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Art. 223 - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

1. Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

2. Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Rassegna di giurisprudenza

La misura di sicurezza applicata con sentenza dal tribunale per i minorenni cui il GIP abbia trasmesso gli atti ai sensi dell’art. 37, comma terzo, DPR 448/1988, non è definitiva fino a che nei confronti del destinatario della stessa non sia pronunciata sentenza di condanna irrevocabile (Sez. 3, 15381/2010).