Sezioni unite penali versus CEDU sui fratelli minori di Contrada: problema dogmatico o scelta di politica criminale? **
** Il presente contributo è già stato pubblicato il 10 dicembre 2020 su "Diritto di Difesa", la rivista edita dall'UCPI.
Articolo pubblicato nella sezione Le mafie e la loro considerazione giurisprudenziale del numero 1/2021 della Rivista "Percorsi penali".
Abstract
Lo scritto ha ad oggetto l’evoluzione giurisprudenziale della nozione di concorso esterno in associazione mafiosa ed in particolare l’indisponibilità della giurisprudenza italiana a considerarlo una creazione pretoria.
La tesi degli autori è che tale chiusura dipenda dalla netta prevalenza accordata in materia di mafia alle esigenze di prevenzione generale rispetto allo statuto garantistico accordato dall’art. 7 CEDU.
The paper concerns the jurisprudential evolution of the notion of aiding and abetting a mafia-type organisation from the outside and in particular the unavailability of Italian jurisprudence to consider it a case of judicial law-making.
The authors' thesis is that this closure depends on the clear prevalence accorded in matters of mafia to the needs of general prevention with respect to the guarantee statute granted by art. 7 of the ECHR.
Sommario:
1. Introduzione: l’evoluzione storica del concorso esterno
2. L’evoluzione giurisprudenziale del concorso esterno
3. La sentenza della CEDU Contrada
4. La diversa opinione e la sostanziale chiusura delle Sezioni unite penali, ricorrente Genco
5. Gli argomenti addotti, come la mancanza di una sentenza pilota ed il loro superamento in base alla giurisprudenza della CEDU, che ritiene, comunque, applicabili le proprie sentenze negli Stati membri
6. La vera ragione che sta al fondo della chiusura della giurisprudenza della Corte di cassazione, ovverosia la negazione che il concorso esterno sia una création prétorienne, in quanto si basa sugli artt. 110 e 416-bis c.p.
7. L’ulteriore dimostrazione dell’addebito di création prétorienne, lo si ricava, ad esempio, anche dal leading case Andreotti e, comunque, dall’ancora insoddisfacente soluzione derivante dal plurimo intervento delle Sezioni unite penali
8. In conclusione, risulta fondato il richiamo all’art. 7 CEDU - da interpretarsi con riferimento anche alla qualificazione giuridica del fatto - per cui da ciò si può chiaramente evincere come resti decisivo l’ostacolo di politica criminale, nel senso di far prevalere le esigenze general-preventive rispetto alle garanzie, quando si tratta del “diritto penale del nemico”, cioè a dire della criminalità organizzata
Summary:
1. Introduction: the historical evolution of aiding and abetting a mafia-type organisation from the outside
2. The jurisprudential evolution of aiding and abetting a mafia-type organisation from the outside
3. The Contrada judgment of the ECHR
4. The different opinion and the substantial closure of the Joint Criminal Sections, recurrent Genco
5. The arguments put forward, such as the lack of a pilot sentence and their overcoming based on the case law of the ECHR, which considers, however, its own judgments applicable in the Member States
6. The real reason behind the closure of the jurisprudence of the Cassation, namely the denial that the external competition is a prétorienne création, as it is based on Articles 110 and 416-bis c.p.
7. The further demonstration of the création prétorienne charge can be found, for example, also from the leading case Andreotti and, in any case, from the still unsatisfactory solution resulting from the multiple intervention of the Joint Criminal Sections
8. In conclusion, the reference to art. 7 of the ECHR - to be interpreted also with reference to the legal qualification of the fact - so from this it can be clearly deduced that the obstacle of criminal policy remains decisive, in the sense of making general-preventive needs prevail over guarantees, when it comes to "criminal law of the enemy", that is, of organized crime
1. Introduzione: l’evoluzione storica del concorso esterno
Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, come ricordava nel convegno il Cons. Raffaello Magi nella sua relazione, risale nel tempo, in quanto già la Corte di appello di Palermo, nella seconda metà dell’800, aveva pronunciato delle sentenze in cui si faceva riferimento a detto “fenomeno giuridico”[1].
Tanto ciò è vero che nel codice penale del 1930 sono state previste due specifiche ipotesi di concorso esterno, come fattispecie criminose autonome e cioè l’art. 270-ter c.p. nei delitti contro la personalità dello Stato e, per quanto qui ci riguarda, l’art. 418 c.p., intitolato non a caso “Assistenza agli associati”. Tale ultima fattispecie appare chiaramente ripercorrere le tematiche attualmente dibattute sul concorso esterno, in quanto punisce chiunque, non a caso fuori dalle ipotesi di concorso nel reato o di favoreggiamento, “dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione”[2] a taluna delle persone che partecipano all’associazione.
Orbene, ciò sta a dimostrare come il concorso esterno non fosse affatto estraneo al codice penale del ’30, tant’è vero che è stato codificato in due diverse disposizioni legislative. Il problema, tuttavia, consiste nel fatto che il concorso esterno in tali due disposizioni è costruito avendo presente organizzazioni criminali di tipo ancora rurale e ciò spiega perché queste fattispecie si incentrino sul dare rifugio o sul fornire vitto.
In altri termini, il c.d. concorso esterno non poteva che interfacciarsi allora con la mafia che aveva inutilmente tentato di debellare il Prefetto Mori e che era ancora una mafia i cui appartenenti servivano da guardie armate ai latifondisti[3].
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