Cassazione Civile: solo le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive

"Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) non hanno, ai sensi dell’articolo 282 Codice di Procedura Civile,  efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna)  suscettibili di procedimento disciplinato dal terzo libro del Codice di Procedura Civile".

E’ questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza interamente consultabile sul relativo sito internet.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 26 marzo 2009, n.7369: Provvisoria esecutorietà sentenza di primo grado - Sentenza di accertamento - Esclusione).

"Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) non hanno, ai sensi dell’articolo 282 Codice di Procedura Civile,  efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna)  suscettibili di procedimento disciplinato dal terzo libro del Codice di Procedura Civile".

E’ questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza interamente consultabile sul relativo sito internet.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 26 marzo 2009, n.7369: Provvisoria esecutorietà sentenza di primo grado - Sentenza di accertamento - Esclusione).