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No alla retroattività dell’orientamento giurisprudenziale favorevole sulla base delle SS.UU. della Cassazione

Nota a Corte Costituzionale, Sentenza 12 ottobre 2012, n. 230

Abstract:

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione della legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, anche il mutamento giurisprudenziale derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.

Con la sentenza in commento n. 230/2012 la Corte Costituzionale ha affrontato la questione della efficacia nel tempo dei mutamenti giurisprudenziali favorevoli sul sistema penale interno.

Il fatto ha riguardato il presunto contrasto tra l’art. 673 c.p.p. e l’art. 7 CEDU per violazione dell’art. 117 Cost., nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in senso favorevole al reo.

In primo luogo la Corte Costituzionale nella sentenza de quo ha affrontato il rapporto tra principio di irretroattività sfavorevole e quello di retroattività favorevole.

Il primo troverebbe giustificazione nell’esigenza di salvaguardare la libertà dei cittadini e di garantire la calcolabilità delle loro azioni. Sicché il soggetto può essere punito soltanto tenendo conto del panorama normativo e giurisprudenziale esistente al momento della realizzazione del fatto.

Il principio di retroattività favorevole (che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha in più occasioni riconosciuto quale corollario del principio di legalità sancito dall’art. 7 CEDU) trova la sua giustificazione non nell’esigenza di garantire la calcolabilità delle azioni dei consociati, i quali al momento della condotta si sono già determinati in base al panorama normativo e giurisprudenziale esistente al momento del fatto, ma nel principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. Tale principio, come affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non è assoluto ma può subire delle deroghe derivanti dalla presenza di altri interessi. Una di queste deroghe è stata individuata nella impossibilità di far retroagire la norma più favorevole in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Secondo la Corte Costituzionale i principi di irretroattività sfavorevole e retroattività favorevole si riferiscono solo alla fonte penale di produzione legislativa e non giurisprudenziale. L’affermazione contraria sarebbe condivisibile se nel nostro ordinamento giuridico le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione avessero natura vincolate per i giudici di merito ma così non è.

La Corte di Strasburgo, invero, si è occupata del problema dei mutamenti giurisprudenziali solo con riferimento al diverso principio della irretroattività sfavorevole. A tal fine ha ritenuto contraria alla norma convenzionale l’applicazione a fatti anteriormente commessi di un indirizzo giurisprudenziale estensivo della sfera di punibilità di una fattispecie criminosa, ove la nuova interpretazione non rappresenti un’evoluzione prevedibile della giurisprudenza anteriore.

Mancano ancora pronunce della Corte Europea di Strasburgo sulla possibilità di retroazione degli orientamenti giurisprudenziali favorevoli.

La Corte Costituzionale, nella sentenza richiamata, sembra escludere una simile possibilità affermando che l’inserimento nell’art. 673 c.p.p. della possibilità di revocare il giudicato in presenza di un orientamento giurisprudenziale della Cassazione favorevole al reo determinerebbe un sovvertimento del sistema costituzionale italiano. Significherebbe, infatti, introdurre nel nostro ordinamento l’istituto dello stare decisis tipico degli ordinamenti di Common Law, nonché assoggettare i giudici di merito alle decisioni delle Sezioni Unite che non sono vincolanti, seppur abbiano una certa efficacia persuasiva .

È vero che le norme CEDU, in qualità di parametro costituzionale interposto per richiamo dell’art. 117 Cost., si pongono ad un livello superiore rispetto alle norme nazionali di produzione legislativa, ma non possono essere considerate superiori alla Costituzione. Sicché la loro applicazione interna trova un limite nell’esigenza di rispettare i principi costituzionali che caratterizzano i connotati fondamentali dell’ordinamento giuridico interno e di quello statuale.

Attribuire efficacia vincolante alle decisioni della Suprema Corte di Cassazione, contrasterebbe oltre che con il principio di legalità ex art. 25 Cost. comma 2, anche con il principio della separazione dei poteri in quanto si consentirebbe alla giurisprudenza di legittimità di partecipare alla formazione di scelte di politica criminale riservate al potere legislativo.

SENTENZA N. 230

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 673 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Torino nel procedimento di esecuzione nei confronti di D.M. con ordinanza depositata il 21 luglio 2011, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza depositata il 21 luglio 2011, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 673 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l’ipotesi di revoca della sentenza di condanna (o di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti) in caso di mutamento giurisprudenziale – intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge penale come reato», deducendo la violazione degli articoli 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nonché dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti: «CEDU»).

Il rimettente è chiamato a provvedere, quale giudice dell’esecuzione, sull’istanza del pubblico ministero di revoca parziale, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa il 9 luglio 2010 dal Tribunale di Torino nei confronti di una persona nata in Mali e divenuta irrevocabile il 9 marzo 2011, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro di essa dall’imputato. L’istanza di revoca è limitata al solo capo di imputazione concernente la contravvenzione di omessa esibizione dei documenti di identificazione e di soggiorno, prevista dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il giudice a quo osserva come, a seguito della modifica di detta disposizione ad opera della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sia sorta questione in ordine alla perdurante applicabilità o meno della fattispecie agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato (non provvisti, in quanto tali, del permesso di soggiorno): interrogativo al quale la Corte di cassazione, nelle sue prime decisioni, adottate da sezioni singole, ha risposto in senso affermativo. Con la sentenza 24 febbraio 2011-27 aprile 2011, n. 16453, le S

Abstract:

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione della legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, anche il mutamento giurisprudenziale derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.

Con la sentenza in commento n. 230/2012 la Corte Costituzionale ha affrontato la questione della efficacia nel tempo dei mutamenti giurisprudenziali favorevoli sul sistema penale interno.

Il fatto ha riguardato il presunto contrasto tra l’art. 673 c.p.p. e l’art. 7 CEDU per violazione dell’art. 117 Cost., nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in senso favorevole al reo.

In primo luogo la Corte Costituzionale nella sentenza de quo ha affrontato il rapporto tra principio di irretroattività sfavorevole e quello di retroattività favorevole.

Il primo troverebbe giustificazione nell’esigenza di salvaguardare la libertà dei cittadini e di garantire la calcolabilità delle loro azioni. Sicché il soggetto può essere punito soltanto tenendo conto del panorama normativo e giurisprudenziale esistente al momento della realizzazione del fatto.

Il principio di retroattività favorevole (che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha in più occasioni riconosciuto quale corollario del principio di legalità sancito dall’art. 7 CEDU) trova la sua giustificazione non nell’esigenza di garantire la calcolabilità delle azioni dei consociati, i quali al momento della condotta si sono già determinati in base al panorama normativo e giurisprudenziale esistente al momento del fatto, ma nel principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. Tale principio, come affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non è assoluto ma può subire delle deroghe derivanti dalla presenza di altri interessi. Una di queste deroghe è stata individuata nella impossibilità di far retroagire la norma più favorevole in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Secondo la Corte Costituzionale i principi di irretroattività sfavorevole e retroattività favorevole si riferiscono solo alla fonte penale di produzione legislativa e non giurisprudenziale. L’affermazione contraria sarebbe condivisibile se nel nostro ordinamento giuridico le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione avessero natura vincolate per i giudici di merito ma così non è.

La Corte di Strasburgo, invero, si è occupata del problema dei mutamenti giurisprudenziali solo con riferimento al diverso principio della irretroattività sfavorevole. A tal fine ha ritenuto contraria alla norma convenzionale l’applicazione a fatti anteriormente commessi di un indirizzo giurisprudenziale estensivo della sfera di punibilità di una fattispecie criminosa, ove la nuova interpretazione non rappresenti un’evoluzione prevedibile della giurisprudenza anteriore.

Mancano ancora pronunce della Corte Europea di Strasburgo sulla possibilità di retroazione degli orientamenti giurisprudenziali favorevoli.

La Corte Costituzionale, nella sentenza richiamata, sembra escludere una simile possibilità affermando che l’inserimento nell’art. 673 c.p.p. della possibilità di revocare il giudicato in presenza di un orientamento giurisprudenziale della Cassazione favorevole al reo determinerebbe un sovvertimento del sistema costituzionale italiano. Significherebbe, infatti, introdurre nel nostro ordinamento l’istituto dello stare decisis tipico degli ordinamenti di Common Law, nonché assoggettare i giudici di merito alle decisioni delle Sezioni Unite che non sono vincolanti, seppur abbiano una certa efficacia persuasiva .

È vero che le norme CEDU, in qualità di parametro costituzionale interposto per richiamo dell’art. 117 Cost., si pongono ad un livello superiore rispetto alle norme nazionali di produzione legislativa, ma non possono essere considerate superiori alla Costituzione. Sicché la loro applicazione interna trova un limite nell’esigenza di rispettare i principi costituzionali che caratterizzano i connotati fondamentali dell’ordinamento giuridico interno e di quello statuale. lign="justify">Abstract:

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione della legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, anche il mutamento giurisprudenziale derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.

Con la sentenza in commento n. 230/2012 la Corte Costituzionale ha affrontato la questione della efficacia nel tempo dei mutamenti giurisprudenziali favorevoli sul sistema penale interno.

Il fatto ha riguardato il presunto contrasto tra l’art. 673 c.p.p. e l’art. 7 CEDU per violazione dell’art. 117 Cost., nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale derivante da una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in senso favorevole al reo.

In primo luogo la Corte Costituzionale nella sentenza de quo ha affrontato il rapporto tra principio di irretroattività sfavorevole e quello di retroattività favorevole.

Il primo troverebbe giustificazione nell’esigenza di salvaguardare la libertà dei cittadini e di garantire la calcolabilità delle loro azioni. Sicché il soggetto può essere punito soltanto tenendo conto del panorama normativo e giurisprudenziale esistente al momento della realizzazione del fatto.

Il principio di retroattività favorevole (che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha in più occasioni riconosciuto quale corollario del principio di legalità sancito dall’art. 7 CEDU) trova la sua giustificazione non nell’esigenza di garantire la calcolabilità delle azioni dei consociati, i quali al momento della condotta si sono già determinati in base al panorama normativo e giurisprudenziale esistente al momento del fatto, ma nel principio di eguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. Tale principio, come affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non è assoluto ma può subire delle deroghe derivanti dalla presenza di altri interessi. Una di queste deroghe è stata individuata nella impossibilità di far retroagire la norma più favorevole in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Secondo la Corte Costituzionale i principi di irretroattività sfavorevole e retroattività favorevole si riferiscono solo alla fonte penale di produzione legislativa e non giurisprudenziale. L’affermazione contraria sarebbe condivisibile se nel nostro ordinamento giuridico le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione avessero natura vincolate per i giudici di merito ma così non è.

La Corte di Strasburgo, invero, si è occupata del problema dei mutamenti giurisprudenziali solo con riferimento al diverso principio della irretroattività sfavorevole. A tal fine ha ritenuto contraria alla norma convenzionale l’applicazione a fatti anteriormente commessi di un indirizzo giurisprudenziale estensivo della sfera di punibilità di una fattispecie criminosa, ove la nuova interpretazione non rappresenti un’evoluzione prevedibile della giurisprudenza anteriore.

Mancano ancora pronunce della Corte Europea di Strasburgo sulla possibilità di retroazione degli orientamenti giurisprudenziali favorevoli.

La Corte Costituzionale, nella sentenza richiamata, sembra escludere una simile possibilità affermando che l’inserimento nell’art. 673 c.p.p. della possibilità di revocare il giudicato in presenza di un orientamento giurisprudenziale della Cassazione favorevole al reo determinerebbe un sovvertimento del sistema costituzionale italiano. Significherebbe, infatti, introdurre nel nostro ordinamento l’istituto dello stare decisis tipico degli ordinamenti di Common Law, nonché assoggettare i giudici di merito alle decisioni delle Sezioni Unite che non sono vincolanti, seppur abbiano una certa efficacia persuasiva .

È vero che le norme CEDU, in qualità di parametro costituzionale interposto per richiamo dell’art. 117 Cost., si pongono ad un livello superiore rispetto alle norme nazionali di produzione legislativa, ma non possono essere considerate superiori alla Costituzione. Sicché la loro applicazione interna trova un limite nell’esigenza di rispettare i principi costituzionali che caratterizzano i connotati fondamentali dell’ordinamento giuridico interno e di quello statuale.

Attribuire efficacia vincolante alle decisioni della Suprema Corte di Cassazione, contrasterebbe oltre che con il principio di legalità ex art. 25 Cost. comma 2, anche con il principio della separazione dei poteri in quanto si consentirebbe alla giurisprudenza di legittimità di partecipare alla formazione di scelte di politica criminale riservate al potere legislativo.

SENTENZA N. 230

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 673 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Torino nel procedimento di esecuzione nei confronti di D.M. con ordinanza depositata il 21 luglio 2011, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza depositata il 21 luglio 2011, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 673 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l’ipotesi di revoca della sentenza di condanna (o di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti) in caso di mutamento giurisprudenziale – intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge penale come reato», deducendo la violazione degli articoli 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nonché dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 5, 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti: «CEDU»).

Il rimettente è chiamato a provvedere, quale giudice dell’esecuzione, sull’istanza del pubblico ministero di revoca parziale, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa il 9 luglio 2010 dal Tribunale di Torino nei confronti di una persona nata in Mali e divenuta irrevocabile il 9 marzo 2011, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro di essa dall’imputato. L’istanza di revoca è limitata al solo capo di imputazione concernente la contravvenzione di omessa esibizione dei documenti di identificazione e di soggiorno, prevista dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il giudice a quo osserva come, a seguito della modifica di detta disposizione ad opera della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sia sorta questione in ordine alla perdurante applicabilità o meno della fattispecie agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato (non provvisti, in quanto tali, del permesso di soggiorno): interrogativo al quale la Corte di cassazione, nelle sue prime decisioni, adottate da sezioni singole, ha risposto in senso affermativo. Con la sentenza 24 febbraio 2011-27 aprile 2011, n. 16453, le S