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Clienti “usignoli” e responsabilità del gestore: la severa richiesta della Cassazione

Analogiche
Ph. Anna Fasolo / Analogiche

L’ordinanza 21097/2021 della Cassazione statuisce sulla responsabilità del gestore di un locale in caso di schiamazzi e urla dei clienti. Non è sufficiente sensibilizzare ed informare la clientela, in caso di necessità si richiede il ricorso allo ius excludendi o alle Forze dell’Ordine.

 

Schiamazzi fuori dai locali: Bologna ed il regolamento antirumore

Come conciliare la vivacità di una città universitaria, come Bologna, con la salvaguardia della quiete pubblica?

Il sindaco del Comune di Bologna, ai fini di regolamentare il disturbo della quiete pubblica a causa dei continui “schiamazzi” dei clienti nelle vie trafficate del centro storico, ha emesso ordinanze antirumore, a norma della Legge regionale 44/1995 e del regolamento comunale, al fine di prevenire i casi di disturbo della quiete pubblica ex articolo 659 Codice Penale.

Il regolamento di polizia urbana del comune di Bologna (“Regolamento”) contiene varie indicazioni utili sul tema, tra cui l’articolo 15 in materia di quiete pubblica che sancisce che i gestori di locali hanno l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete, in particolare:

  • sensibilizzando gli avventori affinché all’uscita o nelle adiacenze evitino comportamento che possano arrecare pregiudizio alla quiete pubblica;
  • svolgendo un’adeguata azione informativa all’interno e all’esterno del locale.

 

Schiamazzi fuori dai locali: il caso del gestore bolognese

Nei confronti del titolare di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza-ingiunzione contestando di non aver adottato tutte le misure idonee a contenere il fenomeno del disturbo della quiete pubblica, arrecato dagli avventori che stazionando all’uscita dello stesso e nelle immediate vicinanze emettevano urla e schiamazzi.

La polizia locale ha constatato l’avvenuta violazione dell’articolo 15, comma 2 del regolamento comunale di polizia urbana, sanzionando il gestore per <<non aver adottato tutte le misure idonee a contenere il fenomeno del disturbo della quiete pubblica, arrecato dagli avventori che stazionando all’uscita dello stesso e nelle immediate vicinanze emettevano urla e schiamazzi>>.

Dopo una sentenza favorevole al gestore del Giudice di Pace, il Tribunale si era invece pronunciato a favore del Comune. Il gestore ha così promosso ricorso in Cassazione sulla scorta di due motivazioni.

 

Schiamazzi fuori dai locali: linee difensive e motivi di ricorso

Il gestore bolognese in particolare ha sostenuto la correttezza del proprio comportamento in quanto, avendo delegato le proprie funzioni ad altri collaboratori, non rientrava più nella sua sfera di competenza dover sorvegliare la clientela.

 

Schiamazzi fuori dai locali: l’opinione della Cassazione e l’ordinanza 21097/2021

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 21097/2021 ha rigettato entrambe le motivazioni del ricorso del gestore.

La Cassazione ha statuito che l’accertata esposizione di cartelli informativi all’esterno non fosse sufficiente ad assolvere all’obbligo in capo al gestore del pubblico esercizio di adottare tutte le misure idonee a contenere il disturbo della quiete e che neppure l’eventuale presenza di collaboratori con funzione di controllo fosse sufficiente per esonerare da responsabilità il gestore. Su quest’ultimo punto, secondo la Cassazione, la circostanza della delega non era provata e in ogni caso, anche se confermata, non era decisiva ai fini dell’esclusione della responsabilità del ricorrente.

In particolare, la Cassazione ha elaborato il seguente principio:

«Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo "ius excludendi" o all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica».

Quali insegnamenti possiamo trarre dalla decisione della Cassazione?

In sostanza che in caso di schiamazzi ed urla al di fuori del locale, oltre a dover sensibilizzare la clientela e svolgere un’azione informativa, il gestore per essere esonerato da responsabilità ha l’obbligo giuridico di ricorrere allo ius excludendi o al supporto delle Forze dell’Ordine.

La Corte di legittimità ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile e ha contestualmente condannato il ricorrente, gestore del locale, alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 510,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Come già detto, conciliare la vivacità della città e il rispetto della quiete pubblica è questione di difficile soluzione, ma sarà giusto addebitare questo “prezzo” ai gestori dei locali?