Cassazione SU Civili: giurisdizione nella compravendita internazionale

"In tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici (e cioè il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente), sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute (a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce stessa)".

Si tratta del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite.

In sostanza, le Sezioni Unite hanno mutato il proprio precedente orientamento, affermando che "in tema di vendita internazionale di cose mobili, il principio della prevalenza del Regolamento comunitario 44/01 - così come interpretato da questa Corte in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle questioni sorte in ordine all’obbligazione di pagamento - sulle disposizioni dettate, in subiecta materia, dalla Convenzione di Vienna. L’identificazione del “luogo di consegna” in ipotesi di merci da trasportare va compiuta, pertanto, sulla scorta del medesimo criterio (economico) unificante del luogo “finale” di destinazione delle merci con riferimento a tutte le obbligazioni reciprocamente nascenti dal contratto (ivi inclusa quella di pagamento), onde l’art. 31 della suddetta Convenzione deve essere oggi interpretato nel senso che esso contiene (quanto alla disposizione relativa alla consegna al vettore) una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori tra le parti sotto il profilo della valutazione dell’eventuale dies inadimpleti contractus, ma non (anche) una regola di giurisdizione, cosi come una regola di giurisdizione non contiene (per i motivi già esposti) la pur citata disposizione di cui all’art. 57 della Convenzione (a mente della quale, se l’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore: a) presso la sede di affari di quest’ultimo, ovvero, b) se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna)".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 5 ottobre 2009, n.21191).

"In tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici (e cioè il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente), sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute (a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce stessa)".

Si tratta del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite.

In sostanza, le Sezioni Unite hanno mutato il proprio precedente orientamento, affermando che "in tema di vendita internazionale di cose mobili, il principio della prevalenza del Regolamento comunitario 44/01 - così come interpretato da questa Corte in tema di individuazione del giudice competente a conoscere delle questioni sorte in ordine all’obbligazione di pagamento - sulle disposizioni dettate, in subiecta materia, dalla Convenzione di Vienna. L’identificazione del “luogo di consegna” in ipotesi di merci da trasportare va compiuta, pertanto, sulla scorta del medesimo criterio (economico) unificante del luogo “finale” di destinazione delle merci con riferimento a tutte le obbligazioni reciprocamente nascenti dal contratto (ivi inclusa quella di pagamento), onde l’art. 31 della suddetta Convenzione deve essere oggi interpretato nel senso che esso contiene (quanto alla disposizione relativa alla consegna al vettore) una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori tra le parti sotto il profilo della valutazione dell’eventuale dies inadimpleti contractus, ma non (anche) una regola di giurisdizione, cosi come una regola di giurisdizione non contiene (per i motivi già esposti) la pur citata disposizione di cui all’art. 57 della Convenzione (a mente della quale, se l’acquirente non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovrà pagare il venditore: a) presso la sede di affari di quest’ultimo, ovvero, b) se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna)".

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 5 ottobre 2009, n.21191).