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Art. 518 - Fatto nuovo risultante dal dibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell’imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.



Rassegna giurisprudenziale

Fatto nuovo risultante dal dibattimento (art. 518)

La nozione di “fatto nuovo” di cui all’art. 518 attiene solo ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo da quello contestato (Sez. 5, 3780/2017).

Per “fatto diverso”, ai sensi dell’art. 516, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato).

Per contro, la locuzione “fatto nuovo non enunciato” nel decreto medesimo, di cui al successivo art. 518, concerne un accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell’azione o dell’evento, rispetto a quello originariamente contestato, che si pone quindi in rapporto di totale eterogeneità od incompatibilità ontologica.

Una differenza sostanziale, quindi, che, nell’ottica di piena garanzia del diritto di difesa, si traduce poi in una ben distinta procedura: ed invero, se nel caso di fatto diverso (così come di reato concorrente o circostanza aggravante) risulta sufficiente la contestazione nel corso del dibattimento con notifica del verbale all’imputato assente, nell’ipotesi di fatto nuovo occorre procedere “nelle forme ordinarie”, quindi con autonoma iscrizione ed avvio di nuovo procedimento (salva l’ipotesi in cui vi sia consenso da parte dell’imputato presente) (Sez. 3, 39248/2018).

L’emergere di ulteriori fatti di rilevanza penale, accanto a quelli originariamente contestati, si inscrive nel paradigma del fatto nuovo o del reato concorrente.

Per “fatto nuovo”, nell’ottica delineata dall’art. 518, si intende un accadimento ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato e del tutto distinto da quest’ultimo, ossia un episodio storico che non si sostituisce ma si aggiunge a quello oggetto dell’imputazione originaria, affiancandolo quale autonomo thema decidendum.

Ne deriva che il fatto nuovo può coesistere con quello per cui si procede mentre il fatto diverso è incompatibile con la ricostruzione iniziale (Sez. 2, 34258/2018).

Deve escludersi che l’ordinanza del giudice che ha inibito la contestazione di un fatto “nuovo” effettuata dal PM rivesta i caratteri della abnormità (SU, 25957/2009).