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Art. 180 (1) - Revoca della sentenza di riabilitazione

1. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni od un’altra pena più grave.

(1) Articolo così modificato dall’art. 4, L. 145/2004.

Rassegna di giurisprudenza

La concessione di precedente riabilitazione impedisce il riconoscimento della recidiva per fatti anteriormente commessi, come inequivocabilmente risultante dal testo dell’art. 178, che prevede proprio la cessazione degli effetti penali della condanna.

Al proposito è stato stabilito che, per il principio stabilito dall’art 106 capoverso, la precedente condanna, rispetto alla quale sia stata concessa la riabilitazione, non può essere presa in considerazione agli effetti della recidiva se non si sia realizzata la condizione stabilita dall’art 180, e se con la nuova condanna non venga emesso un formale provvedimento di revoca.

Al di fuori del caso di revoca, la riabilitazione esclude la applicazione della recidiva anche se sia intervenuta prima del giudizio relativo al nuovo reato, ma dopo il momento in cui il medesimo è stato commesso (Sez. 2, 47584/2016).