Superbonus: sì a sconto in fattura con tripla cessione

Novità dal decreto Sostegni ter (articolo 28, Dl n. 4/2022)
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Superbonus: sì a sconto in fattura con tripla cessione

Superbonus: il Legislatore – con il decreto Sostegni ter (articolo 28, Dl n. 4/2022) - ha stabilito nuovi e ancor più stringenti limiti alla circolazione dei crediti derivanti dai bonus legati a interventi edilizi e a quelli emergenziali anti-Covid; con riferimento a quest’ultimi, infatti, non sono più possibili cessioni “a catena” bensì, oltre allo sconto in fattura sul corrispettivo, un solo trasferimento. È prevista però una disciplina transitoria per i crediti che - alla data del 7 febbraio 2022 - sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, i quali possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

 

Superbonus: le novità del decreto Sostegni-ter

Superbonus: l’articolo 28 del decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

La norma, nella sua versione antecedente, prevedeva che, in relazione alle spese sostenute fino al 2024 per determinati lavori edilizi agevolati, il contribuente, anziché utilizzare la detrazione in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, potesse optare:

  • per lo sconto in fattura;
  • o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, successivamente cedibile ad altri soggetti.

Gli interventi agevolati, in riferimento ai quali la detrazione spettante (superbonus, bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate) può essere oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, sono quelli relativi a:

  • recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), Tuir);
  • efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013; articolo 119, commi 1 e 2, Dl n. 34/2020);
  • misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl n. 63/2013; articolo 119, comma 4, Dl n. 34/2020);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (articolo 1, commi 219 e 220, legge 160/2019);
  • installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir); articolo 119, commi 5 e 6, Dl n. 34/2020);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter, Dl n. 63/2013; articolo 119, comma 8, Dl n. 34/2020).

Adesso, invece, viene preclusa la possibilità di ulteriori cessioni oltre la prima.

È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).
 

Superbonus: il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 3 febbrai0 2022 ha approvato il nuovo modello che – a partire da oggi 4 febbraio - i contribuenti potranno utilizzare per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022). A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Inoltre, con una Faq pubblicata ieri 3 febbraio, l’Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter. Non più entro il 6 febbraio, dunque, ma fino al 16 dello stesso mese. Considerati i tempi tecnici necessari per adeguare il software che consente la trasmissione telematica, infatti, il termine entro il quale i contribuenti potranno inviare la comunicazione dell’opzione viene prorogato al 16 febbraio (ossia prima del 17 febbraio) anziché il 6 febbraio (ossia precedentemente al 7 febbraio 2022) come previsto dal decreto Sostegni ter.

La proroga, anticipata nella Faq di oggi, sarà oggetto di un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia.