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Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2018

Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2018
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2018

1. Nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale

2. Avvio controlli a campione sulle autocertificazioni

3. Il testo normativo del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

4. Polemiche Sindacali

 

1. Nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale

In riferimento ai dati raccolti su base semestrale dal Ministero della Salute, in caso di emergenze sanitarie si potranno attivare Piani straordinari di intervento che possono prevedere l'obbligo per una o più vaccinazione, con l'irrogazione di sanzioni da 100 a 500 euro ed il mancato accesso temporaneo nelle scuole, che potrà essere previsto in ambito nazionale, regionale o locale. Inoltre potrà scattare l’obbligo per una o più vaccinazioni, anche per gli operatori sanitari.

Un nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) ed una politica basata sulla raccomandazione e sull'istituzione di un'Anagrafe vaccinale nazionale in modo da avere un quadro aggiornato delle coperture. Ma, solo in caso di emergenze sanitarie o significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal PNPV tali da ingenerare il rischio di compromettere l’immunità di gruppo, si potranno adottare Piani straordinari d’intervento, che prevedono, laddove sarà necessario, l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza.

 

2. Avvio controlli a campione sulle autocertificazioni

Verranno effettuate verifiche a campione sull’attendibilità delle autocertificazioni che non attestano lo stato di salute ma l’aver ottemperato a un obbligo. Qualora l’ASL (Azienda Sanitaria Locale) informi gli uffici scolastici che l’iscritto è inadempiente, il bimbo verrà escluso e i genitori denunciati alla Procura dai presidi.

Tuttavia il Ministro della Salute ha ritenuto non ci fossero le condizioni per avviare il nuovo corso in quando molte ASL italiane non dispongono di un sistema informatizzato tale da rendere automatico lo scambio di dati con le scuole.

 

3. Il testo normativo del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale

Il testo del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale è composto da 7 articoli:

L’articolo 1 definisce le finalità della legge.  

L'articolo 2 delinea invece il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale, individuando e aggiornando gli specifici standard minimi di qualità delle attività vaccinali, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento. 

Le misure per l’implementazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale sono previste dall'articolo 3, il quale spiega che una quota del Fondo sanitario nazionale sarà vincolata per:

a) aggiornamento, adeguamento e mantenimento dei sistemi informativi regionali per il governo e l’esercizio delle attività vaccinali, con particolare riferimento a quelli che alimentano l’anagrafe vaccinale nazionale;

b) promozione delle vaccinazioni previste dal PNPV e rimozione dei fattori che ostacolano il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali;

c) promozione dell’adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal PNPV attraverso piani di comunicazione ispirati ai principi della trasparenza e indipendenza delle fonti informative, al fine di consolidare la fiducia nel Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione vaccinale e la sua reputazione.

Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) dovrà verificare semestralmente il rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale di cui al Piano nazionale di prevenzione vaccinale. 

L'Anagrafe nazionale vaccinale è disciplinata dall'articolo 4. Questa dovrà contenere i dati relativi ai soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, ai soggetti che omettono o differiscono le vaccinazioni previste dal PNPV, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati, che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza. 

L’articolo 5 riguarda gli interventi da mettere in atto in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell’immunità di gruppo. Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti dovranno quindi invitare i soggetti tenuti ad effettuare le vaccinazioni, in base ai Piani straordinari d’intervento, fornendo loro ogni informazione utile sugli stessi, coinvolgendo nell'attività informativa il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, e verificheranno l’adempimento delle misure contenute nei Piani predetti. 

L'articolo 6, spiega che le coperture finanziarie per queste misure verranno trovate tramite una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica ed una riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo. 

Infine, all'articolo 7 si provvede all'abrogazione di alcune norme che verrebbero sorpassate dal presente testo di legge.

 

4. Polemiche Sindacali

Tuttavia, secondo una nota dell’ANSA – Roma datata 14 Agosto u.s. - per i sindacati il delicato tema delle vaccinazioni e dell'accesso alla scuola pubblica continua ad essere utilizzato per l'ennesima polemica ed è oggetto di pesanti strumentalizzazioni, ritenendo indispensabile che ogni disposizione organizzativa che pone oneri e responsabilità a carico dei dirigenti scolastici e delle segreterie delle scuole, debba essere oggetto di informazione sindacale e per questo chiedono di essere convocati al più presto.