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Covid-19: prime bocciature alle sanzioni per chi ha violato durante il lockdown il divieto di spostamento

Covid-19
Ph. Federico Radi / Covid-19

Con Sentenza del 15 luglio 2020, n. 516, depositata il 29 luglio, il Giudice di Pace di Frosinone ha accolto il ricorso di una cittadina alla quale veniva contestato di aver violato, durante il lockdown, il divieto di spostamento in conseguenza all’emergenza sanitaria.

Il Giudice, pronunciandosi sulla questione in esame, ha dichiarata illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza per violazione degli articoli 95 e 78 della Costituzione, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi.

In particolare, con ordinanza del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili, richiamando l’articolo 7 del Decreto Legislativo 1/2018. Ma, ha affermato il Giudice, la fattispecie su cui si appoggia la citata ordinanza non fa alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario da agenti virali”. Secondo il Giudice di Pace, detta norma si riferisce a emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale (vale a dire terremoti, valanghe, alluvioni, incendi ed altri) o derivanti dall’attività dell’uomo (vale a dire sversamenti, attività umane inquinanti ed altri).

Il Giudice di Pace di Frosinone ha, inoltre, sostenuto l’illegittimità i DPCM emanati dal Consiglio dei Ministri, in quanto atti amministrativi soggetti al principio di legalità (come lo stato di emergenza). Gli articoli 95 e 78 della Costituzione, ha affermato il Giudice, non prevedono il potere del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria, con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ed il DPCM attuativo.

Con riferimento al DPCM del 9 marzo 2020, che imponeva ai cittadini il divieto di entrata e uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 in determinate regioni e province d’Italia, il Giudice di Pace ha ritenuto che tale disposizione configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare.

Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, ha proseguito il Giudice, l’obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice di pace penale per alcuni reati.

Quindi, anche in questo caso, il Giudice ha ritenuto illegittimo il suddetto DPCM per violazione dell’articolo 13 della Costituzione, secondo cui le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’Autorità Giudiziaria. Pertanto, neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore.

Infine, sempre con riferimento all’obbligo di permanenza domiciliare, alcuni sostenitori, secondo quanto affermato dal Giudice di Pace, hanno ritenuto che il DPCM sarebbe conforme alla Costituzione in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione, ex articolo 16 della Costituzione, e non della libertà personale.

A tal proposito, il Giudice di Pace, richiamando la giurisprudenza dalla Corte Costituzionale, ha ricordato che la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte, che sarebbero infette, ma non può in alcun modo comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Costituzionale, n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale.

Il Giudice di pace ha concluso la questione oggetto della sentenza, affermando che: I limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale. Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale”.