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La quarantena: diritti e doveri del lavoratore

quarantena non pagata: le nuove regole
quarantena non pagata: le nuove regole

Sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di quarantena legata all’epidemia da Covid-19. È evidente che la quarantena produca effetti anche sul rapporto di lavoro e sulla gestione di tale rapporto. Attuale è il dibattito inerente l’assenza dal lavoro per coloro che sono posti in quarantena. Ma per poter comprendere la situazione attuale è necessario distinguere due casi: l’isolamento e la quarantena.

 

Cosa si intende per isolamento e quali sono le differenze con la quarantena per l’assenza dal lavoro?

Quando una persona viene contagiata dal covid, anche se asintomatica, essa deve essere posta in isolamento, poiché può essere motivo di contagio del virus.

Ma quali sono gli effetti che l’isolamento produce in relazione al rapporto di lavoro? È evidente che la persona contagiata dal virus debba essere considerata malata. Per tale motivo si applicano le disposizioni ordinarie in materia di malattia. Infatti, il lavoratore in isolamento dovrà giustificare al datore di lavoro l’assenza per malattia mediante l’invio di una certificazione medica attestante tale status.

Egli potrà percepire, nonostante l’isolamento, la retribuzione. Tuttavia, è doveroso ricordare che il covid non è una semplice influenza e che gli effetti possono protrarsi nel corso del tempo.

Inoltre, le attuali disposizioni indicano come necessario per la ripresa delle attività lavorative l’essere negativi. Infatti, per poter permettere al lavoratore di rientrare al lavoro, è necessario la trasmissione alla parte datoriale, mediante il medico competente, del certificato medico attestante la negativizzazione.

 

Cosa si intende per quarantena e quali sono gli effetti per l’assenza dal lavoro?

Se la situazione appare chiara nel caso di assenza dal luogo di lavoro legata all’isolamento, essa muta nel caso di quarantena. Ma cosa si intende per quarantena?

Per quarantena si intende quel periodo temporale in cui una persona non positiva la covid-19, essendo venuta a contatto con un soggetto che ha contratto il virus, è sottoposta in via preventiva a limitazioni inerenti la circolazione e contatti esterni. Ma questo vale anche per il lavoro? La risposta è affermativa.

Il soggetto posto in quarantena non può recarsi al lavoro.

Ma quando parliamo di quarantena dobbiamo necessariamente comprendere che non ci troviamo più dinanzi al periodo previsto durante il primo lockdown.

Con le vaccinazioni la pericolosità del virus è mutata. Per tale motivo le disposizioni attuali pongono in essere delle differenziazioni. Infatti, con la circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute e con l’introduzione del d.l. n. 229 del 2021 il Governo ha introdotto delle distinzioni per la durata e per il termine della quarantena.

 

Ma tutto ciò cosa significa?

Significa che la quarantena può essere disposta solo nei confronti di quei soggetti che, seppur negativi, abbiano avuto un “contatto stretto” con un soggetto positivo al Covid.

La quarantena può essere disposta nei seguenti casi:

  • Nel caso in cui ci troviamo dinanzi a persone che abbiano un ciclo vaccinale non completo, ossia che non si siano sottoposti ad almeno due dosi di vaccino anti-covid.

  • Nel caso in cui vi siano soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

  • Nel caso in cui vi siano soggetti che abbiano ricevuto le prime due dosi di vaccino da più di 120 giorni ma che non si siano sottoposti alla terza dose booster.

È evidente come le normative vigenti vadano a indicare una differenziazione tra le diverse situazioni e casi. Infatti, le norme prevedono che nei primi due casi il periodo di quarantena duri 10 giorni.

Nel terzo caso la quarantena dura soltanto 5 giorni.

Ma quale può essere la relazione tra la quarantena e la prestazione di lavoro?

Coloro che sono posti in quarantena non possono accedere ai luoghi di lavoro per tutto il periodo legato a tale status. Tali soggetti posti in quarantena devono informare il datore di lavoro di tale situazione e giustificare la relativa assenza mediante la presentazione di un provvedimento rilasciato dall’Autorità Sanitaria compente. Solitamente, le Autorità Sanitarie rilasciano tali comunicazioni inviandole mediante e-mail oppure sms.

Ma le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro stanno cambiando. La pandemia ci ha permesso di velocizzare quei processi informatici e tecnologici che in molti richiedevano da tempo.

Infatti, per alcune tipologie di prestazione di lavoro è possibile porre in essere lo Smart Working, anche detto lavoro agile. Dunque, se la mansione e l’organizzazione del lavoro lo consentono, il lavoratore in quarantena può essere collocato in modalità lavoro agile.

Essa è l’unica situazione possibile per garantire al lavoratore la retribuzione. Infatti, poiché tale situazione non è legata a una scelta del datore di lavoro bensì all’impossibilità di porre in essere la prestazione di lavoro per causa imputabile al lavoratore, quest’ultimo non sarebbe tenuto ad percepire la retribuzione. Inoltre, il lavoratore non sarebbe tenuto a percepire l’indennizzo dall’INPS.

Tale situazione può generare due effetti:

In primis, il prestatore di lavoro risulta incentivato a richiedere la prestazione di lavoro agile per ottenere la relativa retribuzione.

Tuttavia, non tutte le prestazioni di lavoro possono essere considerate compatibili con lo smart working.

Il secondo effetto può essere prodotto da tale situazione: Il lavoratore, al fine di non perdere la retribuzione, potrebbe recarsi, nonostante il divieto, sul luogo di lavoro per porre in essere la prestazione di lavoro.

In linea generale, se il lavoratore rispetta la quarantena, magari lavorando in modalità lavoro agile, terminato il periodo suddetto potrà rientrare a lavoro. Tuttavia, questi è tenuto a inviare al datore di lavoro la certificazione medica attestante lo status di negatività e richiedere all’Autorità sanitaria competente il provvedimento di fine quarantena per inoltrarlo allo stesso datore di lavoro.

 

Non solo quarantena: quale è la relazione tra auto sorveglianza e lavoro?

Il Governo ha introdotto una particolare situazione, ossia “l’auto sorveglianza”. Essa è valida solo per coloro che sono vaccinati o guariti da meno di quattro mesi e per coloro che hanno ricevuto la terza dose.

Ma quali sono gli obblighi che tali soggetti in auto sorveglianza dovranno adempiere?

  • Dovranno indossare per 10 giorni sempre la mascherina Ffp2 (obbligo comune anche a coloro che non sono in auto sorveglianza);

  • Sottoporsi a tampone rapido o molecolare se si presentano i sintomi da covid- 19.

Rispettando tali regole, i soggetti in auto sorveglianza possono recarsi al lavoro e riprendere le attività che precedentemente ponevano in essere.

È preferibile, comunque, informare il medico di base per poter disporre le opportune cautele e accorgimenti al fine di preservare la propria salute e quella delle persone che ci circondano, sui luoghi di lavoro e non.