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Riforma del codice di procedura penale e del casellario giudiziale in Austria

I

In adempimento agli obblighi derivanti da alcune direttive dell’UE, il ministero della Giustizia austriaco ha predisposto una proposta di legge intesa alla modifica di alcuni paragrafi del vigente codice di procedura penale e di norme contenute nella legge sul casellario giudiziale.

Si tratta delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: 1) 2010/64 UE dd. 20.10.2010 concernente il diritto ad un interprete e a traduzioni scritte, 2) 2012/13 UE relativa all’obbligo di avvertire e di informare l’indagato/imputato dei diritti ad esso spettanti sin dall’inizio del procedimento; 3) 2011/93 UE in materia di repressione degli abusi sessuali e dello sfruttamento della prostituzione minorile. Inoltre il disegno di legge contiene modifiche che si sono rese necessarie a seguito della sentenza della Corte costituzionale G 137/11-5 del 13.12.12, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalitàdel § 52, 1°c., cod. proc. pen.

Con la proposta di modifica del § 106, 1°c. cpp, il ministero della Giustizia intende apprestare garanzie – specie per l’indagato – contro eventuali violazioni di legge commesse da organi di polizia e/o dal PM. Richiedendo ai singoli Stati membri l’attuazione di standard minimi in materia di diritto ad un interprete e a traduzione di atti del procedimento, l’UE, con la direttiva 2010/64, persegue l’obiettivo di ampliare le garanzie in favore degli indagati/imputati, non in grado di comprendere e/o di esprimersi nella lingua, nella quale si procede. Queste garanzie devono essere assicurate sin dal c.d. Tatverdacht e sono destinate a permanere fino alla conclusione del procedimento a seguito di impugnazione.

II

Prevede il disegno di legge governativo elaborato dal ministero della Giustizia, una distinzione tra il diritto (immediato) ad un interprete e quello di ottenere la traduzione scritta di atti rilevanti del procedimento; ciò al fine di assicurare una difesa effettiva. Viene previsto inoltre che l’indagato deve essere avvisato dei suoi diritti e informato tempestivamente, per quale fatto si procede nei suoi confronti. Entrambi questi diritti spettano, sia nel caso di un procedimento penale, che in caso di esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’avviso sui diritti spettanti all’indagato deve essere dato per iscritto, per cui si rende necessaria una modifica del § 171 StPO.

In attuazione dell’art. 6, c. 4°, della direttiva UE 2012/13 e a modifica del § 50 StPO, viene prevista un’integrazione della Belehrungspflicht qualora, nel corso delle indagini, emergano fatti nuovi, si prospetti una diversa qualificazione giuridica del fatto/dei fatti o se la “schon erteilte Belehrung” non risponde comunque piùall’“aktuellen Ermittlungsstand”.

Ogni persona interrogata per un fatto costituente reato deve essere informata, senza dilazione (umgehend) in ordine ai diritti ad essa spettanti e questa Belehrung (art. 3, 1°c., direttiva citata, deve, in ogni caso, comprendere:

1) il diritto di consultare un difensore e di essere assistito dal medesimo

2) il diritto di essere informato circa i presupposti, in presenza dei quali spetta il patrocinio a spesse dello Stato (Verfahrenshilfe)

3) il diritto di essere informato dei fatti addebitati (Tatvorwurf)

4) il diritto di essere assistito da un interprete e di chiedere la traduzione di atti del procedimento

5) l’informazione sulla facoltà di non rispondere.

La Belehrungspflicht deve essere adempiuta verbalmente o per iscritto (art. 3, 3°c., della direttiva citata); la Belehrung deve avvenire in una lingua compresa dal sospettato/indagato ed in modo chiaro e facilmente comprensibile da questi, tenuto conto delle sue condizioni . Dell’avvenuta Belehrung, se fatta verbalmente, deve essere redatto poi un apposito verbale (come prescrive l’art. 8, 1°c. della direttiva UE 2012/13). In questo senso va integrato il § 50 StPO e adempiuto a quanto previsto nella direttiva sopra citata e precisamente dall’art. 3, 2°c.

III

Con sentenza G 137/11/15 del 13.12.12, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del § 52, 1°c., StPO in quanto in contrasto con l’art. 6, 1°c. e 3°c., lett. b, CEDU. Ha ritenuto, il Verfassungsgerichtshof, che con il disposto del comma 1° del § 52 StPO fossero stai violati i principi di uguaglianza ed il Fairnessgebot, dato che non era stato assicurato l’incondizionato accesso alla documentazione (“Kopien”) anche da parte dell’imputato, in particolare alle copie di “Bild- und Tonaufzeichnungen”; ciò aveva, di fatto, determinato un privilegio per il PM e aveva implicato un “certamen” ad armi impari, al quale, ora, viene posto riparo con la riformulazione del § 52 StPO.

Al fine di evitare la diffusione delle predette copie, dalla quale potrebbe derivare nocumento ad altri “vom Verfahren Betroffene”, viene sancito un Veröffentlichungsverbot, di queste copie ottenute, a carico dell’imputato, qualora possano essere lesi “schutzwürdige Interessen”. La Geheimhaltung viene disposta, in questi casi, dal PM. Quale esempio di “schutzwürdige Interessen”, vengono addotte foto di minori (fatte a fini pronografici).

IV

Benché, secondo alcuni, la giurisprudenza dell’OGH abbia adottato, già in passato, un’interpretazione definita, da essa stessa, “großzügig e grundrechtskonform”, in materia di Recht auf Übersetzungshilfe, con la proposta di legge (e con la modifica del § 56 StPO), si persegue l’obiettivo di dare piena ed integrale attuazione agli artt. 2, 3 e 7 della direttiva 2010/64 dell’UE. Si tende ad evitare che all’indagato/imputato possano derivare svantaggi “wegen mangelnder Sprachkenntnis”; in particolare, ci si prefigge di garantire che l’indagato/imputato possa disporre di traduzioni scritte della documentazione rilevante per il procedimento.

Il “nuovo” § 56 prevede il diritto dell’indagato/imputato, non in grado di potersi “hinreichend in der Verfahrenssprache verständigen”, ad essere assistito da un interprete nonché il diritto ad avere – entro un ragionevole termine – la traduzione scritta di atti rilevanti per il procedimento e nei limiti necessari per l’esercizio del diritto alla difesa nonché per garantire un “faires Verfahren”. In tal modo si tende ad eliminare ogni svantaggio per chi “ist der Amtssprache nicht mächtig”.

Viene sancito l’obbligo, anche per gli organi di polizia, “auf Gewährleistung der mündlichen und schriftlichen Übersetzungshilfe” nel corso degli atti di indagini compiuti dagli stessi; parimenti sussiste quest’obbligo per il PM. La richiesta di poter disporre di un interprete risp. di un traduttore degli atti, va rivolta o alla polizia o al PM, a seconda della fase, nella quale si trova il procedimento. Qualora polizia o PM si rifiutino di adempiere a quanto sopra, l’indagato ha facoltà di proporre “Einspruch wegen Rechtsverletzung” ai sensi del § 106 StPO, che, anch’esso, verrà modificato (sul contenuto e sulla portata della modifica, si tornerà in seguito).

Il 2°c. del nuovo § 50 StPO precisa in che cosa consiste il diritto “auf mündliche Dolmetschleistungen” e cioè rendere possibili – già prima dell’inizio dell’interrogatorio – contatti con il difensore d’ufficio o di fiducia, traduzioni delle Rechtsbelehrungen, assistenza nel corso dell’assunzione di prove, alle quali partecipa l’indagato/imputato e alle udienze in genere. Questo dritto viene meno soltanto una volta che verrà emanata sentenza irrevocabile.

Per “wesentliche Aktenstücke” ai sensi del 3°c. del nuovo § 56 StPO e di cui l’indagato/imputato ha diritto di chiedere la traduzione scritta, devono intendersi, in particolare, la richiesta di emissione di ordinanza impositiva di una misura cautelare e della relativa autorizzazione, il provvedimento di prosecuzione della custodia cautelare, l’imputazione, le sentenze non ancora passate in giudicato.

V

Il 4°c. prevede i casi, in cui una traduzione scritta deve contenere soltanto le parti essenziali del documento ed i casi in cui l’interprete è facoltizzato – qualora l’indagato/ imputato sia assistito da un difensore - a limitarsi ad una “auszugsweisen Darstellung”, vale a dire ad un riassunto; in ogni caso devono essere salvaguardati i diritti della difesa e gli standard minimi, affinché si possa parlare di “Fairness” del procedimento.

Un’eventuale rinuncia alla traduzione scritta, da parte dell’indagato/imputato, è valida ed efficace soltanto qualora questi sia stato reso edotto di questo suo diritto e delle conseguenze della rinuncia, la quale comunque deve constare da un verbale. Non è ammissibile la rinuncia dell’indagato/ imputato all’interprete per la parte orale del procedimento. Se vengono violati diritti soggettivi dell’indagato/imputato, questi, a seconda della fase procedimentale, può proporre “Einspruch, Beschwerde oder Antrag” ai sensi del § 281 StPO.

Va notato che il diritto di chiedere la traduzione di documenti rilevanti del procedimento spetta all’indagato di persona sin dalle indagini preliminari. Ha diritto di ottenere la traduzione scritta anche di altri documenti – oltre a quelli sopra indicati – se la richiesta è congruamente motivata e se i documenti sono stati specificamente indicati nella richiesta.

Ai sensi del § 126, c. 2°, StPO, gli interpreti e i traduttori devono essere nominati, in linea di massima, tra le persone scelte dal ministero della Giustizia (ed iscritte in un apposito elenco) risp. dalla Justizagentur. Soltanto in caso di urgenza è ammesso di derogare a questa disposizione.

La proposta di legge governativa prevede un’integrazione anche del § 66 StPO, nel senso che la generica dizione “Übersetzungshilfe zu erhalten” (prevista dall’attuale § 66, 1°c., n.5, StPO) viene sostituita da quella “das Recht auf Bestellung eines Dolmetschers für Übersetzungen nach Maßgabe des § 56, abs. 2, n.7, StPO”.

VI

Profondamente modificato, per effetto della progettata riforma, verrà pure il § 106 StPO (“Einspruch wegen Gesetzesverletzung”) a seguito della sentenza G 259/09 del 16.12.2010 della Corte costituzionale. Mentre secondo la disciplina attuale, possono essere fatte valere dinanzi al giudice mediante Einspruch, soltanto violazioni di diritti soggettivi ascrivibili al PM, secondo la nuova formulazione di questo paragrafo, sono incluse pure violazioni commesse da organi di polizia. Ciò non soltanto in caso di “Verweigerung ein Recht auszuüben”, ma anche se sono stati compiuti atti di indagine – o, a maggior ragione, di coercizione - contra legem. In tal modo il legislatore si propone di attuare un “einheitlichen Rechtsschutz” sin dall’inizio del procedimento e di richiamare all’osservanza della legge tutti coloro che, in vario modo e nelle diverse fasi, “partecipano” al procedimento; vengono banditi metodi poco ortodossi che si risolvono nelle negazione di diritti fondamentali delle parti.

L’Einspruchsrecht non si estingue con la morte dell’indagato/imputato, ma si trasferisce non, come era stato previsto originariamente nella proposta di legge elaborata dal ministero della Giustizia, a tutte le persone indicate nel § 72 StGB, ma “passa” soltanto a quelle contemplate dal § 61, n. 1, lett. b, StPO (in questo senso sono state accolte le osservazioni presentate, in sede di Begutachtung, dalla Richtervereinigung (Ass. Mag.). Inoltre è previsto che dalla Einspruchserhebung non si decade una volta che sono state chiuse le indagini preliminari. L’Einspruch è proponibile entro sei settimane a decorrere dal giorno, in cui l’interessato ha avuto cognizione dell’avvenuta violazione e non soltanto dopo la Beendigung des Ermittlungsverfahrens. Se il PM non provvede ad esaminare il Rechtsbehelf entro 4 settimane, la competenza a verificare la fondatezza dell’Einspruch “passa” al giudice, cioè al Beschwerdegericht, se vi è un’istanza in tal senso da parte del indagato/imputato. Prima di decidere, questo giudice deve notificare al ricorrente le Stellungnahmen della polizia e del PM e il ricorrente ha facoltà di prendere posizione entro sette giorni dall’avvenuta notifica delle stesse.

L’art. 2, 4°c. della direttiva UE 2010/64 obbliga gli Stati membri di predisporre misure adeguate per accertare se l’indagato/imputato è in grado o meno di comprendere la lingua, nella quale si svolge il procedimento e di esprimersi nella stessa, vale a dire, se si deve, o meno, fare ricorso ad un interprete risp. ad un traduttore. L’accertamento in proposito compete, a seconda della fase procedimentale, alla polizia, al PM o al giudice ed in ogni caso è da assicurare la “unbeeinträchtigte Verständigung und die Gewährleistung eines fairen Verfahrens”.

VII

Con la riformulazione del § 171, 4°c., StPO, ci si propone di introdurre garanzie più accentuate per quanto concerne la Rechtsbelehrung in caso di arresto. L’indagato, dopo l’arresto, deve essere informato immediatamente, almeno verbalmente (e con un’informazione per iscritto che gli deve essere consegnata successivamente) dei suoi diritti nonché di quello “auf Akteneinsicht”, che ha diritto acché vengano informati del suo arresto i suoi familiari o una persona di sua fiducia, il difensore, l’autorità consolare (se straniero) nonché del suo diritto ad assistenza medica. Vi è obbligo pure di renderlo edotto che ha facoltà di proporre reclamo contro l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare o contro l’arresto effettuato da un organo di polizia. È obbligatorio pure informare l’indagato/imputato del tempo, entro il quale deve avvenire la sua “Vorführung vor einer Justizbehörde”. Di queste infomazioni deve essere redatto verbale o fatta - per lo meno - un’annotazione da conservarsi agli atti.

È da notare che la disciplina vigente in Austria a proposito dell’assistenza medica, è più ampia rispetto a quella richiesta dalla direttiva UE in quanto, ai sensi dei §§ 66-74 StPO, viene garantita l’assistenza medica, durante la custodia cautelare, non soltanto nei casi di urgenza. In ciò pare che l’Austria stia seguendo l’esempio della RFT.

Dato che la direttiva UE 2010/64 prescrive (art. 4) che, per il ricorso all’interprete e per le traduzioni scritte non possono essere poste spese a carico dell’indagato/imputato, esse non rientrano tra le c.d. Pauschalkosten; in questo senso vengono modificati i §§ 381 e 393 StPO austr.

VIII

Viene modificato pure lo Strafregistergesetz del 1968. L’art 10, 2°c., della direttiva UE 2011/93, prevede che il datore di lavoro, quando procede all’assunzione di una persona per un’attività che implica contatto diretto ed abituale con minori, ha diritto di chiedere informazioni su eventuali condanne, della stessa, ai sensi dei §§ 3 e 7 della predetta legge e su quelle che comportano il divieto di esercitare attività che implicano i predetti contatti nonché sulle eventuali condanne per reati contro la libertà sessuale, anche in deroga alle “Auskunftsbeschränkungen” previste dal § 6 del Tilgungsgesetz. La suddetta Strafregisterbescheinigung deve essere richiesta anche per le persone che operano nel volontariato, sempre che la loro attività implichi contatti, diretti ed abituali, con minori.

Per adempiere agli obblighi derivanti da questa direttiva, viene previsto un apposito tipo di Strafregisterbescheinigung (“StraRegBe für Kinder- und Jugendsorge”), nel quale vengono indicate tutte le eventuali condanne per reati contro la libertà sessuale, anche in deroga alle Auskunftsbeschränkunge previste dal § 6 del Tilgungsgesetz.

IX

Per le “Stellungnahmen” riguardanti il disegno di legge de quo, era stato fissato il termine del 21.5.2013. Si sono registrate ben 29 “Stellungnahmen“, non soltanto da parte di vari uffici giudiziari (ivi compreso l’OGH), ma anche da parte di istituti universitari, Governi di alcuni Länder e da parte della Corte dei Conti.

Per quanto concerne la “Stellungnahme” della Richtervereinigung, alla quale già è stato accennato sopra, questa associazione ha criticato la breve durata della Begutachtungsfrist (definita “unzumutbar kurz”). Ha valutato positivamente il previsto „Ausbau der Rechtsschutzinstrumente“, anche se ha fatto notare che avrà per conseguenza “einen beträchtlichen personellen Mehraufwand, vor allem im Kanzleibereich”.

X

Il disegno di legge predisposto dal ministero della Giustizia è stato discusso nel corso della seduta del 19.6.2013 dallo Justizauschuss del Nationalrat (Commissione Giustizia) ed in tale sede sono state apportate alcune modifiche definite “von marginaler Bedeutung”. La Einspruchsberechtigung ai sensi del § 106 StPO in caso di morte di chi sarebbe stato legittimato a proporre tale ricorso, non spetta più a tutti i familiari menzionati nel § 72 StGB, ma soltanto a coloro che sono indicati nel § 65, n.1, lett.b, StPO. Restringendo il novero dei legittimati all’Einspruch, si è tenuto conto di una delle osservazioni fatte dalla Richtervereinigung (Ass. Mag.), secondo la quale la progettata riforma comporterà un notevole aggravio di lavoro anche per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, la cui “Auslastung”, già adesso, è pari al 100%. Altra modifica introdotta in sede di esame da parte dello Justizausschuss, concerne la possibilità, in alcuni casi (“leichte Fälle”), di consentire la c.d. diversionelle Erledigung, vale a dire, di comminare pene alternative alla detenzione.

L’entrata in vigore dello Strafprozessrechtsänderungsgesetz è prevista per il 1° gennaio 2014, dopo che tale legge di riforma avrà ottenuto l’approvazione da parte del Nationalrat e del Bundesrat. Quest’ultimo si riunirà il 18.7.2013 e lo Strafprozessrechtsänderungsgesetz figura all’ordine del giorno di tale seduta. Questi due “passaggi” si prospettano piuttosto rapidi, non soltanto per l’imminente periodo feriale di questi due organi parlamentari, ma anche perché in sede di Justizausschuss del Nationalrat le modifiche apportate al disegno di legge governativo sono state poche e si è riscontrata una larga convergenza da parte di tutti i partiti rappresentati in tale consesso sul progetto di legge ministeriale.

I

In adempimento agli obblighi derivanti da alcune direttive dell’UE, il ministero della Giustizia austriaco ha predisposto una proposta di legge intesa alla modifica di alcuni paragrafi del vigente codice di procedura penale e di norme contenute nella legge sul casellario giudiziale.

Si tratta delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: 1) 2010/64 UE dd. 20.10.2010 concernente il diritto ad un interprete e a traduzioni scritte, 2) 2012/13 UE relativa all’obbligo di avvertire e di informare l’indagato/imputato dei diritti ad esso spettanti sin dall’inizio del procedimento; 3) 2011/93 UE in materia di repressione degli abusi sessuali e dello sfruttamento della prostituzione minorile. Inoltre il disegno di legge contiene modifiche che si sono rese necessarie a seguito della sentenza della Corte costituzionale G 137/11-5 del 13.12.12, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalitàdel § 52, 1°c., cod. proc. pen.

Con la proposta di modifica del § 106, 1°c. cpp, il ministero della Giustizia intende apprestare garanzie – specie per l’indagato – contro eventuali violazioni di legge commesse da organi di polizia e/o dal PM. Richiedendo ai singoli Stati membri l’attuazione di standard minimi in materia di diritto ad un interprete e a traduzione di atti del procedimento, l’UE, con la direttiva 2010/64, persegue l’obiettivo di ampliare le garanzie in favore degli indagati/imputati, non in grado di comprendere e/o di esprimersi nella lingua, nella quale si procede. Queste garanzie devono essere assicurate sin dal c.d. Tatverdacht e sono destinate a permanere fino alla conclusione del procedimento a seguito di impugnazione.

II

Prevede il disegno di legge governativo elaborato dal ministero della Giustizia, una distinzione tra il diritto (immediato) ad un interprete e quello di ottenere la traduzione scritta di atti rilevanti del procedimento; ciò al fine di assicurare una difesa effettiva. Viene previsto inoltre che l’indagato deve essere avvisato dei suoi diritti e informato tempestivamente, per quale fatto si procede nei suoi confronti. Entrambi questi diritti spettano, sia nel caso di un procedimento penale, che in caso di esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’avviso sui diritti spettanti all’indagato deve essere dato per iscritto, per cui si rende necessaria una modifica del § 171 StPO.

In attuazione dell’art. 6, c. 4°, della direttiva UE 2012/13 e a modifica del § 50 StPO, viene prevista un’integrazione della Belehrungspflicht qualora, nel corso delle indagini, emergano fatti nuovi, si prospetti una diversa qualificazione giuridica del fatto/dei fatti o se la “schon erteilte Belehrung” non risponde comunque piùall’“aktuellen Ermittlungsstand”.

Ogni persona interrogata per un fatto costituente reato deve essere informata, senza dilazione (umgehend) in ordine ai diritti ad essa spettanti e questa Belehrung (art. 3, 1°c., direttiva citata, deve, in ogni caso, comprendere:

1) il diritto di consultare un difensore e di essere assistito dal medesimo

2) il diritto di essere informato circa i presupposti, in presenza dei quali spetta il patrocinio a spesse dello Stato (Verfahrenshilfe)

3) il diritto di essere informato dei fatti addebitati (Tatvorwurf)

4) il diritto di essere assistito da un interprete e di chiedere la traduzione di atti del procedimento

5) l’informazione sulla facoltà di non rispondere.

La Belehrungspflicht deve essere adempiuta verbalmente o per iscritto (art. 3, 3°c., della direttiva citata); la Belehrung deve avvenire in una lingua compresa dal sospettato/indagato ed in modo chiaro e facilmente comprensibile da questi, tenuto conto delle sue condizioni . Dell’avvenuta Belehrung, se fatta verbalmente, deve essere redatto poi un apposito verbale (come prescrive l’art. 8, 1°c. della direttiva UE 2012/13). In questo senso va integrato il § 50 StPO e adempiuto a quanto previsto nella direttiva sopra citata e precisamente dall’art. 3, 2°c.

III

Con sentenza G 137/11/15 del 13.12.12, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del § 52, 1°c., StPO in quanto in contrasto con l’art. 6, 1°c. e 3°c., lett. b, CEDU. Ha ritenuto, il Verfassungsgerichtshof, che con il disposto del comma 1° del § 52 StPO fossero stai violati i principi di uguaglianza ed il Fairnessgebot, dato che non era stato assicurato l’incondizionato accesso alla documentazione (“Kopien”) anche da parte dell’imputato, in particolare alle copie di “Bild- und Tonaufzeichnungen”; ciò aveva, di fatto, determinato un privilegio per il PM e aveva implicato un “certamen” ad armi impari, al quale, ora, viene posto riparo con la riformulazione del § 52 StPO.

Al fine di evitare la diffusione delle predette copie, dalla quale potrebbe derivare nocumento ad altri “vom Verfahren Betroffene”, viene sancito un Veröffentlichungsverbot, di queste copie ottenute, a carico dell’imputato, qualora possano essere lesi “schutzwürdige Interessen”. La Geheimhaltung viene disposta, in questi casi, dal PM. Quale esempio di “schutzwürdige Interessen”, vengono addotte foto di minori (fatte a fini pronografici).

IV

Benché, secondo alcuni, la giurisprudenza dell’OGH abbia adottato, già in passato, un’interpretazione definita, da essa stessa, “großzügig e grundrechtskonform”, in materia di Recht auf Übersetzungshilfe, con la proposta di legge (e con la modifica del § 56 StPO), si persegue l’obiettivo di dare piena ed integrale attuazione agli artt. 2, 3 e 7 della direttiva 2010/64 dell’UE. Si tende ad evitare che all’indagato/imputato possano derivare svantaggi “wegen mangelnder Sprachkenntnis”; in particolare, ci si prefigge di garantire che l’indagato/imputato possa disporre di traduzioni scritte della documentazione rilevante per il procedimento.

Il “nuovo” § 56 prevede il diritto dell’indagato/imputato, non in grado di potersi “hinreichend in der Verfahrenssprache verständigen”, ad essere assistito da un interprete nonché il diritto ad avere – entro un ragionevole termine – la traduzione scritta di atti rilevanti per il procedimento e nei limiti necessari per l’esercizio del diritto alla difesa nonché per garantire un “faires Verfahren”. In tal modo si tende ad eliminare ogni svantaggio per chi “ist der Amtssprache nicht mächtig”.

Viene sancito l’obbligo, anche per gli organi di polizia, “auf Gewährleistung der mündlichen und schriftlichen Übersetzungshilfe” nel corso degli atti di indagini compiuti dagli stessi; parimenti sussiste quest’obbligo per il PM. La richiesta di poter disporre di un interprete risp. di un traduttore degli atti, va rivolta o alla polizia o al PM, a seconda della fase, nella quale si trova il procedimento. Qualora polizia o PM si rifiutino di adempiere a quanto sopra, l’indagato ha facoltà di proporre “Einspruch wegen Rechtsverletzung” ai sensi del § 106 StPO, che, anch’esso, verrà modificato (sul contenuto e sulla portata della modifica, si tornerà in seguito).

Il 2°c. del nuovo § 50 StPO precisa in che cosa consiste il diritto “auf mündliche Dolmetschleistungen” e cioè rendere possibili – già prima dell’inizio dell’interrogatorio – contatti con il difensore d’ufficio o di fiducia, traduzioni delle Rechtsbelehrungen, assistenza nel corso dell’assunzione di prove, alle quali partecipa l’indagato/imputato e alle udienze in genere. Questo dritto viene meno soltanto una volta che verrà emanata sentenza irrevocabile.

Per “wesentliche Aktenstücke” ai sensi del 3°c. del nuovo § 56 StPO e di cui l’indagato/imputato ha diritto di chiedere la traduzione scritta, devono intendersi, in particolare, la richiesta di emissione di ordinanza impositiva di una misura cautelare e della relativa autorizzazione, il provvedimento di prosecuzione della custodia cautelare, l’imputazione, le sentenze non ancora passate in giudicato.

V

Il 4°c. prevede i casi, in cui una traduzione scritta deve contenere soltanto le parti essenziali del documento ed i casi in cui l’interprete è facoltizzato – qualora l’indagato/ imputato sia assistito da un difensore - a limitarsi ad una “auszugsweisen Darstellung”, vale a dire ad un riassunto; in ogni caso devono essere salvaguardati i diritti della difesa e gli standard minimi, affinché si possa parlare di “Fairness” del procedimento.

Un’eventuale rinuncia alla traduzione scritta, da parte dell’indagato/imputato, è valida ed efficace soltanto qualora questi sia stato reso edotto di questo suo diritto e delle conseguenze della rinuncia, la quale comunque deve constare da un verbale. Non è ammissibile la rinuncia dell’indagato/ imputato all’interprete per la parte orale del procedimento. Se vengono violati diritti soggettivi dell’indagato/imputato, questi, a seconda della fase procedimentale, può proporre “Einspruch, Beschwerde oder Antrag” ai sensi del § 281 StPO.

Va notato che il diritto di chiedere la traduzione di documenti rilevanti del procedimento spetta all’indagato di persona sin dalle indagini preliminari. Ha diritto di ottenere la traduzione scritta anche di altri documenti – oltre a quelli sopra indicati – se la richiesta è congruamente motivata e se i documenti sono stati specificamente indicati nella richiesta.

Ai sensi del § 126, c. 2°, StPO, gli interpreti e i traduttori devono essere nominati, in linea di massima, tra le persone scelte dal ministero della Giustizia (ed iscritte in un apposito elenco) risp. dalla Justizagentur. Soltanto in caso di urgenza è ammesso di derogare a questa disposizione.

La proposta di legge governativa prevede un’integrazione anche del § 66 StPO, nel senso che la generica dizione “Übersetzungshilfe zu erhalten” (prevista dall’attuale § 66, 1°c., n.5, StPO) viene sostituita da quella “das Recht auf Bestellung eines Dolmetschers für Übersetzungen nach Maßgabe des § 56, abs. 2, n.7, StPO”.

VI

Profondamente modificato, per effetto della progettata riforma, verrà pure il § 106 StPO (“Einspruch wegen Gesetzesverletzung”) a seguito della sentenza G 259/09 del 16.12.2010 della Corte costituzionale. Mentre secondo la disciplina attuale, possono essere fatte valere dinanzi al giudice mediante Einspruch, soltanto violazioni di diritti soggettivi ascrivibili al PM, secondo la nuova formulazione di questo paragrafo, sono incluse pure violazioni commesse da organi di polizia. Ciò non soltanto in caso di “Verweigerung ein Recht auszuüben”, ma anche se sono stati compiuti atti di indagine – o, a maggior ragione, di coercizione - contra legem. In tal modo il legislatore si propone di attuare un “einheitlichen Rechtsschutz” sin dall’inizio del procedimento e di richiamare all’osservanza della legge tutti coloro che, in vario modo e nelle diverse fasi, “partecipano” al procedimento; vengono banditi metodi poco ortodossi che si risolvono nelle negazione di diritti fondamentali delle parti.

L’Einspruchsrecht non si estingue con la morte dell’indagato/imputato, ma si trasferisce non, come era stato previsto originariamente nella proposta di legge elaborata dal ministero della Giustizia, a tutte le persone indicate nel § 72 StGB, ma “passa” soltanto a quelle contemplate dal § 61, n. 1, lett. b, StPO (in questo senso sono state accolte le osservazioni presentate, in sede di Begutachtung, dalla Richtervereinigung (Ass. Mag.). Inoltre è previsto che dalla Einspruchserhebung non si decade una volta che sono state chiuse le indagini preliminari. L’Einspruch è proponibile entro sei settimane a decorrere dal giorno, in cui l’interessato ha avuto cognizione dell’avvenuta violazione e non soltanto dopo la Beendigung des Ermittlungsverfahrens. Se il PM non provvede ad esaminare il Rechtsbehelf entro 4 settimane, la competenza a verificare la fondatezza dell’Einspruch “passa” al giudice, cioè al Beschwerdegericht, se vi è un’istanza in tal senso da parte del indagato/imputato. Prima di decidere, questo giudice deve notificare al ricorrente le Stellungnahmen della polizia e del PM e il ricorrente ha facoltà di prendere posizione entro sette giorni dall’avvenuta notifica delle stesse.

L’art. 2, 4°c. della direttiva UE 2010/64 obbliga gli Stati membri di predisporre misure adeguate per accertare se l’indagato/imputato è in grado o meno di comprendere la lingua, nella quale si svolge il procedimento e di esprimersi nella stessa, vale a dire, se si deve, o meno, fare ricorso ad un interprete risp. ad un traduttore. L’accertamento in proposito compete, a seconda della fase procedimentale, alla polizia, al PM o al giudice ed in ogni caso è da assicurare la “unbeeinträchtigte Verständigung und die Gewährleistung eines fairen Verfahrens”.

VII

Con la riformulazione del § 171, 4°c., StPO, ci si propone di introdurre garanzie più accentuate per quanto concerne la Rechtsbelehrung in caso di arresto. L’indagato, dopo l’arresto, deve essere informato immediatamente, almeno verbalmente (e con un’informazione per iscritto che gli deve essere consegnata successivamente) dei suoi diritti nonché di quello “auf Akteneinsicht”, che ha diritto acché vengano informati del suo arresto i suoi familiari o una persona di sua fiducia, il difensore, l’autorità consolare (se straniero) nonché del suo diritto ad assistenza medica. Vi è obbligo pure di renderlo edotto che ha facoltà di proporre reclamo contro l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare o contro l’arresto effettuato da un organo di polizia. È obbligatorio pure informare l’indagato/imputato del tempo, entro il quale deve avvenire la sua “Vorführung vor einer Justizbehörde”. Di queste infomazioni deve essere redatto verbale o fatta - per lo meno - un’annotazione da conservarsi agli atti.

È da notare che la disciplina vigente in Austria a proposito dell’assistenza medica, è più ampia rispetto a quella richiesta dalla direttiva UE in quanto, ai sensi dei §§ 66-74 StPO, viene garantita l’assistenza medica, durante la custodia cautelare, non soltanto nei casi di urgenza. In ciò pare che l’Austria stia seguendo l’esempio della RFT.

Dato che la direttiva UE 2010/64 prescrive (art. 4) che, per il ricorso all’interprete e per le traduzioni scritte non possono essere poste spese a carico dell’indagato/imputato, esse non rientrano tra le c.d. Pauschalkosten; in questo senso vengono modificati i §§ 381 e 393 StPO austr.

VIII

Viene modificato pure lo Strafregistergesetz del 1968. L’art 10, 2°c., della direttiva UE 2011/93, prevede che il datore di lavoro, quando procede all’assunzione di una persona per un’attività che implica contatto diretto ed abituale con minori, ha diritto di chiedere informazioni su eventuali condanne, della stessa, ai sensi dei §§ 3 e 7 della predetta legge e su quelle che comportano il divieto di esercitare attività che implicano i predetti contatti nonché sulle eventuali condanne per reati contro la libertà sessuale, anche in deroga alle “Auskunftsbeschränkungen” previste dal § 6 del Tilgungsgesetz. La suddetta Strafregisterbescheinigung deve essere richiesta anche per le persone che operano nel volontariato, sempre che la loro attività implichi contatti, diretti ed abituali, con minori.

Per adempiere agli obblighi derivanti da questa direttiva, viene previsto un apposito tipo di Strafregisterbescheinigung (“StraRegBe für Kinder- und Jugendsorge”), nel quale vengono indicate tutte le eventuali condanne per reati contro la libertà sessuale, anche in deroga alle Auskunftsbeschränkunge previste dal § 6 del Tilgungsgesetz.

IX

Per le “Stellungnahmen” riguardanti il disegno di legge de quo, era stato fissato il termine del 21.5.2013. Si sono registrate ben 29 “Stellungnahmen“, non soltanto da parte di vari uffici giudiziari (ivi compreso l’OGH), ma anche da parte di istituti universitari, Governi di alcuni Länder e da parte della Corte dei Conti.

Per quanto concerne la “Stellungnahme” della Richtervereinigung, alla quale già è stato accennato sopra, questa associazione ha criticato la breve durata della Begutachtungsfrist (definita “unzumutbar kurz”). Ha valutato positivamente il previsto „Ausbau der Rechtsschutzinstrumente“, anche se ha fatto notare che avrà per conseguenza “einen beträchtlichen personellen Mehraufwand, vor allem im Kanzleibereich”.

X

Il disegno di legge predisposto dal ministero della Giustizia è stato discusso nel corso della seduta del 19.6.2013 dallo Justizauschuss del Nationalrat (Commissione Giustizia) ed in tale sede sono state apportate alcune modifiche definite “von marginaler Bedeutung”. La Einspruchsberechtigung ai sensi del § 106 StPO in caso di morte di chi sarebbe stato legittimato a proporre tale ricorso, non spetta più a tutti i familiari menzionati nel § 72 StGB, ma soltanto a coloro che sono indicati nel § 65, n.1, lett.b, StPO. Restringendo il novero dei legittimati all’Einspruch, si è tenuto conto di una delle osservazioni fatte dalla Richtervereinigung (Ass. Mag.), secondo la quale la progettata riforma comporterà un notevole aggravio di lavoro anche per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, la cui “Auslastung”, già adesso, è pari al 100%. Altra modifica introdotta in sede di esame da parte dello Justizausschuss, concerne la possibilità, in alcuni casi (“leichte Fälle”), di consentire la c.d. diversionelle Erledigung, vale a dire, di comminare pene alternative alla detenzione.

L’entrata in vigore dello Strafprozessrechtsänderungsgesetz è prevista per il 1° gennaio 2014, dopo che tale legge di riforma avrà ottenuto l’approvazione da parte del Nationalrat e del Bundesrat. Quest’ultimo si riunirà il 18.7.2013 e lo Strafprozessrechtsänderungsgesetz figura all’ordine del giorno di tale seduta. Questi due “passaggi” si prospettano piuttosto rapidi, non soltanto per l’imminente periodo feriale di questi due organi parlamentari, ma anche perché in sede di Justizausschuss del Nationalrat le modifiche apportate al disegno di legge governativo sono state poche e si è riscontrata una larga convergenza da parte di tutti i partiti rappresentati in tale consesso sul progetto di legge ministeriale.