare l’inadempimento parziale o totale delle obbligazioni contrattuali fino alla eventuale liquidazione del danno (assessment of damages).
Dobbiamo altresì tenere presente che la scelta della legge applicabile non pregiudicherà l’applicazione delle norme c.d. imperative (mandatory rules).
Quanto all’applicazione delle norme imperative a contratti pur sottoposti alla legge di altro Stato, la Convenzione di Roma, Art.3 terzo comma, dispone che:
“The fact that the parties have chosen a foreign law, whether or not accompanied by the choice of a foreign tribunal, shall not, where all the other elements relevant to the situation at the time of the choice are connected with one country only, prejudice the application of rules of the law at the country which cannot be derogated from by contract, hereinafter called ’mandatory rules.”: (versione ufficiale in lingua italiana) “La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate “norme imperative”.”
Quale sarà la legge applicabile in mancanza di scelta (“absence of choice”) da parte dei contraenti? La regola generale, sancita dall’Art. 4 della Convenzione di Roma, prevede che si applichi la legge del paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto (“most closely connected”).
In conclusione, sintetizziamo alcuni termini ed espressioni rilevanti:
Choice of the applicable law Scelta della legge applicabile
Choice-of-law rules Norme sui conflitti di legge
Contract governed by Contratto regolato da
Mandatory rules Norme imperative
To satisfy the legal requirements Soddisfare i requisiti di legge
Absence of choice Assenza di scelta (della legge applicabile)
Foreign law Legge straniera
Interpretation Interpretazione
Scope Applicazione, portata applicativa
Performance Adempimento, esecuzione (del contratto)
Breach Inadempimento
Assessment of damages Liquidazione del danno
Vediamone un paio di esempi.
“This Agreement is governed by, and shall be construed in accordance with, [●] laws.”: “Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità al diritto [●].”
“The existence, validity and implementation of this Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of [●]”: “Esistenza, validità e adempimento del presente Contratto saranno regolati e interpretati secondo il diritto [●].”
Per dare soluzione sia alle questioni dell’interpretazione (interpretation) e della portata applicativa (scope) della clausola di governing law, sia all’individuazione della terminologia rilevante, facciamo riferimento alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
La Convenzione di Roma sancisce in uno dei suoi primi articoli la libertà di scelta dei contraenti (Art. 3, “Freedom of choice”) rispetto alla legge applicabile al contratto.
La governing law sarà presa a riferimento sia ai fini dell’interpretazione (interpretation) della volontà dei contraenti, che dell’adempimento (performance) delle obbligazioni contrattuali o dell’eventuale inadempimento delle medesime (breach). In quest’ultima ipotesi il giudice applicherà la governing law, nei limiti consentiti dalle leggi processuali, anche per valutare l’inadempimento parziale o totale delle obbligazioni contrattuali fino alla eventuale liquidazione del danno (assessment of damages).
Dobbiamo altresì tenere presente che la scelta della legge applicabile non pregiudicherà l’applicazione delle norme c.d. imperative (mandatory rules).
Quanto all’applicazione delle norme imperative a contratti pur sottoposti alla legge di altro Stato, la Convenzione di Roma, Art.3 terzo comma, dispone che:
“The fact that the parties have chosen a foreign law, whether or not accompanied by the choice of a foreign tribunal, shall not, where all the other elements relevant to the situation at the time of the choice are connected with one country only, prejudice the application of rules of the law at the country which cannot be derogated from by contract, hereinafter called ’mandatory rules.”: (versione ufficiale in lingua italiana) “La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate “norme imperative”.”
Quale sarà la legge applicabile in mancanza di scelta (“absence of choice”) da parte dei contraenti? La regola generale, sancita dall’Art. 4 della Convenzione di Roma, prevede che si applichi la legge del paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto (“most closely connected”).
In conclusione, sintetizziamo alcuni termini ed espressioni rilevanti:
Choice of the applicable law Scelta della legge applicabile
Choice-of-law rules Norme sui conflitti di legge
Contract governed by Contratto regolato da
Mandatory rules Norme imperative
To satisfy the legal requirements Soddisfare i requisiti di legge
Absence of choice Assenza di scelta (della legge applicabile)
Foreign law Legge straniera
Interpretation Interpretazione
Scope Applicazione, portata applicativa
Performance Adempimento, esecuzione (del contratto)
Breach Inadempimento
Assessment of damages Liquidazione del danno