L’avvocato che crea un atto falso in fotocopia non commette reato

Archivio ex Tribunale Imola
Ph. Massimo Golfieri / Archivio ex Tribunale Imola

La predisposizione da parte di un avvocato di una copia fotostatica di un atto in realtà inesistente è reato?

La vicenda in esame coinvolge un collega ed è stata definita dal tribunale di merito con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Mantenendo il doveroso riserbo ho avuto il consenso dall’interessato di scrivere sull’argomento garantendo la massima anonimizzazione dei dati. In proposito alla pubblicità della sentenza ed esigenze di riservatezza della parte: Pubblicità della sentenza e riservatezza (Filodiritto).

Il tema del processo era se la creazione di una copia fotostatica di un atto in realtà inesistente configurasse i reati previsti dagli articoli 476 e 482 c.p.

Il tribunale è giunto alla conclusione che essendo stato l'atto falso formato in fotocopia, il fatto non sussiste.

In proposito ricordiamo che sulla rilevanza penale del falso in copia le Sezioni Unite (Sez. U, n. 35814 del 28 marzo 2019, Marcis, Rv. 276285) hanno affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale.

Siffatto principio di diritto, per il quale è irrilevante la preesistenza ovvero l'integrale creazione dell'atto utilizzato in copia, sposa l'orientamento che si incentrava sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che, mediante la copia, viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443).

È stato, quindi, valorizzato dalla Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, il comportamento dell'agente il quale, nel produrre la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere, materialmente, sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli l'apparenza di autenticità, così da farlo sembrare, per la presenza di requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto, ovvero una copia documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. (così in motivazione, Sez.5, Sentenza n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731 - 01).

Nel caso in esame, l'atto di .... datato ... era un evidente falso, in quanto la veste grafica non corrispondeva a quella usata dall'amministrazione, tanto che il teste .... si è subito accorto della falsità del documento pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati dalla difesa si assolve perché il fatto non sussiste.

In proposito, si veda anche cassazione penale Sez. 5, Sentenza n. 5374 del 24/09/2019, Oronzi, Rv. 278657: "Non integra il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen, la trasmissione a mezzo fax al proprio datore di lavoro, per giustificare l'assenza dal servizio, di attestazioni non veritiere di visite mediche effettuate da un istituto sanitario, formate senza i necessari requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corrispondenti ad un originale, in quanto realizzate utilizzando logo, carta intestata e timbro dell'istituto in disuso da anni.".

L’orientamento ribadisce il principio che la mera utilizzazione di una fotocopia contraffatta non integri di per sé il reato di falsità materiale, allorquando venga esibita come tale, e salvo che siano presenti, nella fotocopia, requisiti di forma o di sostanza tali da farla apparire come il documento originale o come la copia autentica dello stesso (Sez. 5, 2297/2018: “Non integra il delitto di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 la condotta di colui che esibisca la falsa fotocopia di un documento, sia esso esistente o meno in originale, qualora si tratti di fotocopia esibita ed usata come tale e, pertanto, priva dei requisiti, di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o la copia conforme di esso ovvero comunque documentati va dell’esistenza di un atto corrispondente (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto di escludere il reato di falso nell’invio a mezzo fax ad una banca del certificato di pagamento di una fattura comunale in realtà mai emessa dell’ente locale)”; in tal senso, viene attribuita rilevanza alle attestazioni di autenticità dell’atto al documento originale.

Per un esame della giurisprudenza in riferimento all’articolo 476 c.p.: Art. 476 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici del Codice penale Commentato Online (filodiritto.com)

Per un esame della giurisprudenza in riferimento all’articolo 482 c.p.: Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato del Codice penale Commentato Online (filodiritto.com)