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Superbonus 110 anche in caso di abuso edilizio

Sfumature
Ph. Cinzia Falcinelli / Sfumature

Superbonus 110: la precedente disciplina

Superbonus 110. In precedenza, il riconoscimento di agevolazioni fiscali era precluso se si riscontravano abusi edilizi. Nel caso di specie, l’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) stabiliva che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici”.

Tuttavia, prendendo in specifica considerazione il Superbonus 110, non si può non tener conto che gli adempimenti previsti sono di numero non indifferente e, inoltre, non è possibile escludere i disagi che la perdita della sua fruizione comporterebbe per i beneficiari.

Motivi, questi, che hanno –quanto meno – imposto un ripensamento del legislatore.

 

Superbonus 110: il nuovo stato dell’arte dopo il D.L. n. 77/2021

Anzitutto, il Decreto Legge n. 76/2020 ha modificato l’art. 9 –bis del D.P.R. n. 380/2001, aggiungendo il comma 1-bis e definendo lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare come “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessati l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

La domanda sorge spontanea: qual è il collegamento tra il Superbonus 110 e lo stato legittimo dell’immobile?

Il Decreto Legge n. 77/2021 ha modificato il comma 13 –ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020. Le novità –senza dubbio più rilevanti – riguardano il riconoscimento dell’intervento agevolativo senza “l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9 –bis, comma 1 –bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, essendo “realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”, nella quale “sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato  che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

 

Superbonus 110: cause di decadenza

La percezione del Superbonus 110 è preclusa nei soli casi di mancata presentazione della CILA ovvero di interventi realizzati in difformità di quest’ultima o in assenza degli estremi del titolo abilitativo o dell’attestazione dell’immobile o in caso di non corrispondenza al vero delle attestazioni necessarie per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Scomparsa, dunque, tra le cause di decadenza, la presenza di abuso edilizio.
 

Superbonus 110: abuso edilizio e sanzioni penali

Possiamo apprezzare, a seguito sentenza della Corte di Cassazione 29 marzo 2021, n. 11788, la configurabilità delle sanzioni penali, previste dall’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, con il Superbonus 110. In particolare:

  1. L’ammenda fino a 10339 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nel presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
  2. l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
  3. l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

Tuttavia, bisogna rilevare che violazione di questo tipo arrecano notevoli pregiudizi. Infatti, a mettere al riparo la fruizione del Superbonus 110 è ancora una volta il Decreto Legge n. 77/2021, che ha aggiunto il comma 5 –bis all’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), distinguendo tra sanzioni formali e sanzioni rilevanti e soltanto in presenza di quest’ultime si decade dal beneficio “limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Insomma, ciò che doveva rappresentare un’eccezione (in negativo, s’intende) alla regola, appunto un abuso, in moltissimi casi rappresentano “LA” regola, di cui talvolta ignari sono gli stessi proprietari e della realtà fattuale il diritto non può mai non tenerne debito conto!