x

x

Startup - Tribunale di Udine: il giudice può controllare lo status di startup innovativa in sede prefallimentare

Startup - Tribunale di Udine: il giudice può controllare lo status di startup innovativa in sede prefallimentare
Startup - Tribunale di Udine: il giudice può controllare lo status di startup innovativa in sede prefallimentare

La natura formale di startup innovativa di una società non preclude di per sé, in sede prefallimentare, l’accertamento dell’effettiva sussistenza dei requisiti di legge che la fanno rientrare in tale categoria

La legge

In base alle prescrizioni dell’articolo 31 del D.L. 179/2012, anche detto Decreto Sviluppo bis (convertito con modifiche dalla L. 221/2012), le start up innovative non sono soggette alle procedure previste dalla legge fallimentare per le situazioni di insolvenza.

La ratio di questa deroga è contenuta nella Relazione illustrativa del predetto Decreto Sviluppo, che motiva la sua scelta sulla base “dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione”.

Questa esenzione, ricordiamo, è solo temporanea, in quanto lo status di startup innovativa è fissato nel termine massimo di quattro anni.

Il decreto del Tribunale di Udine

Proprio alla luce della predetta esenzione, secondo il Tribunale di Udine può effettuarsi in sede prefallimentare un accertamento sull’effettiva sussistenza dei requisiti che per legge giustificano l’attribuzione della qualifica di startup a una società.

In seguito a più ricorsi, riuniti e rivolti alla dichiarazione di fallimento di una società classificata come startup innovativa e iscritta al relativo registro, il Tribunale di Udine ha emesso un decreto col quale incarica il corpo della Guardia di Finanza di verificare se:

- “l’attività svolta dalla resistente sin dalla sua iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro delle Imprese si sia effettivamente concretizzata, quanto meno in misura prevalente, nello sviluppo, nella produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

- “a fronte delle spese indicate al punto 1 del comma 2 dell’articolo 25 del dl 179/12 siano state effettivamente svolte prestazioni di ricerca e sviluppo previste da tale disposizione e, in caso positivo, se sia stata rispettata la percentuale minima del 15% indicata dalla disposizione”.

Infatti, secondo il Tribunale, la natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione della società alla sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di startup innovativa non preclude di per sé – come invece sostenuto dalla resistente - l’accertamento in sede prefallimentare della effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica.

Tale verifica può essere compiuta in base al potere di disapplicazione degli atti amministrativi eventualmente non conformi a legge da parte dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria nell’ambito di giudizi attribuiti alla sua giurisdizione, tra i quali il procedimento prefallimentare.

Se l’accertamento della Guardia di Finanza evidenzierà una mancanza di requisiti, la società non sarà più considerabile startup innovativa e i creditori potranno richiederne il fallimento.

(Tribunale di Udine - Seconda Sezione Civile, Decreto del 18 gennaio 2018)