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Art. 115

Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.

2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca.

3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

Bibliografia: Cacciavillani, Il giudizio di ottemperanza: il processo esecutivo amministrativo, Roma, 1998; Castro, Il giudizio di ottemperanza amministrativa, Milano, 2012; Chieppa, Il Codice del processo amministrativo, Milano, 2011; Daidone – Patroni Griffi, Il giudizio di ottemperanza, in Morbidelli (a cura di), Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2015; De Nictolis, Processo amministrativo Formulario commentato, Milano, 2019; Giovagnoli (a cura di), Formulario del processo amministrativo, Milano, 2012; Pepe, Giudicato amministrativo e sopravvenienze, Napoli, 2017; Quaranta – Lopilato, Il processo amministrativo: Commentario al Decreto Legislativo. 104/2010, Milano, 2011; Sanino, Codice del processo amministrativo, Milano, 2011; Scoca, Giustizia Amministrativa, Torino, 2003.

 

Sommario: 1. L’esecuzione davanti al giudice ordinario di sentenze che dispongono il pagamento di somme di denaro.

 

1. L’esecuzione davanti al giudice ordinario di sentenze che dispongono il pagamento di somme di denaro

L’articolo 115 CPA disciplina, per i provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro, una via alternativa al giudizio di ottemperanza, ossia la possibilità di avvalersi dell’esecuzione nelle forme del Libro III del c.p.c.

Viene infatti stabilito dall’articolo che le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo vengono inviate, su richiesta di parte,  in forma esecutiva e che i provvedimenti emessi dal suddetto giudice, qualora dispongano il pagamento di somme di denaro, costituiscono a tutti gli effetti titolo anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal c.p.c, come rilevato sopra. Tale esecuzione è prevista dunque come alternativa al ricorso in ottemperanza, limitatamente tuttavia al pagamento di somme e non di altri obblighi derivanti dal giudicato. Al comma 2 dell’articolo 115 viene espressamente previsto che: “I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile per l’iscrizione di ipoteca”. È pacificamente sostenuto che per questo genere di provvedimenti, è possibile chiedere l’esecuzione forzata ovvero l’ottemperanza sia in via alternativa che in maniera congiunta. È evidente che la possibilità di proporre giudizio di ottemperanza nei suddetti casi contestualmente alla notifica di un atto di precetto ex articolo 480 c.p.c., non potrà far scaturire un pagamento per due volte della stessa somma. Il medesimo meccanismo è altresì esteso anche alle sentenze del giudice ordinario con cui la P.A. viene condannata al pagamento di somme di denaro; in tali situazioni il credito vantato deve essere ovviamente un credito liquido, certo ed esigibile. È previsto dunque che i due rimedi sopracitati possano essere esperiti in questo caso alternativamente, sempre che non sia necessaria una eventuale fase cognitiva indirizzata a definire la quantità e i caratteri del credito. Qualora così fosse, si dovrà necessariamente adire al giudice amministrativo per l’ottemperanza (Daidone – Patroni Griffi). 

Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (previsto dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997 e successive modifiche, ai fini dell’ammissibilità delle azioni esecutive nei confronti della P.A.), è applicabile anche nel giudizio di ottemperanza di fronte al giudice amministrativo, integrando a tutti gli effetti una condizione dell’azione esecutiva proposta nei confronti della P.A. (cosi ribadito anche da TAR Lombardia, Milano III, n. 1873/2012, che ha dichiarato il termine dilatorio di cui sopra, applicabile anche nei giudizi di ottemperanza, non essendo in contrasto con quanto previsto dall’articolo 115 co. 3 CPA, che è una previsione di carattere generale e che dunque recede di fronte alla specifica situazione regolata nell’articolo 14 co, 1 del d.l. n. 669/1996, in quanto norma speciale di contabilità pubblica).

 

Il punto di vista dell’autore

La formula esecutiva e l’esecuzione nelle forme del c.p.c. prevista all’articolo 115 del CPA, come è già stato sottolineato, è prevista in via alternativa all’ottemperanza solo per i provvedimenti che dispongono il pagamento di somme di denaro. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, infatti, su richiesta di parte, in forma esecutiva. Il Codice prevede poi che i provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca. Ai fini del giudizio di ottemperanza invece non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.