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Rottamazione ter e pace fiscale: con il Decreto Sostegno stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

"Passeggiando con Marco", Rovigo, 21 marzo 2021
Ph. Francesca Russo / "Passeggiando con Marco", Rovigo, 21 marzo 2021

Tra le diverse misure adottate dal Governo con il Decreto Sostegno, (varato dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 ed in vigore dal 23 marzo 2021), emerge la cancellazione definitiva dei debiti fiscali, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.

 

Chi può beneficiare dello “Stralcio”

All’articolo 4, comma 4 del Decreto Sostegno, sono indicati i beneficiari dello “Stralcio”, vale a dire:

  • le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

La definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti sarà disposta con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Sostegno.

Il Decreto, inoltre, prevede che le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento restano definitivamente acquisite.

 

Sospensione della riscossione

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegno), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della Riscossione:

  • per i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • per debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

Proroga rottamazione ter

Slitta al 31 luglio 2021 il termine per pagare le rate del 2020, mentre per quelle del 2021 c’è tempo fino al 30 novembre 2021. È quanto previsto dal Decreto Sostegno 2021.

Scadenza delle rate 2020 non ancora versate

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021.

Per mantenere i benefici dell’agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate della “Rottamazione-ter” che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate.

Per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento dovrà avvenire entro il 9 agosto 2021.

Scadenze delle rate 2021

Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre 2021.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro la scadenza prevista dal Decreto Sostegno dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

Per il termine del 30 novembre 2021 sono previsti i cinque giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

 

Definizione agevolata

Per quanto riguarda la scadenza dei pagamenti delle rate 2020, viene differimento al 31 luglio 2021 il termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 anche per la “Definizione agevolata delle risorse UE”.

In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della "Definizione agevolata", se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.
Sono ammessi i cinque giorni di tolleranza per il pagamento entro il suddetto nuovo termine di scadenza.

Entro il 31 luglio 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.