Congedo quarantena: per gli autonomi possibile solo a giorni

Prorogati i congedi parentali fino al 31 marzo 2022
Contratto
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Congedo quarantena: per gli autonomi possibile solo a giorni, ma prorogati fino a fine marzo

I congedi parentali per cause legate alla malattia da Covid19, quali quarantena o malattia dei figli o sospensioni dell'attività didattica in presenza, sono stati prorogati fino al 31 marzo, data del termine dello stato di emergenza secondo il Decreto-legge n. 221/2021
 

INPS: congedo parentale

L’INPS ha comunicato, con il messaggio n.327 del 21 gennaio 2022, l’apertura delle domande per usufruire del “Congedo parentale SARS CoV-2”. Congedo da quarantena che si distingue dal cosiddetto Congedo parentale, già disciplinato nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità).

Il nuovo congedo può essere richiesto dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps.

L’INPS ha precisato che, per poterne fruire, è richiesto che il genitore abbia un'attività lavorativa in corso. Pertanto, sono beneficiari del congedo quarantena i parasubordinati con rapporto attivo e i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva o componenti di studi associati o anche di società semplici con attività di lavoro autonomo senza altra previdenza obbligatoria.

Il congedo da quarantena può essere richiesto anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Il suddetto può essere domandato per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Inoltre, può essere utilizzato senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata se iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Invero, le prime informazioni in merito al congedo per quarantena sono state fornite con la circolare 189/2021. Essa stabilisce che il congedo da quarantena consentisce una astensione dal lavoro, utilizzata alternativamente dai due genitori in giorni diversi, con una indennità al 50% della retribuzione per i genitori lavoratori con figli conviventi minori di anni 14 o con figli affetti da disabilità in situazione di gravità anche non conviventi e senza limite di età.

In merito alle modalità di presentazione della domanda, il messaggio n. 4564/2021 ha specificato che “Congedo parentale SARS CoV-2” per lavoratori dipendenti può essere richiesto sia con modalità di fruizione oraria che giornaliera. Ancora, la domanda presentata dai lavoratori dipendenti del settore privato può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.

Attualmente la fruizione del congedo da quarantena è stata prorogata fino al 31 marzo 2022.


Congedo quarantena: dove presentare la domanda

La relativa domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale web dell’INPS, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, o della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È possibile, in mancanza di SPID o CIE chiamare il numero verde messo a disposizione.

Un ulteriore mezzo è effettuare la domanda presso gli Istituti di patronato.

Infine, qualora la domanda debba essere presentata per figli con disabilità si può inoltrare la domanda presso la sezione dedicata alle “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” – Servizio “Maternità”.