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L'integrazione europea nel diritto penale italiano

B R E V E      I N T R O D U Z I O N E

di Samantha Mendicino

La conoscenza del diritto penale in 'dimensione europea' deve ormai far parte del bagaglio culturale di ciascuno studioso del diritto: dall'universitario al docente, dal magistrato al cancelliere, dall'avvocato al funzionario di pubblica sicurezza o della pubblica amministrazione.

Lo scopo precipuo della U.E. è quello di armonizzare i sistemi penali dei diversi Paesi Membri, sebbene l'impresa sia più ardua di quanto possa pensarsi: il problema principale consiste nel saper (e poter) superare la tipicità nazionale del reato. Da qui dipana la curiosità di comprendere come attualmente si manifesti l'influenza dei principi e del diritto dell'Unione Europea sul diritto interno.

Si deve ricordare, infatti, che il compito di ciascun Paese membro, nell'ampio progetto di cooperazione, consiste nell’interpretare le più ricorrenti fattispecie delittuose mantenendo fisso lo sguardo al futuro diritto penale europeo. E nel far ciò viene ben orientato dalle pronunce promananti dagli Organismi Europei in materia processual-penalistica. Questa breve rassegna è pensata proprio per tale finalità: riporta in estrema sintesi le più recenti pronunce penali.

La presente guida è divisa nelle seguenti macroaree tematiche: - legge penale; - reato; - pene; - delitti contro la personalità dello stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia; - delitti contro la fede pubblica; - delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; - delitti contro la persona; - delitti contro il patrimonio

 L E G G E    P E N A L E

Legge penale - concorrenza – intese – legalita’ dei reati e delle pene – nozione di diritto

C. Giust. U.E., Seconda Sezione, sent. 27 giugno 2012 – causa T – 372/10

Il principio della legalità dei reati e delle pene, di cui all’art. 7 CEDU e 49 della Carta, implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale.

Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo deriva che la nozione di “diritto” ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU corrisponde a quella di “legge” utilizzata in altre disposizioni della medesima Convenzione ed include il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale.

 Legge penale - interpretazione giurisprudenziale in favore del reo – applicazione retroattiva

Trib. Torino, ord. 30 gennaio 2012 – Giud. Recchione

In presenza di interventi della Corte Suprema di Cassazione che effettuino un rovesciamento di un costante e consolidato pregresso orientamento, con effetto sostanziale abolitivo di una norma incriminatrice, è legittima la revoca della condanna emessa sulla base dei pregressi parametri di legalità materiale.

 Legge penale - nulla poena sine lege – applicazione retroattiva di misure sfavorevoli in germania

C. Europea dei diritti umani, Sez V, 7 giugno 2012, Pres. Spielmann, K.c. Germania e G.c. Germania

La custodia di sicurezza, introdotta nel 2004 nell’ordinamento tedesco, deve qualificarsi sotto il profilo sostanziale come pena ai sensi della CEDU. Pertanto, l’applicazione retroattiva di essa, rendendo più gravosa la pena inflitta, integra violazione dell’art. 7 CEDU, che sancisce il principio di legalità dei reati e delle pene.

 Legge penale - medicinali per uso umano – direttiva 2001/83/ce – articolo 77 – distribuzione all’ingrosso di medicinali – autorizzazione speciale obbligatoria per i farmacisti – interpretazione in materia penale

C. Giust. U.E., sent. 28 giugno 2012 – Causa C-7/11

Una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno

Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni.

Nel caso di specie, l’interpretazione della direttiva 2001/83/CE, art. 77, non può, di per sé ed indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro creare o aggravare la responsabilità penale di un farmacista che abbia esercitato l’attività di distribuzione all’ingrosso senza munirsi dell’autorizzazione correlata.

 Legge penale - applicazione di benefci penitenziari – mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in peius – incompatibilita’ con l’art. 7 cedu

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sent. 10 luglio 2012 - caso Del Rio Prada c. Spagna – ricorso n. 42750/09

E’ incompatibile con quanto disposto dall’art. 7 CEDU la situazione di chi abbia visto prolungata la prevedibile durata dello stato detentivo effettivo per effetto di una interpretazione giurisprudenziale estensiva e successiva della legge in tema di benefici penitenziari.

 Legge penale - risoluzione del parlamento europeo del 22 maggio 2012 su un approccio dell'u.e. in materia di diritto penale

Gli interventi dell’U.E. in tema di diritto penale sostanziale si conformano ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le disposizioni dell’U.E. in tema diritto penale devono essere, pertanto, indispensabili, sulla base delle seguenti prove:

le disposizioni di diritto   penale si concentrano su comportamenti che nuocciono in misura rilevante in   termini pecuniari e non pecuniari alla società, agli individui o a un gruppo   di individui,
non sono disponibili misure   diverse o meno incisive per correggere tali comportamenti,
i reati interessati sono di   natura particolarmente grave, con dimensione transfrontaliera, oppure si   ripercuotono negativamente e in modo diretto sull'attuazione efficace di una   politica dell'Unione in un campo che è stato oggetto di provvedimenti di   armonizzazione,
esiste un'esigenza di   combattere, su una base comune, il reato in questione, vale a dire che un   approccio comune dell'U.E. possiede un valore aggiunto pratico, che tiene   conto, fra l'altro, della diffusione e della frequenza del reato stesso negli   Stati membri, e
in conformità dell'articolo   49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la   severità delle sanzioni proposte non è sproporzionata rispetto al reato.

E’ riconosciuta la rilevanza dei principi di colpevolezza individuale, certezza giuridica, non retroattività e lex mitior, ne bis in idem, presunzione di innocenza.

 R E A T O

 Estinzione del reato - ricorso per eccessiva durata del processo – mancanza di danno – prescrizione del reato

Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sent. 9 marzo 2012 – caso Gagliano Giorgi c. Italia – ricorso n. 23563/07

Deve qualificarsi come irricevibile per mancanza di pregiudizio importante il ricorso per eccessiva durata del processo promosso da chi, in conseguenza delle lungaggini processuali, abbia beneficiato di una riduzione della pena per prescrizione. In tale ipotesi, difatti, la riduzione della pena in questione ha quantomeno compensato o particolarmente ridotto i pregiudizi che derivano normalmente dalla durata eccessiva del procedimento.

 P E N E

Pene - regolamento ce n. 1973/2004 - politica agricola comune – esclusione degli aiuti in caso di inesatta dichiarazione quanto all’estensione della superficie – natura amministrativa

B R E V E      I N T R O D U Z I O N E

di Samantha Mendicino

La conoscenza del diritto penale in 'dimensione europea' deve ormai far parte del bagaglio culturale di ciascuno studioso del diritto: dall'universitario al docente, dal magistrato al cancelliere, dall'avvocato al funzionario di pubblica sicurezza o della pubblica amministrazione.

Lo scopo precipuo della U.E. è quello di armonizzare i sistemi penali dei diversi Paesi Membri, sebbene l'impresa sia più ardua di quanto possa pensarsi: il problema principale consiste nel saper (e poter) superare la tipicità nazionale del reato. Da qui dipana la curiosità di comprendere come attualmente si manifesti l'influenza dei principi e del diritto dell'Unione Europea sul diritto interno.

Si deve ricordare, infatti, che il compito di ciascun Paese membro, nell'ampio progetto di cooperazione, consiste nell’interpretare le più ricorrenti fattispecie delittuose mantenendo fisso lo sguardo al futuro diritto penale europeo. E nel far ciò viene ben orientato dalle pronunce promananti dagli Organismi Europei in materia processual-penalistica. Questa breve rassegna è pensata proprio per tale finalità: riporta in estrema sintesi le più recenti pronunce penali.

La presente guida è divisa nelle seguenti macroaree tematiche: - legge penale; - reato; - pene; - delitti contro la personalità dello stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia; - delitti contro la fede pubblica; - delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; - delitti contro la persona; - delitti contro il patrimonio

 L E G G E    P E N A L E

Legge penale - concorrenza – intese – legalita’ dei reati e delle pene – nozione di diritto

C. Giust. U.E., Seconda Sezione, sent. 27 giugno 2012 – causa T – 372/10

Il principio della legalità dei reati e delle pene, di cui all’art. 7 CEDU e 49 della Carta, implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante e, nel caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale.

Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo deriva che la nozione di “diritto” ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU corrisponde a quella di “legge” utilizzata in altre disposizioni della medesima Convenzione ed include il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale.

 Legge penale - interpretazione giurisprudenziale in favore del reo – applicazione retroattiva

Trib. Torino, ord. 30 gennaio 2012 – Giud. Recchione

In presenza di interventi della Corte Suprema di Cassazione che effettuino un rovesciamento di un costante e consolidato pregresso orientamento, con effetto sostanziale abolitivo di una norma incriminatrice, è legittima la revoca della condanna emessa sulla base dei pregressi parametri di legalità materiale.

 Legge penale - nulla poena sine lege – applicazione retroattiva di misure sfavorevoli in germania

C. Europea dei diritti umani, Sez V, 7 giugno 2012, Pres. Spielmann, K.c. Germania e G.c. Germania

La custodia di sicurezza, introdotta nel 2004 nell’ordinamento tedesco, deve qualificarsi sotto il profilo sostanziale come pena ai sensi della CEDU. Pertanto, l’applicazione retroattiva di essa, rendendo più gravosa la pena inflitta, integra violazione dell’art. 7 CEDU, che sancisce il principio di legalità dei reati e delle pene.

 Legge penale - medicinali per uso umano – direttiva 2001/83/ce – articolo 77 – distribuzione all’ingrosso di medicinali – autorizzazione speciale obbligatoria per i farmacisti – interpretazione in materia penale

C. Giust. U.E., sent. 28 giugno 2012 – Causa C-7/11

Una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno

Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni.

Nel caso di specie, l’interpretazione della direttiva 2001/83/CE, art. 77, non può, di per sé ed indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro creare o aggravare la responsabilità penale di un farmacista che abbia esercitato l’attività di distribuzione all’ingrosso senza munirsi dell’autorizzazione correlata.

 Legge penale - applicazione di benefci penitenziari – mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in peius – incompatibilita’ con l’art. 7 cedu

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sent. 10 luglio 2012 - caso Del Rio Prada c. Spagna – ricorso n. 42750/09

E’ incompatibile con quanto disposto dall’art. 7 CEDU la situazione di chi abbia visto prolungata la prevedibile durata dello stato detentivo effettivo per effetto di una interpretazione giurisprudenziale estensiva e successiva della legge in tema di benefici penitenziari.

 Legge penale - risoluzione del parlamento europeo del 22 maggio 2012 su un approccio dell'u.e. in materia di diritto penale

Gli interventi dell’U.E. in tema di diritto penale sostanziale si conformano ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le disposizioni dell’U.E. in tema diritto penale devono essere, pertanto, indispensabili, sulla base delle seguenti prove:

le disposizioni di diritto   penale si concentrano su comportamenti che nuocciono in misura rilevante in   termini pecuniari e non pecuniari alla società, agli individui o a un gruppo   di individui,
non sono disponibili misure   diverse o meno incisive per correggere tali comportamenti,
i reati interessati sono di   natura particolarmente grave, con dimensione transfrontaliera, oppure si   ripercuotono negativamente e in modo diretto sull'attuazione efficace di una   politica dell'Unione in un campo che è stato oggetto di provvedimenti di   armonizzazione,
esiste un'esigenza di   combattere, su una base comune, il reato in questione, vale a dire che un   approccio comune dell'U.E. possiede un valore aggiunto pratico, che tiene   conto, fra l'altro, della diffusione e della frequenza del reato stesso negli   Stati membri, e
in conformità dell'articolo   49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la   severità delle sanzioni proposte non è sproporzionata rispetto al reato.

E’ riconosciuta la rilevanza dei principi di colpevolezza individuale, certezza giuridica, non retroattività e lex mitior, ne bis in idem, presunzione di innocenza.

 R E A T O

 Estinzione del reato - ricorso per eccessiva durata del processo – mancanza di danno – prescrizione del reato

Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sent. 9 marzo 2012 – caso Gagliano Giorgi c. Italia – ricorso n. 23563/07

Deve qualificarsi come irricevibile per mancanza di pregiudizio importante il ricorso per eccessiva durata del processo promosso da chi, in conseguenza delle lungaggini processuali, abbia beneficiato di una riduzione della pena per prescrizione. In tale ipotesi, difatti, la riduzione della pena in questione ha quantomeno compensato o particolarmente ridotto i pregiudizi che derivano normalmente dalla durata eccessiva del procedimento.

 P E N E

Pene - regolamento ce n. 1973/2004 - politica agricola comune – esclusione degli aiuti in caso di inesatta dichiarazione quanto all’estensione della superficie – natura amministrativa