x

x

Reclutamento del personale nella pubblica amministrazione tra digitalizzazione e semplificazione

le nuove prospettive con il decreto legge n. 44/2021
sydney
Ph. Antonio Capodieci / sydney

Indice:

1. Digitalizzare per semplificare

2. L’articolo 10 del Decreto Legge n. 44 del 2021

3. Note a margine

 

1. Digitalizzare per semplificare

Il termine semplificazione ha accompagnato le varie riforme in materia di Pubblica Amministrazione che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, e oggi, alla luce dei recenti interventi normativi, vediamo aggiungersi anche la parola digitalizzazione.

I termini sono alla base della recente riforma in materia di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione contenuta nel Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 convertito con modifiche nella Legge 28 maggio 2021 n. 76 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, che ha come scopo quello di semplificare le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego attraverso l’uso di strumenti e modalità digitali, lasciando alle spalle carta e penna (che hanno accompagnato decenni di prove selettive per l’ingresso di tanti aspiranti impiegati pubblici) con l’obiettivo di aumentare l’occupazione giovanile all’interno delle amministrazioni pubbliche,  allineando queste ultime ai livelli di standard europei previsti negli altri paesi.

La normativa “contribuisce” al più generale obiettivo di ammodernamento dell’intero assetto della P.A. previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, in cui la digitalizzazione, innovazione e sicurezza costituiscono una delle tre componenti della Missione n.1 del PnRR denominata Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura.

 

2. L’articolo 10 del Decreto Legge n. 44 del 2021

Il D.L. n. 44/2021, al Capo III, si occupa della semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici e dei corsi di formazione iniziale in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni urgenti, ed in particolare l’articolo 10 contiene e riporta le misure per lo svolgimento delle procedure concorsuali spalmate in undici commi.

Tenendo conto dello scopo primo, che è senz’altro quello di ridurre i tempi di reclutamento del personale, il comma 1 dell’art.10 dispone che le amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001), in deroga alla previgente disciplina poggiante sul D.P.R. n. 487/1994 e n.  272/2004 nonché sulla Legge n. 56/2019 – prevedano le seguenti modalità semplificative di svolgimento delle prove:

  • nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale è previsto l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, a differenza dell’attuale regime che prevede l’espletamento di due prove scritte e una prova orale;
  • l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, con la possibilità facoltativa di svolgere la prova orale in videoconferenza; la norma specifica, inoltre, che al fine di prevenire eventuali disagi e lesione del diritto alla privacy, è consentito l’utilizzo nell’esercizio di quest’ultima modalità di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
  • per i profili ad elevata specializzazione tecnica per ruoli qualificati nelle amministrazioni, in sede di bando è prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti in possesso dei candidati che devono essere “strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali; la norma precisa (alla lettera c-bis)) che tali titoli, dati dall’esperienza professionale e da quelli di servizio, possono concorrere in misura non superiore ad un terzo alla formazione del punteggio finale;
  • il comma 2 dell’articolo 10, invece, si occupa dell’aspetto organizzativo/logistico, offrendo alle amministrazioni, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate, e se necessario anche la non contestualità; scelta organizzativa che deve avvenire, come specificato dalla norma, in maniera tale da assicurare la trasparenza e l’omogeneità delle prove allo scopo di garantire il medesimo grado di selettività tra tutti partecipanti.

Inoltre viene data la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza, alle amministrazioni di cui al comma 1:

  • per le procedure concorsuali i cui bandi siano pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1 lettera b), qualora non sia stata svolta alcuna attività, nonché una fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1 lettera c) dandone comunicazione tempestiva a ciascun partecipante, nelle stesse forme previste dal bando, e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione; quanto alle procedure di reclutamento del personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di un eventuale prova orale;
  • per le procedure concorsuali i cui bandi siano pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni, in deroga al comma 1 lettera a), possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di un eventuale prova orale.

In merito invece al reclutamento del personale a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 178/2020, è previsto che debba provvedere il Dipartimento della Funzione Pubblica, mentre alle P.A. è data la possibilità di avvalersi del Formez (associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio Dipartimento della Funzione Pubblica, che si occupa di servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle amministrazioni). La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, anche ai fini dell’ammissione alle fasi successive, e il punteggio concorre al calcolo del punteggio finale; è infine contemplata la sola prova scritta (mediante quesiti a risposta multipla), con esclusione della prova orale.

Le procedure in questione devono, come stabilito dal comma 9 dell’articolo 10, svolgersi nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, in linea con l’obiettivo dello stesso decreto di rispettare le norme anti-Covid-19 a tutela della salute pubblica.

 

3. Note a margine

Va sottolineato, per ricavare la ragione del loro alleggerimento, che le procedure previste dalla riforma sono inserite in uno scenario molto più ampio di modernizzazione della P.A. dove l’utilizzo di strumenti informatici e di modalità digitali sono da supporto per rendere l’intera macchina amministrativa più snella e veloce.

Quello che comunque non può (e non deve) essere violato né svilito è il diritto ad essere valutati secondo il principio comparatistico sulla base di procedure trasparenti, diritto che “nonostante” la decentralizzazione delle sedi e/o la riduzione del numero e del tipo di prove selettive deve permanere intatto continuando a contraddistinguere, come vuole l’art. 97 della Costituzione, l’accesso ai pubblici uffici.

Alcuni timori o perplessità, legati giustappunto al coordinamento delle esigenze di celerità con quelle di imparzialità, trasparenza e buon andamento delle amministrazioni, potranno invero rivelarsi fondati o meno solo all’atto dell’applicazione delle norme, perché molto dipenderà dall’uso che del nuovo regime di reclutamento verrà fatto dalle stesse amministrazioni, da quanto le stesse sapranno gestire il processo occupazionale semplificato e digitalizzato per la realizzazione dei progetti e programmi (strategici) del PnRR.