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Premio 100 euro per i dipendenti: a chi spetta? E in che misura?

Piazza Santo Stefano, Bologna 18 aprile 2020
Ph. Francesca Russo / Piazza Santo Stefano, Bologna 18 aprile 2020

1. Premessa

2. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 9 aprile 2020 n. 18/E

3. Esemplificazioni utili ai fini dell’applicazione della norma

 

1. Premessa

Diciamo pure che la chiarezza non è il punto forte dell’attuale Governo. Non una ma ben tre comunicazioni per rendere noto ai lavoratori dipendenti a chi spetta il premio 100 euro e, soprattutto, in quale misura.

Dal Decreto “Cura Italia”, con riferimento all’articolo 63, - che, in poche e scarne righe, riconosce un beneficio ai lavoratori che, anche durante l’emergenza, hanno proseguito la loro attività lavorativa sul luogo di lavoro  – si passa alla Circolare del 3 aprile 2020 n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate –  ritenuta poco chiara in diversi punti – per terminare, poi, con la Risoluzione del 9 aprile 2020 n. 18/E, con la quale vengono date risposte alla richiesta di chiarimenti dei lavoratori dipendenti.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la suddetta Risoluzione ha ritenuto utile fornire delucidazioni, anche attraverso esemplificazioni, in merito a quanto previsto dal Decreto “Cura Italia” relativo al “premio ai lavoratori dipendenti” e alla Circolare del 3 aprile scorso.

Innanzitutto, l’articolo 63, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce quanto segue: “ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.

Il successivo comma 2, prevede che i sostituti di imposta riconoscano, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 2, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

 

2. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 9 aprile 2020 n. 18/E

Con la recente Risoluzione viene confermato che il bonus non spetta per i giorni in cui lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro ma in modalità telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, permessi, congedi, malattia, ecc.).

Ha poi precisato l’Agenzia delle Entrate che il premio 100 euro deve essere rapportato “al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Per la determinazione dell’importo del bonus spettante, l’Agenzia, in aggiunta al criterio indicato nella Circolare, basato sul rapporto tra ore lavorate e ore lavorabili, ha previsto anche l’utilizzo del rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorate nel mese di marzo (indipendentemente dal numero di ore prestate) e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo.

Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Il premio da 100 euro, afferma l’Agenzia nella Risoluzione del 9 aprile scorso, spetta, quindi, al lavoratore che abbia svolto la propria attività lavorativa in presenza tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

Nel caso in cui il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto di imposta individuato dal lavoratore.

A tal fine, precisa l’Agenzia, tenendo conto del limite massimo di 100 euro, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

 

3. Esemplificazioni utili ai fini dell’applicazione della norma

La stessa Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riporta degli esempi che eliminano ogni perplessità sul caso in esame.

Contratto full time

Nel primo esempio della Risoluzione, viene analizzato il caso di un contratto full time del lavoratore (dal lunedì al venerdì, 22 giorni lavorabili nel mese di marzo). L’esempio dell’Agenzia prevede che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. In tal caso i giorni lavorati presso la sede del datore di lavoro da parte del dipendente sono 11 sui 22 previsti. Pertanto al lavoratore spetterà la metà del bonus, pari a 50 euro (11/22 = 0,5 x 100 = 50).

Contratto part time orizzontale

Il secondo esempio dell’Agenzia analizza il caso in cui il lavoratore abbia un contratto part time orizzontale (dal lunedì al venerdì). Tenendo conto che i giorni lavorabili del mese di marzo sono sempre 22, nel caso in cui il dipendente abbia lavorato presso la sede del datore per 11 giorni (quindi la metà del periodo previsto), allo stesso spetterà l’importo di euro 50.

Contratto part time verticale

Nel terzo esempio ci troviamo in una situazione in cui il lavoratore possiede un contratto part time verticale (dal lunedì al giovedì). In tal caso i giorni lavorabili per il mese di marzo sono 18. Quindi, se il lavoratore ha lavorato presso la sede del datore per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà l’intero premio di 100 euro.

Due contratti part time orizzontali

L’agenzia delle Entrate, nel quarto esempio, analizza il caso di un lavoratore con due contratti part time orizzontali, prevedendo, per effetto del contratto, che il dipendente lavori dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, e per effetto di un altro contratto dalle 15 alle 18. In tale ipotesi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22.

In questo caso l’Agenzia, nell’esempio ha previsto che il lavoratore abbia lavorato presso la sede del lavoro di mattina per tutto il periodo previsto e di pomeriggio 15 giorni su 22.

Al lavoratore spetterà l’intero importo di 100 euro, in quanto lo stesso ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Per quanto riguarda l’erogazione del bonus, questo sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.

Due contratti part time verticali

L’ultimo esempio, il quinto, dell’Agenzia delle Entrate, analizza il caso di due contratti part time verticali del lavoratore. Qui, secondo le supposizioni dell’Agenzia, il dipendente, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al mercoledì, e per effetto di un altro contratto lavora giovedì e venerdì. I giorni lavorabili, quindi, per il mese di marzo sono 22, di cui 14 presso il primo datore di lavoro e 8 presso il secondo. Se, in tal caso, secondo l’esempio dell’Agenzia, il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto il periodo previsto (14 giorni) e presso l’altra sede solo 4 giorni su 8, allo stesso spetterà l’importo di 100 euro, in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Anche in tal caso, come l’esempio di cui sopra, il bonus verrà erogato dal sostituto di imposta individuato dal dipendente.

Dopo aver individuato a quale dei cinque esempi appartiene, il lavoratore si porrà giustamente una domanda: “quando riceverò il bonus?” Tenendo conto che ormai la gran parte degli stipendi di marzo nel settore privato sono stati pagati e, per le retribuzioni della Pubblica Amministrazione, in pagamento a fine mese, sarà quasi impossibile liquidare il premio, al lavoratore dipendente non resterà che attendere i prossimi mesi per l’erogazione del bonus.