Diniego di alcoltest: nessun obbligo di comunicazione della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore

Corte di Cassazione, Sez. Quarta Penale, sentenza n. 39134 del 2022
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Diniego di alcoltest: nessun obbligo di comunicazione della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore

La Corte di Cassazione, Sez. Quarta Penale, con sentenza n. 39134 del 2022 statuisce che non vi sia alcuna violazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada, in relazione agli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., allorquando il conducente, fermato per un accertamento non ripetibile, quale l’ alcoltest, rifiuti di sottoporsi allo stesso.
 

Diniego di alcoltest: la vicenda sottoposta all’attenzione della corte di cassazione
 

Veniva presentato rituale ricorso innanzi alla Suprema Corte al fine di accertare la nullità delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria per omessa effettuazione dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, necessario nel momento in cui viene dato inizio all'accertamento strumentale mediante alcoltest, e ciò anche a fronte del rifiuto espresso da parte dell'interessato di sottoporsi a tale accertamento.

In effetti, lamentava il ricorrente, la presenza del difensore di fiducia era da considerarsi necessaria ed imprescindibile al fine di poter procedere all’accertamento de quo, essendo lo stesso - per l’appunto - per natura irripetibile.

Proprio partendo da questo assunto, la Suprema Corte evidenzia che correttamente il difensore del conducente riconosceva la natura dello stesso come “irripetibile” ma, per consolidata giurisprudenza, la presenza del difensore di fiducia non era da ritenersi indispensabile; tenuto in debito conto che il ricorrente aveva manifestato a chiare lettere il diniego di volersi sottoporre all’alcoltest.

In effetti, continuano gli ermellini, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell' alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (sic, Cass. Sez. Quarta Pen., n. 33594 del 10/02/2021; Cass. Sez. Quarta Pen., n. 16816 del 14/01/2021).

Il procedimento, in altri termini, è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi all' alcoltest ma a questo punto e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall'art. 186, comma 7, cod. strada.

L'art. 354 cod. proc. pen., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, adopera la locuzione «nel procedere al compimento degli atti», indicando chiaramente il momento in cui ci si accinge a compiere l'atto, nella specie di rilevazione dell'alcolennia mediante etilometro, e perciò, se ci si sta apprestando a compiere l'atto, significa che l'interessato vi abbia acconsentito.

Il rifiuto eventuale - e con esso il reato istantaneo di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada — è da considerarsi verificatosi in un momento antecedente.

Orbene, secondo la Corte di Cassazione anche il testo dell'art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, nel quale, disponendo sull'accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che “Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”, fornisce un importante assist alla predetta interpretazione.

Pertanto, secondo il Supremo consesso, il rifiuto implica la sola constatazione dei sintomi e dunque, non pare più indispensabile dare avviso e/o registrare la presenza del difensore di fiducia del conducente, atteso che, come già precisato, il reato viene a perfezionarsi contestualmente al diniego opposto dallo stesso di sottoporsi all’alcoltest.