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Atti a titolo gratuito esenti dall’inefficacia di cui all’art. 64 della legge fallimentare

ATTI A TITOLO GRATUITO. OPERATIVITA’ DELL’INEFFICACIA.

Secondo quanto prevede l’art. 64 della legge fallimentare “sono privi di effetti rispetto ai creditori” gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

La norma abbraccia un serie di attribuzioni che implicano un depauperamento del patrimonio del fallito, quali le donazioni sia dirette che indirette, la remissione di debito, la cessione di credito e le rinunce senza corrispettivo, la concessione di una garanzia non contestuale al sorgere del credito.

L’inefficacia di cui si tratta ha carattere necessario ed oggettivo, opera in modo automatico, derivando direttamente della legge. Il curatore può quindi apprendere il bene che è stato oggetto di liberalità. Se la cosa si trova presso il debitore, il curatore si limiterà ad inventariarla, se si trova presso un terzo, in caso di mancata consegna, la stessa andrà rivendicata giudizialmente. Il curatore sarà tenuto soltanto a fornire la prova della gratuità dell’atto e del suo compimento nel periodo sospetto.

Sono irrilevanti ai fini dell’applicazione della regola sia l’atteggiamento psicologico del debitore, sia la sussistenza dello stato di insolvenza o la qualità di imprenditore commerciale al momento nel quale l’atto viene compiuto, sia la condizione soggettiva di buona fede del beneficiario.

ESENZIONI DALL’INEFFICACIA. GENERALITA’.

L’art. 64 esenta dall’inefficacia ivi prevista gli atti a titolo gratuito compiuti in adempimento di doveri morali od a scopo di pubblica utilità, ovvero i regali d’uso, purché vi sia proporzione tra la liberalità ed il patrimonio del donante.

L’esenzione si spiega con la finalità di favorire e tutelare determinati atti socialmente utili ed apprezzabili, trovando pure una giustificazione economica che si basa nella proporzione fra l’atto liberale compiuto dal fallito ed il suo patrimonio (Cass. civ. 28 febbraio 1980 n. 1400, in Giur. it. 1980, I, 1, 984).

L’individuazione degli atti esenti presenta problemi interpretativi e di coordinamento fra le fattispecie indicate nell’articolo, la stessa va comunque operata in termini restrittivi, trattandosi di casi di esenzione in deroga alla regola generale.

Per quanto concerne l’accertamento del rapporto di proporzionalità, è opinione comune che occorra fare riferimento al patrimonio del debitore al netto di tutte le passività esistenti all’epoca del compimento dell’atto (cfr., fra gli altri, Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, 1050). Si è sostenuto in giurisprudenza (Cass. civ.24 maggio 1982, n. 3164, in Dir. fall. 1982, II, 899) la necessità di valutare anche l’intento perseguito dall’autore dell’atto, tenuto conto del criterio di normalità dell’atto stesso in relazione al soggetto che lo compie, considerate le sue abitudini e la sua posizione economico-sociale. L’inefficacia, poi, colpisce l’atto nella sua interezza e non si limita alla sproporzione riguardo al patrimonio del donante.

REGALI D’USO

In merito ai regali d’uso, si fa comunemente riferimento alle donazioni di modico valore, nelle quali la liberalità è attenuata dal motivo più specifico dell’adempimento di doveri sociali (Cass. 13 maggio 1987, n. 4394, in Il Fallimento, 1987, 1150). A titolo di esempio si possono indicare i regali fatti in occasioni di compleanni, matrimoni ed altre ricorrenze.

Appare consono nel merito il richiamo alla norma dell’art. 770, comma 2, c.c., per la quale non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

ATTI COMPIUTI A SCOPO DI PUBBLICA UTILITA’

Gli atti compiuti a scopo di pubblica utilità sono quelli che rispondono ad un principio di ampia solidarietà umana e sociale, come le erogazioni benefiche, o quelle finalizzate alla costruzione di opere sociali (acquedotti, ospedali, monumenti) o al restauro di pubblici edifici e di opere d’arte (Cfr. Pajardi, Codice del fallimento, a cura di Bocchiola e Paluchowsky, Milano, 2009, 657).

La legge incentiva queste elargizioni attribuendo significative detrazioni fiscali al benefattore, il quale può, in certi casi, contare su un ritorno pubblicitario dell’operazione.

L’atto munifico può concretizzarsi in una donazione, oppure nella costituzione di un trust o di una fondazione o in un atto di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c..

Non è necessario che chi riceve il beneficio sia un soggetto facente parte della pubblica amministrazione, bastando invece che lo stesso persegua finalità di interesse generale, come nel caso delle Onlus, introdotte dalla d.lgs. 460/1997, che operano nei più svariati campi del sociale.

Dubbio se possano rientrare nel novero della norma le elargizioni ai partiti politici, considerata la rilevante funzione pubblica attribuita loro dalla Costituzione (art. 49). Nel merito si è espresso in senso negativo il Tribunale di Roma, 18 maggio 1982, escludendo che il finanziamento ad un partito possa configurare l’adempimento di un dovere sociale.

Anche per questi atti l’esenzione dall’inefficacia è correlata al requisito della proporzione.

ATTI COMPIUTI IN ADEMPIMENTO DI UN DOVERE MORALE

Affinché l’atto sia considerato adempimento di un dovere morale serve una duplice dimostrazione: primariamente è necessario stabilire la rilevanza oggettiva dell’atto in relazione alla comune concezione sociale rapportata all’ambiente in cui è stato eseguito e la seconda inerente al proposito dell’autore diretto a perseguire unicamente lo scopo di soddisfare quel dovere morale o sociale (Civ. 29 maggio 1999, n. 5268, in Il Fallimento 2000, 305; conf. Cass. Civ. 24 maggio 1982, n. 3164, cit.).

Grava sul convenuto nell’azione di inefficacia la dimostrazione della sussistenza di tali elementi.

Vanno considerati adempimento di un dovere morale il pagamento di obbligazioni naturali, quale un debito prescritto o un debito di gioco (Trib. Parma 2 giugno 1982, in Dir. Fall. 1982, II, 1546) purché sempre sussista la proporzione fra il valore dell’elargizione ed il patrimonio del donante. Nel novero vi possono rientrare il pagamento del residuo di un concordato o di interessi superiori al tasso legale non pattuiti per iscritto (Pajardi, op. cit., 656), così anche la volontaria esecuzione di una disposizione testamentaria nulla, ai sensi dell’art. 590 c.c. (Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2006, 167).

Si è invece negato che la c.d. donazione remuneratoria (art. 770, c. 1, c.c.), anche se diretta a compensare servizi in precedenza resi dal beneficiario, possa configurare l’adempimento di un dovere morale sulla scorta della discutibile considerazione del carattere spontaneo e discrezionale dell’atto (Cass. civ. 14 febbraio 1997, n. 1411, in Il Fallimento, 1998, 17; conf. Cass. civ. 22 febbraio 1995, n. 1989).

COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE

Viene pacificamente esclusa dall’esenzione dell’inefficacia la costituzione da parte dei coniugi di un fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 167 c.c. (Cass. civ. 8 settembre 2004, n. 18065; Cass. civ. 18 settembre 1997, n. 9292; Trib. Napoli 12 dicembre 2001, in Il fallimento, 2002, 775).

La costituzione del fondo patrimoniale ha carattere meramente facoltativo e non può essere intesa né come adempimento di un dovere giuridico, né come adempimento di un dovere morale, dato che l’obbligo per i coniugi è quello del mantenimento della famiglia, a prescindere dal modo in cui esso avviene e non va quindi necessariamente soddisfatto tramite la destinazione di beni vincolati a quel fine.

Per la stessa ragione non è esonerato dall’inefficacia l’assoggettamento a comunione legale (art. 177 c.c.) di un bene personale dell’imprenditore (Cass. civ. 23 gennaio 1990, n. 351 e Cass. civ. 17 febbraio 1989, n. 954; in senso contrario Cass. civ. 24 maggio 1982, n. 3164, considerando l’atto quale adempimento di un dovere morale).

Non va infine sottaciuto, come risulta evidente dalla prassi giurisprudenziale, che gli atti di cui sopra, più che rispondere ad esigenze di solidarietà familiare, sono sovente di fatto un espediente per sottrarre beni alla garanzia dei creditori.

ATTI A TITOLO GRATUITO. OPERATIVITA’ DELL’INEFFICACIA.

Secondo quanto prevede l’art. 64 della legge fallimentare “sono privi di effetti rispetto ai creditori” gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

La norma abbraccia un serie di attribuzioni che implicano un depauperamento del patrimonio del fallito, quali le donazioni sia dirette che indirette, la remissione di debito, la cessione di credito e le rinunce senza corrispettivo, la concessione di una garanzia non contestuale al sorgere del credito.

L’inefficacia di cui si tratta ha carattere necessario ed oggettivo, opera in modo automatico, derivando direttamente della legge. Il curatore può quindi apprendere il bene che è stato oggetto di liberalità. Se la cosa si trova presso il debitore, il curatore si limiterà ad inventariarla, se si trova presso un terzo, in caso di mancata consegna, la stessa andrà rivendicata giudizialmente. Il curatore sarà tenuto soltanto a fornire la prova della gratuità dell’atto e del suo compimento nel periodo sospetto.

Sono irrilevanti ai fini dell’applicazione della regola sia l’atteggiamento psicologico del debitore, sia la sussistenza dello stato di insolvenza o la qualità di imprenditore commerciale al momento nel quale l’atto viene compiuto, sia la condizione soggettiva di buona fede del beneficiario.

ESENZIONI DALL’INEFFICACIA. GENERALITA’.

L’art. 64 esenta dall’inefficacia ivi prevista gli atti a titolo gratuito compiuti in adempimento di doveri morali od a scopo di pubblica utilità, ovvero i regali d’uso, purché vi sia proporzione tra la liberalità ed il patrimonio del donante.

L’esenzione si spiega con la finalità di favorire e tutelare determinati atti socialmente utili ed apprezzabili, trovando pure una giustificazione economica che si basa nella proporzione fra l’atto liberale compiuto dal fallito ed il suo patrimonio (Cass. civ. 28 febbraio 1980 n. 1400, in Giur. it. 1980, I, 1, 984).

L’individuazione degli atti esenti presenta problemi interpretativi e di coordinamento fra le fattispecie indicate nell’articolo, la stessa va comunque operata in termini restrittivi, trattandosi di casi di esenzione in deroga alla regola generale.

Per quanto concerne l’accertamento del rapporto di proporzionalità, è opinione comune che occorra fare riferimento al patrimonio del debitore al netto di tutte le passività esistenti all’epoca del compimento dell’atto (cfr., fra gli altri, Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, 1050). Si è sostenuto in giurisprudenza (Cass. civ.24 maggio 1982, n. 3164, in Dir. fall. 1982, II, 899) la necessità di valutare anche l’intento perseguito dall’autore dell’atto, tenuto conto del criterio di normalità dell’atto stesso in relazione al soggetto che lo compie, considerate le sue abitudini e la sua posizione economico-sociale. L’inefficacia, poi, colpisce l’atto nella sua interezza e non si limita alla sproporzione riguardo al patrimonio del donante.

REGALI D’USO

In merito ai regali d’uso, si fa comunemente riferimento alle donazioni di modico valore, nelle quali la liberalità è attenuata dal motivo più specifico dell’adempimento di doveri sociali (Cass. 13 maggio 1987, n. 4394, in Il Fallimento, 1987, 1150). A titolo di esempio si possono indicare i regali fatti in occasioni di compleanni, matrimoni ed altre ricorrenze.

Appare consono nel merito il richiamo alla norma dell’art. 770, comma 2, c.c., per la quale non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

ATTI COMPIUTI A SCOPO DI PUBBLICA UTILITA’

Gli atti compiuti a scopo di pubblica utilità sono quelli che rispondono ad un principio di ampia solidarietà umana e sociale, come le erogazioni benefiche, o quelle finalizzate alla costruzione di opere sociali (acquedotti, ospedali, monumenti) o al restauro di pubblici edifici e di opere d’arte (Cfr. Pajardi, Codice del fallimento, a cura di Bocchiola e Paluchowsky, Milano, 2009, 657).

La legge incentiva queste elargizioni attribuendo significative detrazioni fiscali al benefattore, il quale può, in certi casi, contare su un ritorno pubblicitario dell’operazione.

L’atto munifico può concretizzarsi in una donazione, oppure nella costituzione di un trust o di una fondazione o in un atto di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c..

Non è necessario che chi riceve il beneficio sia un soggetto facente parte della pubblica amministrazione, bastando invece che lo stesso persegua finalità di interesse generale, come nel caso delle Onlus, introdotte dalla d.lgs. 460/1997, che operano nei più svariati campi del sociale.

Dubbio se possano rientrare nel novero della norma le elargizioni ai partiti politici, considerata la rilevante funzione pubblica attribuita loro dalla Costituzione (art. 49). Nel merito si è espresso in senso negativo il Tribunale di Roma, 18 maggio 1982, escludendo che il finanziamento ad un partito possa configurare l’adempimento di un dovere sociale.

Anche per questi atti l’esenzione dall’inefficacia è correlata al requisito della proporzione.

ATTI COMPIUTI IN ADEMPIMENTO DI UN DOVERE MORALE

Affinché l’atto sia considerato adempimento di un dovere morale serve una duplice dimostrazione: primariamente è necessario stabilire la rilevanza oggettiva dell’atto in relazione alla comune concezione sociale rapportata all’ambiente in cui è stato eseguito e la seconda inerente al proposito dell’autore diretto a perseguire unicamente lo scopo di soddisfare quel dovere morale o sociale (Civ. 29 maggio 1999, n. 5268, in Il Fallimento 2000, 305; conf. Cass. Civ. 24 maggio 1982, n. 3164, cit.).

Grava sul convenuto nell’azione di inefficacia la dimostrazione della sussistenza di tali elementi.

Vanno considerati adempimento di un dovere morale il pagamento di obbligazioni naturali, quale un debito prescritto o un debito di gioco (Trib. Parma 2 giugno 1982, in Dir. Fall. 1982, II, 1546) purché sempre sussista la proporzione fra il valore dell’elargizione ed il patrimonio del donante. Nel novero vi possono rientrare il pagamento del residuo di un concordato o di interessi superiori al tasso legale non pattuiti per iscritto (Pajardi, op. cit., 656), così anche la volontaria esecuzione di una disposizione testamentaria nulla, ai sensi dell’art. 590 c.c. (Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2006, 167).

Si è invece negato che la c.d. donazione remuneratoria (art. 770, c. 1, c.c.), anche se diretta a compensare servizi in precedenza resi dal beneficiario, possa configurare l’adempimento di un dovere morale sulla scorta della discutibile considerazione del carattere spontaneo e discrezionale dell’atto (Cass. civ. 14 febbraio 1997, n. 1411, in Il Fallimento, 1998, 17; conf. Cass. civ. 22 febbraio 1995, n. 1989).

COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE

Viene pacificamente esclusa dall’esenzione dell’inefficacia la costituzione da parte dei coniugi di un fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 167 c.c. (Cass. civ. 8 settembre 2004, n. 18065; Cass. civ. 18 settembre 1997, n. 9292; Trib. Napoli 12 dicembre 2001, in Il fallimento, 2002, 775).

La costituzione del fondo patrimoniale ha carattere meramente facoltativo e non può essere intesa né come adempimento di un dovere giuridico, né come adempimento di un dovere morale, dato che l’obbligo per i coniugi è quello del mantenimento della famiglia, a prescindere dal modo in cui esso avviene e non va quindi necessariamente soddisfatto tramite la destinazione di beni vincolati a quel fine.

Per la stessa ragione non è esonerato dall’inefficacia l’assoggettamento a comunione legale (art. 177 c.c.) di un bene personale dell’imprenditore (Cass. civ. 23 gennaio 1990, n. 351 e Cass. civ. 17 febbraio 1989, n. 954; in senso contrario Cass. civ. 24 maggio 1982, n. 3164, considerando l’atto quale adempimento di un dovere morale).

Non va infine sottaciuto, come risulta evidente dalla prassi giurisprudenziale, che gli atti di cui sopra, più che rispondere ad esigenze di solidarietà familiare, sono sovente di fatto un espediente per sottrarre beni alla garanzia dei creditori.