Assegno unico: da oggi le domande all’Inps

Da oggi 1° luglio la nuova disciplina dell’assegno unico
Assegno unico
Assegno unico

Assegno unico: che cos’è?

L’ assegno unico temporaneo è il sussidio che può richiedere chiunque abbia figli minori di 18 anni.

Andrà a sostituire gli altri sussidi previsti finora e sarà erogato dall’INPS da oggi 1° luglio fino al 31 dicembre 2021, con procedura semplificata (qui sotto i dettagli).

L’assegno è presente nel decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (art. 1).

Ma perché “temporaneo”? La misura coprirà, da oggi alla fine dell’anno, l’attivazione dell’assegno unico e universale – previsto dai decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021 (n. 46).

In attesa della loro attuazione, quindi, vediamo i requisiti e le modalità per richiedere il sussidio.
 

Assegno unico: quali sono i requisiti?

Quali figli? L’assegno unico è concesso per figli minori di 18 anni, compresi minori adottati e in affido preadottivo.

Quali destinatari? Potranno fare richiesta:

- lavoratori autonomi;

- disoccupati;

- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

- titolari di pensione da lavoro autonomo;

- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare).

Per tutte le altre categorie, fino al 31 dicembre, è prevista una maggiorazione dei sussidi già esistenti.

Quali requisiti? I requisiti per ricevere l’assegno sono:

- essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea (o suo familiare), titolare del diritto di soggiorno (o del diritto di soggiorno permanente). Chi è extracomunitario deve avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di almeno 6 mesi);

- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

- essere residente e domiciliato in Italia con figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi;

- essere in possesso di un ISEE in corso di validità (calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021).
 

Assegno unico: come si richiede?

È possibile richiedere l’assegno unico temporaneo all’INPS, una sola per ciascun figlio, presentando la domanda:

- sul portale web dell’INPS, alla pagina dedicata. Bisogna essere in possesso di uno dei seguenti documenti: codice PIN (rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 (o superiore); Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- attraverso il Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- attraverso un Patronato, utilizzando i servizi gratuiti dedicati.

Quali tempistiche? Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Dal 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
 

Assegno unico: quali sono gli importi?

L’assegno ha un importo mensile per ciascun figlio che cambia secondo i livelli ISEE. Gli importi specifici sono indicati nella tabella allegata al decreto, consultabile al seguente link.

In sintesi sono previste:

- una soglia minima ISEE fino a 7.000 euro per gli importi in misura piena: 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli; 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;

- una soglia massima ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale non è possibile richiedere l’assegno unico temporaneo.

Vi è comunque una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio minore disabile.
 

Assegno unico temporaneo: come viene erogato?

L’assegno viene corrisposto al genitore richiedente tramite:

- accredito su conto corrente;

- bonifico domiciliato;

- carta di pagamento con IBAN;

- libretto postale.

Nel caso di genitori separati o divorziati, inoltre, il pagamento dell’assegno unico:

- è diviso al 50% tra genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore;

- è effettuato all’unico genitore richiedente previo accordo tra i genitori separati o divorziati.
 

Assegno unico: è compatibile con il Reddito di cittadinanza?

L’assegno unico temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza (e con la percezione di altri sussidi erogati dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali).

Il sussidio sarà corrisposto d’ufficio dall’INPS congiuntamente al Reddito di cittadinanza, con le modalità di erogazione dello stesso.

Le altre misure compatibili con il sussidio sono:

- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

- assegno di natalità;

- premio alla nascita;

- fondo di sostegno alla natalità;

- detrazioni fiscali (articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);

- assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Gli unici esclusi dall’assegno unico temporaneo sono i percettori dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), previsto dalla legge n. 153 del 1988.