MSE: quando la sede legale della ditta individuale e la residenza possono coincidere
Con nota del 14 gennaio 2013, il Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta della CCIAA di Potenza, ha chiarito che la sede legale dell’impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare se l’imprenditore decide di organizzare il lavoro da casa.
Con la predetta nota, il Ministero ha formulato le seguenti considerazioni:
- “ai sensi dell’articolo 2196, c.1, n.4, del codice civile, l’imprenditore deve indicare, in sede di iscrizione nel registro delle imprese, la sede dell’impresa;
- tale sede è anche indicata, nel medesimo codice, nell’art. 2197 (relativo alle sedi secondarie), come la sede principale dell’impresa;
- la sede principale dell’impresa … è il centro dell’attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell’impresa e di coordinamento dei fattori produttivi;
- per le società tale centro si presume coincidente, fino a prova contraria, con la sede legale;
- nel caso delle imprese individuali, mancando un atto costitutivo, tale centro non può che dedursi da quanto indicato dal titolare in sede di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese”.
“Ovviamente, per le imprese individuali che tipicamente svolgono la propria attività in appositi locali (ad esempio, una falegnameria, un fabbro) è facile immaginare che, normalmente, “centro dell’attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell’impresa e di coordinamento dei fattori produttivi” e “luogo in cui l’impresa svolge l’attività di produzione” di beni e servizi coincideranno, anche per evitare l’assoggettamento ad un distinto diritto annuale per la sede dell’impresa e l’unità locale”.
In ogni caso, chiarisce il Ministero, resta ferma la possibilità per l’impresa stessa di indicare la propria sede principale in un luogo diverso (ad esempio, la propria residenza, il commercialista). Naturalmente, in tal caso, sarà necessario denunciare l’apposito locale come unità locale.
Diversamente, per le imprese individuali che svolgono la propria attività senza l’imprescindibile necessità di appositi locali (ad esempio, l’agente di commercio), appare probabile, ma non necessario, che sede dell’impresa individuale e residenza del titolare coincidano.
Alla luce di quanto sopra e della sentenza n.2814 del 2000 della Cassazione civile (“è certo possibile che un imprenditore individuale risieda in un posto ed abbia la propria impresa in un altro), il Ministero ha concluso desumendo che:
„Ï la sede dell’impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare;
„Ï non necessariamente la sede dell’impresa individuale coincide con la residenza del titolare.
(Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Nota del 14 gennaio 2013, n.5095)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]
Con nota del 14 gennaio 2013, il Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta della CCIAA di Potenza, ha chiarito che la sede legale dell’impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare se l’imprenditore decide di organizzare il lavoro da casa.
Con la predetta nota, il Ministero ha formulato le seguenti considerazioni:
- “ai sensi dell’articolo 2196, c.1, n.4, del codice civile, l’imprenditore deve indicare, in sede di iscrizione nel registro delle imprese, la sede dell’impresa;
- tale sede è anche indicata, nel medesimo codice, nell’art. 2197 (relativo alle sedi secondarie), come la sede principale dell’impresa;
- la sede principale dell’impresa … è il centro dell’attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell’impresa e di coordinamento dei fattori produttivi;
- per le società tale centro si presume coincidente, fino a prova contraria, con la sede legale;
- nel caso delle imprese individuali, mancando un atto costitutivo, tale centro non può che dedursi da quanto indicato dal titolare in sede di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese”.
“Ovviamente, per le imprese individuali che tipicamente svolgono la propria attività in appositi locali (ad esempio, una falegnameria, un fabbro) è facile immaginare che, normalmente, “centro dell’attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell’impresa e di coordinamento dei fattori produttivi” e “luogo in cui l’impresa svolge l’attività di produzione” di beni e servizi coincideranno, anche per evitare l’assoggettamento ad un distinto diritto annuale per la sede dell’impresa e l’unità locale”.
In ogni caso, chiarisce il Ministero, resta ferma la possibilità per l’impresa stessa di indicare la propria sede principale in un luogo diverso (ad esempio, la propria residenza, il commercialista). Naturalmente, in tal caso, sarà necessario denunciare l’apposito locale come unità locale.
Diversamente, per le imprese individuali che svolgono la propria attività senza l’imprescindibile necessità di appositi locali (ad esempio, l’agente di commercio), appare probabile, ma non necessario, che sede dell’impresa individuale e residenza del titolare coincidano.
Alla luce di quanto sopra e della sentenza n.2814 del 2000 della Cassazione civile (“è certo possibile che un imprenditore individuale risieda in un posto ed abbia la propria impresa in un altro), il Ministero ha concluso desumendo che:
„Ï la sede dell’impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare;
„Ï non necessariamente la sede dell’impresa individuale coincide con la residenza del titolare.
(Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Nota del 14 gennaio 2013, n.5095)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]