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La Cassazione Penale estende ulteriormente i limiti del sequestro di quote societarie

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 19 novembre 2007, n.42637
Con una sentenza passata quasi “in sordina” (la n. 42637/2007), la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti del sequestro preventivo (art. 231 c.p.p.) in relazione a quote societarie appartenenti ad una persona non indagata e, quindi, secondo le deduzioni dei ricorrenti, estranea ai fatti di reato.

Il Supremo Collegio ha infatti deciso che, essendo oggetto del sequestro preventivo “qualsiasi bene, a chiunque appartenente”, è da ritenersi legittimo il sequestro effettuato sui beni (o su quote) di una persona estranea al reato, a condizione comunque che il bene sequestrato sia “anche indirettamente collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, sia idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato stesso ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti” .

Pertanto, parafrasando il ragionamento effettuato dal Supremo Collegio, dovrà considerarsi rilevante, ai fini del sequestro, non tanto la titolarità del bene sequestrato quanto la sua gestione, la quale, qualora risulti illecita, può giustificare l’applicazione della misura cautelare di cui all’art. 231 c.p.p. .

La Cassazione ha inoltre ritenuto che un sequestro preventivo così adottato possa considerarsi idoneo anche ad impedire la commissione di ulteriori reati dal momento che priverebbe i soci dell’esercizio dei diritti relativi alle cose sequestrate (in tal senso anche Cass. pen. n. 21810/04).

La sentenza in esame, pur ponendosi in linea con altre pronunce che ammettevano la possibilità di effettuare il sequestro anche su beni appartenenti a persone non indagate purchè si trattasse comunque di “cose pertinenti al reato” (Cass. pen. n. 4496/99), conferma comunque la sostanziale indecisione su questo tema, stante il contrario orientamento della stessa Corte che, invece, sembrerebbe ammettere il sequestro preventivo solo in relazione a beni appartenenti alla persona indagata (ex plurimis, Cass. pen. n. 15445/04).

Non è da escludere, pertanto, la possibilità che la questione relativa all’applicabilità del sequestro preventivo anche alla persona non indagata (come sancito nella sentenza in commento) possa investire le Sezioni Unite della Suprema Corte.

La sentenza n. 42637/07 assume particolare pregio non solo per gli aspetti sopra evidenziati ma anche per le precisazioni offerte in merito all’individuazione del tempus commissi delicti dell’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

La Corte ha difatti chiarito che l’espressione utilizzata dal legislatore all’art. 316 ter c.p. “consegue indebitamente” debba leggersi come “percepisce indebitamente” ossia “riscuote materialmente”, con la naturale conseguenza che il reato punito dall’art. 316 ter c.p. potrà dirsi consumato solo qualora, dopo l’erogazione del contributo, questo entri materialmente nel patrimonio del destinatario, “essendo quello il momento in cui si produce il danno per l’ente pubblico erogatore”.

Di particolare interesse appare infine l’ultima parte della sentenza, laddove, incidentalmente, la Corte di Cassazione sottolinea, in adesione all’orientamento fatto proprio delle Sezioni Unite (41936/05), che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo ma anche al profitto, in quanto l’art. 640 quater c.p. (relativo alla contestazione agli imputanti anche del truffa ex art. 640 bis c.p.) richiama l’intero art. 322 ter c.p. che espressamente contempla sia i beni che costituiscono il prezzo del reato sia quelli che ne rappresentano il profitto.

>Con una sentenza passata quasi “in sordina” (la n. 42637/2007), la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti del sequestro preventivo (art. 231 c.p.p.) in relazione a quote societarie appartenenti ad una persona non indagata e, quindi, secondo le deduzioni dei ricorrenti, estranea ai fatti di reato.

Il Supremo Collegio ha infatti deciso che, essendo oggetto del sequestro preventivo “qualsiasi bene, a chiunque appartenente”, è da ritenersi legittimo il sequestro effettuato sui beni (o su quote) di una persona estranea al reato, a condizione comunque che il bene sequestrato sia “anche indirettamente collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, sia idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato stesso ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti” .

Pertanto, parafrasando il ragionamento effettuato dal Supremo Collegio, dovrà considerarsi rilevante, ai fini del sequestro, non tanto la titolarità del bene sequestrato quanto la sua gestione, la quale, qualora risulti illecita, può giustificare l’applicazione della misura cautelare di cui all’art. 231 c.p.p. .

La Cassazione ha inoltre ritenuto che un sequestro preventivo così adottato possa considerarsi idoneo anche ad impedire la commissione di ulteriori reati dal momento che priverebbe i soci dell’esercizio dei diritti relativi alle cose sequestrate (in tal senso anche Cass. pen. n. 21810/04).

La sentenza in esame, pur ponendosi in linea con altre pronunce che ammettevano la possibilità di effettuare il sequestro anche su beni appartenenti a persone non indagate purchè si trattasse comunque di “cose pertinenti al reato” (Cass. pen. n. 4496/99), conferma comunque la sostanziale indecisione su questo tema, stante il contrario orientamento della stessa Corte che, invece, sembrerebbe ammettere il sequestro preventivo solo in relazione a beni appartenenti alla persona indagata (ex plurimis, Cass. pen. n. 15445/04).

Non è da escludere, pertanto, la possibilità che la questione relativa all’applicabilità del sequestro preventivo anche alla persona non indagata (come sancito nella sentenza in commento) possa investire le Sezioni Unite della Suprema Corte.

La sentenza n. 42637/07 assume particolare pregio non solo per gli aspetti sopra evidenziati ma anche per le precisazioni offerte in merito all’individuazione del tempus commissi delicti dell’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

La Corte ha difatti chiarito che l’espressione utilizzata dal legislatore all’art. 316 ter c.p. “consegue indebitamente” debba leggersi come “percepisce indebitamente” ossia “riscuote materialmente”, con la naturale conseguenza che il reato punito dall’art. 316 ter c.p. potrà dirsi consumato solo qualora, dopo l’erogazione del contributo, questo entri materialmente nel patrimonio del destinatario, “essendo quello il momento in cui si produce il danno per l’ente pubblico erogatore”.

Di particolare interesse appare infine l’ultima parte della sentenza, laddove, incidentalmente, la Corte di Cassazione sottolinea, in adesione all’orientamento fatto proprio delle Sezioni Unite (41936/05), che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo ma anche al profitto, in quanto l’art. 640 quater c.p. (relativo alla contestazione agli imputanti anche del truffa ex art. 640 bis c.p.) richiama l’intero art. 322 ter c.p. che espressamente contempla sia i beni che costituiscono il prezzo del reato sia quelli che ne rappresentano il profitto.