Dispositivi mobili e autovelox: deve essere ben visibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza l’Ordinanza 4002 dell’8 febbraio, cassa una sentenza del Tribunale di Vicenza, interpretando in maniera restrittiva il Codice della strada.
Dispositivi mobili: autovelox
Come sopra anticipato la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Vicenza, la quale si era pronunciata in merito ad una impugnazione di una sanzione per eccesso di velocità elevata tramite autovelox installato su un’auto civetta, in sosta a bordo strada e priva dei colori istituzionali. Il Tribunale di Vicenza in qualità di giudice di secondo grado, e prima il Giudice di pace di Thiene, quale giudice competente per il primo grado di giudizio, avevano respinto il ricorso presentato dall’automobilista. Questo era stato colto a viaggiare a 62 km/h in un tratto nel quale era imposta la velocità massima di 50 km/h.
La Corte di Cassazione fornisce una nuova interpretazione, ben più restrittiva dell’art. articolo 142, co. 6-bis, il quale stabilisce che:
“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.
Secondo l’ordinanza della Corte è necessario, affinché vi sia un esatto adempimento di quanto stabilito ai sensi dell’art. 142 comma 6 che i requisiti della preventiva segnalazione della postazione autovelox e il requisito della visibilità della stessa, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, debbano essere distinti e autonomi e debbano essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
L’ordinanza, nella sua motivazione, fa riferimento alla cosiddetta Direttiva Maroni, circolare del Ministero dell’Interno del 14/08/2009.
Quest’ultima, attualmente aggiornata e sostituita dalla circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 emessa il 21 luglio 2017, detta anche Direttiva Minniti, ha lo scopo di garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali. Alle menzionate direttive vengono poi allegate le istruzioni operative dal titolo “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada)”.
Si prevede dunque che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile".
Dispositivi mobili e Autovelox: decisione della Corte
Concludendo, la Corte conferma e ribadisce dunque la validità dell’impostazione ministeriale in materia di segnalazione e visibilità degli Autovelox, spiegando che la disposizione deve garantire che gli automobilisti siano informati della presenza dì una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti allo stesso Autovelox; inoltre gli automobilisti devono essere messi in condizione di individuare la postazione degli autovelox quando vi transitano davanti, onde avere consapevolezza del tempo e del luogo della rilevazione.