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Fallimento - Cassazione Civile: in caso di “autofallimento” il socio della società fallita non può chiedere di revocare la sentenza dichiarativa di fallimento

Fallimento - Cassazione Civile: in caso di “autofallimento” il socio della società fallita non può chiedere di revocare la sentenza dichiarativa di fallimento
Fallimento - Cassazione Civile: in caso di “autofallimento” il socio della società fallita non può chiedere di revocare la sentenza dichiarativa di fallimento

Con recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale il socio di una società fallita, che abbia agito per dichiarare il proprio fallimento, non può domandare la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il caso

Nel caso oggetto d’esame Tizio, socio di maggioranza della società Alpha S.r.l. (d’ora in poi Alpha), veniva a sua volta dichiarato fallito nel corso del fallimento della società Beta S.a.s., di cui era socio accomandatario. Poco tempo dopo anche Alpha versava in difficili situazioni economiche e si attivava per domandare l’avvio della procedura concorsuale per mezzo dei propri organi amministrativi previa delibera assembleare.

Il fallimento veniva così dichiarato dal giudice di merito, ma Tizio, lamentando di non essere stato in grado di esercitare il proprio voto in sede assembleare in quanto socio fallito, adiva la via giudiziaria per revocare la sentenza di fallimento e chiedere la nullità della deliberazione testé menzionata.

Il principio di diritto

Richiamando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte afferma che il socio fallito di una società fallita difetta di legittimazione per domandare la revoca del fallimento.

Ciò, in particolare, si giustifica considerando che: (i) la delibera assembleare legittimante l’amministratore a presentare istanza di fallimento non è stata previamente impugnata ai sensi del dettato dell’articolo 2379 del Codice Civile; (ii) anche se il socio fallito, ai sensi dell’articolo 2377, comma 4, del Codice Civile, non è legittimato ad impugnare la delibera assembleare, spettano comunque al medesimo gli stessi diritti ad impugnare garantiti ai titolari di partecipazioni senza diritto di voto.

Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso del Fallimento Alpha e cassa senza rinvio la sentenza del giudice d’Appello in quanto il procedimento non poteva essere iniziato.

(Cassazione Civile - Sezione Prima Civile, Sentenza del 6 febbraio 2017, n. 2957)

Con recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale il socio di una società fallita, che abbia agito per dichiarare il proprio fallimento, non può domandare la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il caso

Nel caso oggetto d’esame Tizio, socio di maggioranza della società Alpha S.r.l. (d’ora in poi Alpha), veniva a sua volta dichiarato fallito nel corso del fallimento della società Beta S.a.s., di cui era socio accomandatario. Poco tempo dopo anche Alpha versava in difficili situazioni economiche e si attivava per domandare l’avvio della procedura concorsuale per mezzo dei propri organi amministrativi previa delibera assembleare.

Il fallimento veniva così dichiarato dal giudice di merito, ma Tizio, lamentando di non essere stato in grado di esercitare il proprio voto in sede assembleare in quanto socio fallito, adiva la via giudiziaria per revocare la sentenza di fallimento e chiedere la nullità della deliberazione testé menzionata.

Il principio di diritto

Richiamando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte afferma che il socio fallito di una società fallita difetta di legittimazione per domandare la revoca del fallimento.

Ciò, in particolare, si giustifica considerando che: (i) la delibera assembleare legittimante l’amministratore a presentare istanza di fallimento non è stata previamente impugnata ai sensi del dettato dell’articolo 2379 del Codice Civile; (ii) anche se il socio fallito, ai sensi dell’articolo 2377, comma 4, del Codice Civile, non è legittimato ad impugnare la delibera assembleare, spettano comunque al medesimo gli stessi diritti ad impugnare garantiti ai titolari di partecipazioni senza diritto di voto.

Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso del Fallimento Alpha e cassa senza rinvio la sentenza del giudice d’Appello in quanto il procedimento non poteva essere iniziato.

(Cassazione Civile - Sezione Prima Civile, Sentenza del 6 febbraio 2017, n. 2957)