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Sanzione da illecito stradale: impugnativa prefettizia

Estratto da "Illecito stradale: contenzioso da sanzione amministrativa, commento e formule"
Codice della Strada
Codice della Strada

[Estratto da "Illecito stradale: contenzioso da sanzione amministrativa, commento e formule" - Filodiritto Editore - 2011 - www.filodirittoeditore.com]

 

Fase introduttiva

Il ricorso prefettizio oppositivo alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della Strada ha carattere di ricorso gerarchico improprio, in quanto il procedimento conseguente alla sua proposizione è regolato da disposizioni specifiche e l’autorità deputata al suo esame non è gerarchicamente sovraordinata in senso proprio a quella che ha emanato il provvedimento opposto a mezzo dello stesso.

La mancata proposizione del ricorso determina la definitività del verbale di contestazione non impugnato e l’esigibilità di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione originariamente comminata oltre alle spese del procedimento, ex art. 203 comma 3 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.

In virtù di tale motivo, la pendenza del ricorso non fa assumere al verbale impugnato valore di titolo esecutivo (Cass. Civ., sez. II, 26173/2009).

Il ricorso deve essere presentato, completo dei documenti ritenuti idonei nonché dell’eventuale richiesta di audizione personale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla contestazione immediata o dal ricevimento della notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione dante titolo alla sanzione opposta, oppure direttamente all’Ufficio Territoriale del Governo della provincia in cui sia avvenuto l’accertamento dell’infrazione medesima, ex art. 203 commi primo e primo bis del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285.

Alternativamente, dunque, bisogna procedere:

- al deposito del ricorso, completo dei documenti ritenuti idonei e dell’eventuale richiesta di audizione personale, presso l’ufficio o il comando cui appartiene l’organo accertatore;

- all’invio del ricorso a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all’ufficio o comando di cui sopra ovvero direttamente al Prefetto competente.

Nel caso di spedizione, la data di presentazione corrisponde alla data risultante dal timbro dell’ufficio postale sul modulo di raccomandata ex art. 388 comma 1 del D.P.R. 31/12/1992 n. 495.

I termini di proposizione del ricorso prefettizio non soggiacciono alla sospensione feriale dei termini processuali (Cass. Civ., sez. II, 15096/2010).

Da ritenersi ragionevolmente che la produzione documentale debba avvenire perentoriamente ed esclusivamente al momento della proposizione del ricorso.

Il pagamento della sanzione portata dal verbale di contestazione di illecito stradale poi impugnato implica inammissibilità del ricorso (Cass. Civ., sez. II, 15098/2010).