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Art. 575 - Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L’impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all’imputato.

2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.

3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

Rassegna giurisprudenziale

Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 575)

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di appello dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra imputazione e decisione, anche nel caso in cui, per effetto della prescrizione del reato maturata nel frattempo, sia precluso l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, dovendosi, comunque, riconoscere la sussistenza di un interesse della parte civile alla eliminazione della sentenza, al fine di ottenere in sede penale una sentenza di merito dichiarativa della prescrizione.

Ove nel processo di formazione della sentenza di penale responsabilità, si inserisca una erronea decisione in rito che, disponendo la regressione del processo per annullamento della sentenza di primo grado di riconoscimento del diritto della parte civile al risarcimento del danno, risulti preclusiva dell’incidentale accertamento civile per decorso della prescrizione del reato nelle more maturata, va attribuita legittimazione ad impugnare alla parte civile, altrimenti lesa nell’utilità pratica derivante dalla pronuncia annulla.

La scelta di coltivare l’azione civile nel processo penale che spetta a colui che si assuma danneggiato dal reato, esprime infatti una decisione che trova tutela e riconoscimento nel vigente ordinamento anche in caso di pronuncia non destinata a fare stato nell’eventuale giudizio civile, rilevando comunque l’interesse della parte a perseguire il suo proposito di chiedere, nel giudizio penale, l’affermazione del suo diritto al risarcimento del danno (Sez. 4, 40951/2018).

Sussiste la legittimazione del responsabile civile ad impugnare la sentenza con la quale – in sede di giudizio di rinvio seguito ad annullamento parziale del giudice di legittimità – sia stato assolto l’imputato, responsabile in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto tale decisione esclude l’eventuale giudizio civile di regresso, comportando inevitabili conseguenze a carico del responsabile civile il quale, a differenza di quanto previsto nell’art. 194 del previgente codice di rito, è legittimato, ex art. 575 comma 1, a proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato, nonché contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali (Sez. 3, 28168/2003).

La legittimazione all’impugnazione del responsabile civile è limitata alle disposizioni delle sentenze di condanna riguardanti la responsabilità dell’imputato concernente gli interessi civili e le sentenze di assoluzione nei limiti delle statuizioni sulle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali.

Ne consegue che deve escludersi la legittimazione ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni (Sez. 1, 31330/2004).

Nel caso in cui l’appello proposto dal responsabile civile sia stato dichiarato inammissibile (nella specie, per omessa presentazione dei motivi), il ricorso per cassazione proposto dallo stesso, sorretto da motivi che non si dirigono alla detta declaratoria, ma concernenti la condotta dell’imputato ed il merito della controversia, va dichiarato inammissibile (Sez. 4, 2069/1993).