Stalking: prevenzione, sanzioni e altre misure nella legislazione italiana e tedesca
Come vedremo di seguito, illustrando la disciplina legislativa tedesca in materia, dettata dal Gewaltschutzgesetz del 2001, anche il disposto normativo italiano (il quale, peraltro, deve ancora essere convertito in legge e, di conseguenza, può subire modifiche) persegue uno scopo sia repressivo (art. 7), che preventivo (artt. 8 e 9 del cit. D.L.).
Si può dire che è quasi enorme la differenza dell’entità delle sanzioni previste nelle due legislazioni per fattispecie identiche o comunque molto simili. Mentre il legislatore italiano prevede per esempio per la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., aggravata (3° comma), la pena minima da 9 mesi di reclusione fino a 6 anni di reclusione, il Gewaltschutzgesetz (abbrevv. GewSchG) tedesca contempla per le violazioni dei precetti in essa contenuti, e sempre che i fatti non costituiscano un reato più grave, la pena detentiva fino ad un anno oppure la pena pecuniaria(!).
Contrariamente al legislatore italiano, che ha preferito collocare il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra le misure coercitive disciplinate dagli artt. 280 e segg. ed in particolare inserendo l’art. 282 ter cpp dopo l’art. 282 bis cpp (che concerne la misura dell’allontanamento dalla casa familiare), il legislatore tedesco ha optato per un’altra soluzione, ricomprendendo questa materia in una sola legge (che ha per oggetto la tutela e la prevenzione contro atti di violenza e molestie nonché l’assegnazione della casa familiare in caso di separazione).
I provvedimenti, ai quali può fare ricorso l’autorità giudiziaria tedesca, sono essenzialmente di carattere temporaneo, anche se, in caso di necessità, sono suscettibili di proroga.
Mentre il suddetto D.L. prevede in alcune ipotesi (art. 7) la procedibilità d’ufficio (se il fatto è commesso in danno di un minore, di persona disabile oppure in caso di connessione con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio), l’autorità giudiziaria tedesca, per poter procedere, è vincolata alla richiesta della persona offesa.
Molto più ampia è – nella normativa italiana – la cerchia dei soggetti passivi del reato, ristretta, nel Gewaltschutzgesetz, alla persona offesa, mentre il D.L. del 23.2.09 contempla tra i soggetti passivi, il prossimo congiunto nonché la persona legata al medesimo da una relazione affettiva. Mentre le fattispecie tipizzate nel Gewaltschutzgesetz sono la lesione dell’integrità fisica di una persona o il compimento di atti contro la vita o la libertà di una persona oppure la minaccia contro tali beni, il decreto suddetto sanziona anche l’autore di atti che cagionano uno stato – grave e permanente – di ansia o di paura o che costringono il soggetto passivo ad alterare le proprie abitudini di vita.
Ai fini dell’intervento dell’autorità giudiziaria, secondo il Gewaltschutzgesetz, la molestia, esercitata nei confronti della persona offesa, deve avere il carattere dell’intollerabilità; per il D.L. citato sono invece sufficienti molestie o minacce, reiterate, tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura.
Va poi notato che le misure previste dal Gewaltschutzgesetz possono essere adottate anche nei confronti di persone incapaci di intendere e di volere; il che ne accentua il carattere preventivo e le fa assimilare ad una specie di misure di sicurezza.
Finalità preminentemente preventive – al pari di quelle previste dal Gewaltschutzgesetz – hanno le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del citato D.L. In tali norme, sono riscontrabili (come vedremo di seguito) parecchie analogie con la disciplina legislativa tedesca, la quale, però, si prefigge (con un’ unica eccezione che vedremo) di tutelare la sola persona offesa e non anche – come dispone il nuovo art. 282 ter cpp, 2° comma – i prossimi congiunti della persona offesa o persone con questa conviventi o legate da una relazione affettiva. Fa eccezione – nella legislazione tedesca – un unico caso (e cioè qualora venga richiesta l’assegnazione dell’alloggio già utilizzato in comune, se il protrarsi dell’uso dello stesso, anche da parte dell’autore dell’illecito, pregiudicherebbe l’interesse di minori viventi nello stesso alloggio). Sotto questo aspetto il D.L. del 20.2.09 ha – opportunamente – ampliato la sfera dei soggetti oggetto di tutela.
Non è previsto, nel Gewaltschutzgesetz, che nel caso di commissione dei fatti ivi contemplati, si possa procedere con incidente probatorio, come è invece contemplato dall’art. 9, lett. c) del D.L. citato.
Va notato poi che, mentre nella legge “antiviolenza” tedesca, non è previsto un termine, entro il quale la p.o. deve rivolgersi all’autorità giudiziaria, per poter ottenere la punizione dell’autore del reato, il legislatore italiano richiede in alcuni casi la proposizione della querela, (anche se tale termine non è quello comune di tre mesi di cui all’art. 124, 1° comma, c.p., ma di 6 mesi).
Il D.L. n. 11 del 23.2.09 prevede che la querela può essere preceduta da un ammonimento da parte del questore, il quale – se del caso – valuta anche l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. La mancata ottemperanza all’ammonimento è sanzionata con un aumento di pena per chi commette il reato p. e p. dall’art. 612 bis c.p.; inoltre tale reato diventa procedibile d’ufficio (art. 8, comma 4°) anche al di fuori delle ipostesi previste dall’art. 612 bis, 4° comma , seconda parte.
Procediamo ora ad una breve esposizione delle norme contenute nel Gewaltschutzgesetz (abbreviato GewSchG).
Premessa
Questa legge è stata emanata in Germania l’11.12.2001 ed è entrata in vigore l’ 1.1.2002. La sua denominazione esatta è: “Legge per il miglioramento della tutela contro atti di violenza e di molestia (Nachstellungen), nonché facilitazioni nell’assegnazione dell’alloggio in caso di separazione”.
A Provvedimenti giudiziari per la tutela contro atti di violenza e di atti di molestia
I Se una persona – dolosamente – ha leso l’integrità fisica di un’altra persona o ha compiuto atti contro la libertà della stessa, l’autorità giudiziaria – su richiesta della persona offesa – deve adottare i provvedimenti necessari per evitare la commissione di ulteriori illeciti. I provvedimenti hanno carattere temporaneo, ma possono essere prorogati.
In particolare, l’autorità giudiziaria può disporre che l’autore dello illecito si astenga:
1) dall’accedere all’appartamento della persona offesa
2) dal trattenersi entro una determinata distanza dall’alloggio della persona offesa
3) dal frequentare determinati luoghi, nei quali, normalmente, si trattiene la persona offesa
4) dal prendere contatti con la persona offesa, anche con mezzi di telecomunicazione
5) da incontri con la persona offesa.
II Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se:
1) una persona ha minacciato un’altra persona di compiere, nei confronti della stessa, atti contro la vita, l’integrità fisica o la libertà
2) una persona:
a) accede – senza aver titolo – all’abitazione di un’altra persona oppure
b) reca molestia intollerabile ad altra persona, seguendola contro l’esplicita volontà della stessa oppure facendo uso di mezzi di telecomunicazione.
III Le misure di tutela e di prevenzione di cui sopra possono essere adottate pure nei casi in cui i fatti sono commessi da persona in istato di incapacità di intendere e di volere per effetto dell’abuso di sostanze alcoliche o di altre sostanze ad esse equiparate oppure in caso di malattie mentali
B Assegnazione dell’appartamento adibito ad alloggio comune
I a) Se la persona offesa all’epoca della commissione di uno dei fatti previsti sub A I a) oppure sub A III, convive stabilmente con la persona che si è resa responsabile di uno dei fatti ivi elencati, la persona offesa può fare istanza all’autorità giudiziaria affinché le venga assegnato in uso esclusivo l’alloggio utilizzato in comune con l’autore dell’illecito.
b) L’assegnazione deve essere limitata nel tempo, se la persona offesa non è proprietaria, ma soltanto comproprietaria del fondo, sul quale insta l’alloggio o se la persona offesa aveva stipulato il contratto di locazione insieme all’autore dell’illecito.
Se chi ha commesso il fatto illecito è proprietario esclusivo o comproprietario insieme con un terzo del fondo, sul quale insta l’alloggio, oppure se ha stipulato in proprio od insieme ad un terzo il contratto di locazione relativamente all’alloggio, l’autorità giudiziaria dispone la assegnazione dell’alloggio alla persona offesa per un periodo di tempo non eccedente sei mesi.
Nel caso in cui la persona offesa non è in grado di reperire adeguata sistemazione abitativa – entro i predetti sei mesi – a condizioni per la stessa economicamente sostenibili, l’autorità giudiziaria può prorogare il termine per un periodo non superiore ad altri sei mesi, a meno che a tale proroga non ostino esigenze prevalenti dell’autore del fatto illecito o del terzo.
c) Non si fa luogo all’assegnazione di cui sub B) I) a):
1) se non vi è fondato timore che possano essere commessi ulteriori fatti lesivi, a meno che, avuto riguardo alla gravità degli stessi, non si possa ritenere sostenibile un’ulteriore convivenza con l’autore dell’illecito
oppure
2) se la persona offesa non ha chiesto – per iscritto ed entro tre mesi dalla comissione dell’illecito in suo danno – l’assegnazione dell’alloggio
oppure
3) se all’assegnazione alla persona offesa ostano fondate, gravi ragioni invocate da parte dell’autore dell’illecito.
d) Se l’alloggio è stato assegnato in uso alla persona offesa, l’autore dell’illecito ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi azione atta ad ostacolare od aggravare l’esercizio e il godimento del diritto d’uso.
e) L’autore dell’illecito può chiedere – alla persona offesa assegnataria dell’alloggio – la corresponsione di un’indennizzo, sulla cui entità l’autorità giudiziaria decide secondo equità.
f) Se al momento dell’esternazione delle minacce contemplate sub A) II) 1) oppure sub III, la persona minacciata convive stabilmente con lo autore delle minacce, la persona minacciata può chiedere l’assegnazione dell’alloggio utilizzato in comune, se ciò si appalesa necessario al fine di evitare gravi conseguenze (che sono ravvisabili pure qualora sia pregiudicato l’interesse di minori viventi nello stesso alloggio).
g) L’applicazione del Gewaltschutzgesetz non pregiudica l’esercizio di ulteriori azioni legali spettanti alla persona offesa.
C Disposizioni penali
a) Chiunque contravviene ad un provvedimento sub A) I) a), 2° comma, nn. 1-5 oppure sub A) II), 2° o 3° comma, è punito con la pena detentiva fino ad un anno oppure con la pena pecuniaria, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Come vedremo di seguito, illustrando la disciplina legislativa tedesca in materia, dettata dal Gewaltschutzgesetz del 2001, anche il disposto normativo italiano (il quale, peraltro, deve ancora essere convertito in legge e, di conseguenza, può subire modifiche) persegue uno scopo sia repressivo (art. 7), che preventivo (artt. 8 e 9 del cit. D.L.).
Si può dire che è quasi enorme la differenza dell’entità delle sanzioni previste nelle due legislazioni per fattispecie identiche o comunque molto simili. Mentre il legislatore italiano prevede per esempio per la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., aggravata (3° comma), la pena minima da 9 mesi di reclusione fino a 6 anni di reclusione, il Gewaltschutzgesetz (abbrevv. GewSchG) tedesca contempla per le violazioni dei precetti in essa contenuti, e sempre che i fatti non costituiscano un reato più grave, la pena detentiva fino ad un anno oppure la pena pecuniaria(!).
Contrariamente al legislatore italiano, che ha preferito collocare il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra le misure coercitive disciplinate dagli artt. 280 e segg. ed in particolare inserendo l’art. 282 ter cpp dopo l’art. 282 bis cpp (che concerne la misura dell’allontanamento dalla casa familiare), il legislatore tedesco ha optato per un’altra soluzione, ricomprendendo questa materia in una sola legge (che ha per oggetto la tutela e la prevenzione contro atti di violenza e molestie nonché l’assegnazione della casa familiare in caso di separazione).
I provvedimenti, ai quali può fare ricorso l’autorità giudiziaria tedesca, sono essenzialmente di carattere temporaneo, anche se, in caso di necessità, sono suscettibili di proroga.
Mentre il suddetto D.L. prevede in alcune ipotesi (art. 7) la procedibilità d’ufficio (se il fatto è commesso in danno di un minore, di persona disabile oppure in caso di connessione con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio), l’autorità giudiziaria tedesca, per poter procedere, è vincolata alla richiesta della persona offesa.
Molto più ampia è – nella normativa italiana – la cerchia dei soggetti passivi del reato, ristretta, nel Gewaltschutzgesetz, alla persona offesa, mentre il D.L. del 23.2.09 contempla tra i soggetti passivi, il prossimo congiunto nonché la persona legata al medesimo da una relazione affettiva. Mentre le fattispecie tipizzate nel Gewaltschutzgesetz sono la lesione dell’integrità fisica di una persona o il compimento di atti contro la vita o la libertà di una persona oppure la minaccia contro tali beni, il decreto suddetto sanziona anche l’autore di atti che cagionano uno stato – grave e permanente – di ansia o di paura o che costringono il soggetto passivo ad alterare le proprie abitudini di vita.
Ai fini dell’intervento dell’autorità giudiziaria, secondo il Gewaltschutzgesetz, la molestia, esercitata nei confronti della persona offesa, deve avere il carattere dell’intollerabilità; per il D.L. citato sono invece sufficienti molestie o minacce, reiterate, tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura.
Va poi notato che le misure previste dal Gewaltschutzgesetz possono essere adottate anche nei confronti di persone incapaci di intendere e di volere; il che ne accentua il carattere preventivo e le fa assimilare ad una specie di misure di sicurezza.
Finalità preminentemente preventive – al pari di quelle previste dal Gewaltschutzgesetz – hanno le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del citato D.L. In tali norme, sono riscontrabili (come vedremo di seguito) parecchie analogie con la disciplina legislativa tedesca, la quale, però, si prefigge (con un’ unica eccezione che vedremo) di tutelare la sola persona offesa e non anche – come dispone il nuovo art. 282 ter cpp, 2° comma – i prossimi congiunti della persona offesa o persone con questa conviventi o legate da una relazione affettiva. Fa eccezione – nella legislazione tedesca – un unico caso (e cioè qualora venga richiesta l’assegnazione dell’alloggio già utilizzato in comune, se il protrarsi dell’uso dello stesso, anche da parte dell’autore dell’illecito, pregiudicherebbe l’interesse di minori viventi nello stesso alloggio). Sotto questo aspetto il D.L. del 20.2.09 ha – opportunamente – ampliato la sfera dei soggetti oggetto di tutela.
Non è previsto, nel Gewaltschutzgesetz, che nel caso di commissione dei fatti ivi contemplati, si possa procedere con incidente probatorio, come è invece contemplato dall’art. 9, lett. c) del D.L. citato.
Va notato poi che, mentre nella legge “antiviolenza” tedesca, non è previsto un termine, entro il quale la p.o. deve rivolgersi all’autorità giudiziaria, per poter ottenere la punizione dell’autore del reato, il legislatore italiano richiede in alcuni casi la proposizione della querela, (anche se tale termine non è quello comune di tre mesi di cui all’art. 124, 1° comma, c.p., ma di 6 mesi).
Il D.L. n. 11 del 23.2.09 prevede che la querela può essere preceduta da un ammonimento da parte del questore, il quale – se del caso – valuta anche l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. La mancata ottemperanza all’ammonimento è sanzionata con un aumento di pena per chi commette il reato p. e p. dall’art. 612 bis c.p.; inoltre tale reato diventa procedibile d’ufficio (art. 8, comma 4°) anche al di fuori delle ipostesi previste dall’art. 612 bis, 4° comma , seconda parte.
Procediamo ora ad una breve esposizione delle norme contenute nel Gewaltschutzgesetz (abbreviato GewSchG).
Premessa
Questa legge è stata emanata in Germania l’11.12.2001 ed è entrata in vigore l’ 1.1.2002. La sua denominazione esatta è: “Legge per il miglioramento della tutela contro atti di violenza e di molestia (Nachstellungen), nonché facilitazioni nell’assegnazione dell’alloggio in caso di separazione”.
A Provvedimenti giudiziari per la tutela contro atti di violenza e di atti di molestia
I Se una persona – dolosamente – ha leso l’integrità fisica di un’altra persona o ha compiuto atti contro la libertà della stessa, l’autorità giudiziaria – su richiesta della persona offesa – deve adottare i provvedimenti necessari per evitare la commissione di ulteriori illeciti. I provvedimenti hanno carattere temporaneo, ma possono essere prorogati.
In particolare, l’autorità giudiziaria può disporre che l’autore dello illecito si astenga:
1) dall’accedere all’appartamento della persona offesa
2) dal trattenersi entro una determinata distanza dall’alloggio della persona offesa
3) dal frequentare determinati luoghi, nei quali, normalmente, si trattiene la persona offesa
4) dal prendere contatti con la persona offesa, anche con mezzi di telecomunicazione
5) da incontri con la persona offesa.
II Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se:
1) una persona ha minacciato un’altra persona di compiere, nei confronti della stessa, atti contro la vita, l’integrità fisica o la libertà
2) una persona:
a) accede – senza aver titolo – all’abitazione di un’altra persona oppure
b) reca molestia intollerabile ad altra persona, seguendola contro l’esplicita volontà della stessa oppure facendo uso di mezzi di telecomunicazione.
III Le misure di tutela e di prevenzione di cui sopra possono essere adottate pure nei casi in cui i fatti sono commessi da persona in istato di incapacità di intendere e di volere per effetto dell’abuso di sostanze alcoliche o di altre sostanze ad esse equiparate oppure in caso di malattie mentali
B Assegnazione dell’appartamento adibito ad alloggio comune
I a) Se la persona offesa all’epoca della commissione di uno dei fatti previsti sub A I a) oppure sub A III, convive stabilmente con la persona che si è resa responsabile di uno dei fatti ivi elencati, la persona offesa può fare istanza all’autorità giudiziaria affinché le venga assegnato in uso esclusivo l’alloggio utilizzato in comune con l’autore dell’illecito.
b) L’assegnazione deve essere limitata nel tempo, se la persona offesa non è proprietaria, ma soltanto comproprietaria del fondo, sul quale insta l’alloggio o se la persona offesa aveva stipulato il contratto di locazione insieme all’autore dell’illecito.
Se chi ha commesso il fatto illecito è proprietario esclusivo o comproprietario insieme con un terzo del fondo, sul quale insta l’alloggio, oppure se ha stipulato in proprio od insieme ad un terzo il contratto di locazione relativamente all’alloggio, l’autorità giudiziaria dispone la assegnazione dell’alloggio alla persona offesa per un periodo di tempo non eccedente sei mesi.
Nel caso in cui la persona offesa non è in grado di reperire adeguata sistemazione abitativa – entro i predetti sei mesi – a condizioni per la stessa economicamente sostenibili, l’autorità giudiziaria può prorogare il termine per un periodo non superiore ad altri sei mesi, a meno che a tale proroga non ostino esigenze prevalenti dell’autore del fatto illecito o del terzo.
c) Non si fa luogo all’assegnazione di cui sub B) I) a):
1) se non vi è fondato timore che possano essere commessi ulteriori fatti lesivi, a meno che, avuto riguardo alla gravità degli stessi, non si possa ritenere sostenibile un’ulteriore convivenza con l’autore dell’illecito
oppure
2) se la persona offesa non ha chiesto – per iscritto ed entro tre mesi dalla comissione dell’illecito in suo danno – l’assegnazione dell’alloggio
oppure
3) se all’assegnazione alla persona offesa ostano fondate, gravi ragioni invocate da parte dell’autore dell’illecito.
d) Se l’alloggio è stato assegnato in uso alla persona offesa, l’autore dell’illecito ha l’obbligo di astenersi da qualsiasi azione atta ad ostacolare od aggravare l’esercizio e il godimento del diritto d’uso.
e) L’autore dell’illecito può chiedere – alla persona offesa assegnataria dell’alloggio – la corresponsione di un’indennizzo, sulla cui entità l’autorità giudiziaria decide secondo equità.
f) Se al momento dell’esternazione delle minacce contemplate sub A) II) 1) oppure sub III, la persona minacciata convive stabilmente con lo autore delle minacce, la persona minacciata può chiedere l’assegnazione dell’alloggio utilizzato in comune, se ciò si appalesa necessario al fine di evitare gravi conseguenze (che sono ravvisabili pure qualora sia pregiudicato l’interesse di minori viventi nello stesso alloggio).
g) L’applicazione del Gewaltschutzgesetz non pregiudica l’esercizio di ulteriori azioni legali spettanti alla persona offesa.
C Disposizioni penali
a) Chiunque contravviene ad un provvedimento sub A) I) a), 2° comma, nn. 1-5 oppure sub A) II), 2° o 3° comma, è punito con la pena detentiva fino ad un anno oppure con la pena pecuniaria, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.