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Art. 44 - Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l’ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
 

Rassegna giurisprudenziale

Sanzioni in caso di inammissibilità o rigetto della dichiarazione di ricusazione (art. 44)

L’applicazione della pena pecuniaria, prevista dall’art. 44, consegue ad una valutazione largamente discrezionale, la cui motivazione deve fornire una sufficiente spiegazione della determinazione circa la sanzione adottata (Sez. 5, 5193/2018).

È adeguatamente motivato il provvedimento quando le ragioni della condanna alla sanzione pecuniaria siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione (Sez. 5, 5193/2018).

Va annullata l’ordinanza emessa si sensi dell’art. 44 priva di qualsivoglia rifermento, anche implicito, che consenta di individuare le ragioni della condanna indicata nel dispositivo (Sez. 3, 41213/2015).