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Art. 664 - Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

3. abrogato

4. Per l’esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza esecutiva all’autorità amministrativa competente.

Rassegna giurisprudenziale

Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie (art. 664)

Il provvedimento impositivo del pagamento delle somme devolute alla cassa delle ammende, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o del rigetto del ricorso, non è revocabile. La richiesta dell’interessato diretta a conseguire la revoca di tale provvedimento ai sensi dell’art. 664 è, quindi, inammissibile (Sez. 6, 1610/1994).