Cassazione Tributaria: natura del processo e limiti posti al giudice

La Cassazione ha chiarito la natura del processo tributario ed i limiti posti al giudice, ivi compresa l’esclusione del potere equitativo.

La Cassazione ha chiarito che "dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di  "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere  sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione I sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 15825/06, 17127/07)".

Nel caso di specie la Cassazione ha accolto il ricorso giudicando che "il giudice tributario, riconosciuta l’incongruenza dell’accertamento dell’Ufficio, non offre tuttavia alcuna verificabile motivazione riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo inducono a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi accertati", dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 1 settembre 2009, n.19079).
La Cassazione ha chiarito la natura del processo tributario ed i limiti posti al giudice, ivi compresa l’esclusione del potere equitativo.

La Cassazione ha chiarito che "dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di  "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere  sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione I sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 15825/06, 17127/07)".

Nel caso di specie la Cassazione ha accolto il ricorso giudicando che "il giudice tributario, riconosciuta l’incongruenza dell’accertamento dell’Ufficio, non offre tuttavia alcuna verificabile motivazione riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo inducono a ridurre del 20% i ricavi ed i corrispettivi accertati", dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo".

(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 1 settembre 2009, n.19079).