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Art. 35 - Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

Rassegna giurisprudenziale

Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio (art. 35)

L’esistenza di cause di incompatibilità, rilevanti ai sensi degli artt. 34 e 35, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 (Sez. 1, 28386/2018).

Nella finalità condivisa dagli istituti dell’incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione (artt. 34, 35, 36 e 37) di assicurare i mezzi per garantire l’imparzialità del giudice rendendo possibile la rimozione degli ostacoli che, secondo una valutazione astratta e generale, non si conciliano con serenità ed obiettività della decisione, l’astensione per «gravi ragioni di convenienza» di cui all’art. 36 lett. h), come richiamata dal successivo art. 37, comma 1, lett. b), resta integrata non solo per ragioni di carattere privato, ma anche in relazione all’attività giurisdizionale comunque svolta dal giudice in modo legittimo in precedenza in altri e diversi procedimenti (Sez. 6, 35264/2018).