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Art. 521-bis - Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni

1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. L’inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.

Rassegna giurisprudenziale

Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni (art. 521-bis)

La riqualificazione giuridica del fatto operata in dibattimento, che lo riconduce al novero dei reati per i quali è prevista l’udienza preliminare impone al Tribunale, se l’udienza preliminare non si è tenuta, la trasmissione degli atti al PM, restando esclusa la possibilità di pronunciare sentenza assolutoria per il reato originariamente indicato (Sez. 2, 4371/2018).

Qualora si ammettesse la possibilità per il GUP di riqualificare il fatto imputato a titolo di reato che preveda l’udienza preliminare e disporre la restituzione degli atti al PM affinché proceda con citazione diretta, si impedirebbe allo stesso PM di insistere sull’originaria imputazione, in quanto il provvedimento del GUP precluderebbe il successivo ricorso a contestazioni suppletive in forza della disciplina dettata dall’art. 521-bis, con conseguente potenziale creazione di una situazione di stallo processuale (Sez. 1, 10666/2015).

Il giudizio direttissimo non comporta la celebrazione dell’udienza preliminare anche qualora, in virtù del titolo di reato contestato, la stessa sarebbe prevista qualora si procedesse con rito ordinario. Conseguentemente non può trovare applicazione in tal caso il disposto dell’art. 521-bis (Sez. 2, 31521/2017).