Riciclaggio - Cassazione Penale: dolo eventuale nel concorso in riciclaggio del direttore di banca
La Corte di Cassazione ha stabilito quali sono gli indici sintomatici del dolo eventuale nel caso di concorso in riciclaggio del direttore di banca che autorizza le operazioni sospette richieste dal cliente, omettendone la segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi (Unità di Informazione Finanziaria dal 2007).
Nel caso di specie il direttore di una Filiale di Milano della Banca di Roma si vedeva condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano per il reato di riciclaggio in concorso con la sua cliente, per aver autorizzato prelevamenti di denaro contante fino al prosciugamento del conto e il trasferimento di 160.000,00 euro sul conto corrente di una cittadina inglese. Tale denaro era stato depositato dalla cliente su un conto corrente da lei aperto appositamente per il deposito della somma di 2.444.739,92 euro, costituente il provento di una più ampia truffa ai danni di American Express.
Il direttore era inoltre accusato di avere altresì omesso di segnalare all’Ufficio Italiano Cambi le richieste di prelevamento, concentrate in un breve lasso di tempo, che, quali “operazioni sospette”, facevano sorgere uno specifico obbligo di segnalazione in capo al direttore.
Quest’ultimo ricorreva in Cassazione per carenza di motivazione in relazione alla verifica dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio rinvenuto dal Tribunale nel dolo eventuale erroneamente ricavato, secondo il ricorrente, dalla riconoscibilità delle operazioni bancarie senza ricercarne la componente volontaristica dell’agente.
Innanzitutto la Cassazione ha rilevato che: “la previsione di cui all’articolo 648-bis del codice penale individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio la “sostituzione”, cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso”, il cui perfezionamento è necessario per l’integrazione del reato, insieme all’elemento soggettivo del “dolo generico, che chiede la consapevolezza delittuosa dell’oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolare, con una condotta idonea, l’identificazione della provenienza e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro”.
Il reato può essere sorretto anche da un dolo eventuale che si configura in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto sicché, egli, posto nell’alternativa se compiere o meno una determinata operazione, scelga consapevolmente di compierla.
Seguendo i parametri generali del dolo eventuale definiti dalla “sentenza Thyssen” n. 38343 del 24/4/2014, la Corte di Cassazione ha quindi stabilito, confermando la motivazione della sentenza appellata, quali sono gli indici sintomatici di tale componente volontaristica:
- l’anomalia delle operazioni connotate “da qualcosa di più del mero sospetto”,
- la posizione di direttore ricoperta dall’agente,
- le competenze in materia bancaria e
- la specificità della normativa violata, diretta ad evitare il riciclaggio di denaro.
“Tali circostanze - prosegue la Cassazione - imponevano all’imputato, riconosciute le operazioni come anomale, di astenersi dal compierle, sicché la scelta attiva di autorizzarle, omettendo la segnalazione, ha costituito l’esito di un processo decisionale autonomo con accettazione del rischio che si attuasse il riciclaggio”.
La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese nel grado sostenute dalle parti civili liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 14 gennaio 2016, n. 9472)
La Corte di Cassazione ha stabilito quali sono gli indici sintomatici del dolo eventuale nel caso di concorso in riciclaggio del direttore di banca che autorizza le operazioni sospette richieste dal cliente, omettendone la segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi (Unità di Informazione Finanziaria dal 2007).
Nel caso di specie il direttore di una Filiale di Milano della Banca di Roma si vedeva condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano per il reato di riciclaggio in concorso con la sua cliente, per aver autorizzato prelevamenti di denaro contante fino al prosciugamento del conto e il trasferimento di 160.000,00 euro sul conto corrente di una cittadina inglese. Tale denaro era stato depositato dalla cliente su un conto corrente da lei aperto appositamente per il deposito della somma di 2.444.739,92 euro, costituente il provento di una più ampia truffa ai danni di American Express.
Il direttore era inoltre accusato di avere altresì omesso di segnalare all’Ufficio Italiano Cambi le richieste di prelevamento, concentrate in un breve lasso di tempo, che, quali “operazioni sospette”, facevano sorgere uno specifico obbligo di segnalazione in capo al direttore.
Quest’ultimo ricorreva in Cassazione per carenza di motivazione in relazione alla verifica dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio rinvenuto dal Tribunale nel dolo eventuale erroneamente ricavato, secondo il ricorrente, dalla riconoscibilità delle operazioni bancarie senza ricercarne la componente volontaristica dell’agente.
Innanzitutto la Cassazione ha rilevato che: “la previsione di cui all’articolo 648-bis del codice penale individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio la “sostituzione”, cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso”, il cui perfezionamento è necessario per l’integrazione del reato, insieme all’elemento soggettivo del “dolo generico, che chiede la consapevolezza delittuosa dell’oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolare, con una condotta idonea, l’identificazione della provenienza e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro”.
Il reato può essere sorretto anche da un dolo eventuale che si configura in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto sicché, egli, posto nell’alternativa se compiere o meno una determinata operazione, scelga consapevolmente di compierla.
Seguendo i parametri generali del dolo eventuale definiti dalla “sentenza Thyssen” n. 38343 del 24/4/2014, la Corte di Cassazione ha quindi stabilito, confermando la motivazione della sentenza appellata, quali sono gli indici sintomatici di tale componente volontaristica:
- l’anomalia delle operazioni connotate “da qualcosa di più del mero sospetto”,
- la posizione di direttore ricoperta dall’agente,
- le competenze in materia bancaria e
- la specificità della normativa violata, diretta ad evitare il riciclaggio di denaro.
“Tali circostanze - prosegue la Cassazione - imponevano all’imputato, riconosciute le operazioni come anomale, di astenersi dal compierle, sicché la scelta attiva di autorizzarle, omettendo la segnalazione, ha costituito l’esito di un processo decisionale autonomo con accettazione del rischio che si attuasse il riciclaggio”.
La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese nel grado sostenute dalle parti civili liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 14 gennaio 2016, n. 9472)