x

x

Il distacco illecito di lavoratori

Distacco
Ph. Luca Martini / Distacco

Il distacco illecito di lavoratori

 

L’art. 30 del d.lg. n. 276/2003 stabilisce che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro datore.

In presenza di un distacco legittimo, la ripartizione degli obblighi di prevenzione e protezione tra il distaccante ed il distaccatario è stabilita dall’art. 3, comma 6, T.U.S.L., ai sensi del quale tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, salvo l’obbligo, a carico del distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

In altri termini, sul distaccante viene a gravare solamente l’obbligo di informazione e formazione relativo alle mansioni per cui il lavoratore viene distaccato, e non tutti gli altri obblighi previsti dal T.U.S.L.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (Cass., IV, 24 giugno 2008 n. 37079; IV, 19 aprile 2013) sebbene in maniera diversa.

Più di recente si è aggiunto che permane sul datore di lavoro distaccante, oltre all'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, anche quello di vigilare sulla corretta funzionalità dei presidi di cui è dotato il lavoratore (IV, 5 febbraio 2021, n. 4480). 

Il datore di lavoro è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò è avvenuto, ad esempio, nel caso deciso da Cass., IV, 10 luglio 2014, n. 30483.

In tale ultimo processo, i giudici di merito avevano evidenziato che l'imputato era venuto meno ai propri doveri di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, inviando gli operai presso altra ditta, al fine di svolgere un lavoro del tutto estraneo alle mansioni da essi abitualmente svolte, senza fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione.

È stato pure rigettato il motivo di ricorso che richiamava il principio del c.d. "affidamento", in virtù del quale ciascun consociato può confidare che gli altri si comportino secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione:

Detto principio, non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, come nel caso in esame.

Tale principio non potrebbe, infatti, essere utilmente richiamato dall'imputato né con riferimento all'operato dei suoi dipendenti, da lui non istruiti sulle corrette modalità di esecuzione dell'operazione di movimentazione delle pesanti lastre di vetro (mancata istruzione integrante violazione di norma antinfortunistica, ritenuta causalmente connessa con la verificazione dell'evento), né con riferimento alla condotta del coimputato V., attesa proprio la pregressa violazione rimproverata al F.

 

Il presupposto essenziale per aversi distacco legittimo è rappresentato dalla sussistenza di un interesse al distacco proprio del datore di lavoro distaccante. 

Ne consegue che risulta configurabile il reato di distacco illegittimo (previsto e punito dall’art.18, comma 5-bis, d.lg. 276/2003) nel caso in cui il lavoratore sia distaccato presso altro soggetto in mancanza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante (Cass., III, 29 ottobre 2009 n. 47006; III, 10 giugno 2009 n. 38919).

Le conseguenze del distacco illegittimo sulla posizione di garanzia del datore di lavoro distaccante sono evidenziate da Cass., IV, 30 ottobre 2018, n. 49593: 

Se il distacco è solamente fittizio - ossia non sorretto da alcun interesse effettivo del distaccante - non si produrrà quello spostamento degli obblighi di protezione e prevenzione dal distaccante al distaccatario che si avrebbe in caso di distacco legittimo.

Ragionando a contrario, infatti, se tale slittamento della posizione di garanzia avvenisse indipendentemente dalla ritualità o meno del distacco, non vi sarebbe alcun bisogno di specificare, come invece fa l’art.3, c.6, d.lgs. n.81/2008, che la disciplina dallo stesso prevista si applica solamente nelle ipotesi di cui all’art.30, d.lgs. n.276/2003, vale a dire nelle ipotesi di distacco reale.

Pertanto, in caso di distacco fittizio, non troverà applicazione il menzionato art. 3, comma 6, ma, piuttosto, le disposizioni generali sancite dal T.U.S.L., agli artt. 2 e 299.

Risulteranno, cioè, gravati dalla posizione di garanzia propria del datore di lavoro sia il datore di lavoro formale (il distaccante fittizio), sia il datore di lavoro di fatto (il distaccatario fittizio), ex art. 299 T.U.S.L.

Nel processo concluso dalla citata sentenza furono ritenuti responsabili per omicidio colposo sia il datore di lavoro formale dell’operaio deceduto (appaltatore) che il datore di lavoro sostanziale (subappaltatore e distaccatario), essendo stato considerato fittizio il distacco operato.

L’addebito principale atteneva – per entrambi – all’omessa formazione/informazione sulla tipologia di lavori e di rischi in favore della persona offesa.

È bene ricordare, infine, che in caso di evento lesivo occorso a lavoratore fittiziamente distaccato, potrebbero essere coinvolte nel procedimento penale, ai sensi del d.lg. 231/2001, anche le persone giuridiche alle quali appartengono i due datori di lavoro che hanno effettuato il distacco fittizio.