x

x

Green Pass: Confindustria ritiene auspicabile la richiesta dei danni al lavoratore che ne è sprovvisto

Green pass: la possibilità del risarcimento danni in alcuni casi precisi
Tramonto rosso
Ph. Luca Martini / Tramonto rosso

Green Pass: Confindustria ritiene auspicabile la richiesta dei danni al lavoratore che ne è sprovvisto

A proposito del green pass, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” indica che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, il green pass diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato.

In un documento dal titolo "L’estensione del green pass al lavoro privato", Confindustria ritiene auspicabile la richiesta dei danni al lavoratore senza green pass in alcuni casi precisi. "Ogni comportamento che dovesse recare danno all’impresa, incidendo negativamente sulla possibilità di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento danni", si legge nella nota.
 

Green Pass: modalità di verifica

L’obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro secondo modalità operative da definire entro il 15 ottobre (quindi, prima dell’entrata in vigore della disposizione).

Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica de green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”. Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone - che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza. Ciò impone all’azienda la necessità di verificare il possesso del green pass da parte dei lavoratori ogni giorno.

 

Green Pass: il problema dei controlli a campione

La norma consente di svolgere verifiche secondo le modalità ritenute più opportune da parte del datore di lavoro. Quindi, i controlli potranno anche essere svolti a campione (in alternativa al controllo assiduo e di massa), come anche sommarsi. Confindustria, però, nella nota li sconsiglia fortemente. Si leggeriteniamo opportuno sollecitare una particolare attenzione a tale eventuale scelta, in quanto questa modalità – per quanto evidentemente semplificativa degli adempimenti - non sembra pienamente coerente con né con l’obbligo generalizzato e sanzionato di possesso del green pass, né con la logica sostanziale e prevenzionale di impedire a chiunque sia privo di certificato di fare ingresso in azienda.

Il controllo dovrebbe essere poi adottato “preferibilmente”, quindi non necessariamente, all’ingresso.

 

Green pass: la possibilità della richiesta danni

Se il lavoratore non possiede o non esibisce una versione valida del Green pass dovrà essere considerato assente ingiustificato: non potrà quindi svolgere attività lavorativa e non percepirà la retribuzione. La motivazione di un eventuale licenziamento non potrà, invece, essere il mancato possesso del Green Pass poiché il Decreto-legge n. 127/2021 prevede espressamente che il lavoratore, seppur assente ingiustificato, abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Confindustria ritiene auspicabile la richiesta dei danni al lavoratore senza green pass in alcuni casi precisi. Tra i casi ipotizzati come passibili di richiesta di risarcimento danni ci sono quelli di lavoratori impegnati in appalti/commesse/ordini in cui è essenziale la loro presenza, lavoratori trasfertisti che non possono partire in mancanza di green pass, lavoratori assunti in edilizia per uno specifico appalto.

 

Ma quanti lavoratori non sono vaccinati?

Dati ufficiali non ce ne sono, ma - secondo quanto riporta il Corriere - qualcosa si può dedurre incrociando i numeri Istat con quelli delle vaccinazioni. Gli occupati in Italia sono circa 23 milioni, è ragionevole pensare che gli italiani occupati siano vaccinati in una percentuale compresa tra il 75 e l’80%. Quindi i lavoratori non vaccinati potrebbero superare i 4 milioni, circa il 15% del totale.