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Genitori e figli maggiorenni

genitori e figli
genitori e figli

In base ad alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione (nn. 17183/2020, 19696/2019), il rapporto tra genitori e figli maggiorenni ha subito delle profonde modifiche.

La Giurisprudenza ha sempre più dato perso al principio di autoresponsabilità, al fine di evitare forme di parassitismo ai danni dei genitori.

I genitori hanno l’obbligo di educare, istruire e mantenere i figli, ma tale obbligo trova come limite la conclusione del percorso educativo-formativo che rende esigibile l’attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro[1].

In particolare il diritto al mantenimento deve intendersi in senso ampio e comprensivo non solo del diritto all’assistenza materiale, ovvero alla somministrazione dei mezzi atti a soddisfare le normali esigenze di vita, ma anche del diritto allo svago e alla soddisfazione delle esigenze spirituali.

Non essendo previsto un vero e proprio momento estintivo di tale diritto sarà peraltro necessario operare una distinzione sulla condizione del figlio ormai divenuto maggiorenne[2].

Se questo infatti avrà raggiunto una indipendenza economica, il diritto al mantenimento dovrà ritenersi cessato e non potrà rivivere nemmeno in caso di successiva perdita dell’autonomia.

Se il figlio maggiorenne invece non sarà riuscito ad acquisire l’indipendenza economica, purché si sia effettivamente adoperato nella ricerca di un’occupazione, il diritto al mantenimento non potrà ritenersi estinto.

Sono infatti previste forme di tutela in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente.

Il codice civile articolo 337 septies prevede che possa essere riconosciuto in capo al figlio maggiorenne il diritto ad un assegno periodico nel caso in cui il Giudice ritenga di disporlo.

Tuttavia sorgono alcuni problemi in ordine alla legittimazione attiva a proporre tale domanda.

Secondo la Cass. 18008/2018 il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiore non economicamente autosufficiente convivente con l’altro genitore, non può essere obbligato, in mancanza di una specifica domanda del figlio, ad assolvere la relativa prestazione.

Parrebbe dunque configurarsi un onere in capo al figlio maggiorenne di svolgere la relativa azione non potendo l’altro genitore, quello collocatario o affidatario per intenderci, sostituirsi al figlio nella proposizione della richiesta di mantenimento diretto.

Ne deriverebbe un relativo onere di intervento nel giudizio di separazione e divorzio del figlio maggiorenne, o diventato tale nelle more del giudizio, non solo aderendo all’eventuale domanda svolta dal genitore, ma altresì fornendo adeguata prova al fine di vedere accolta la relativa domanda.

L’eventuale assegno dovrà trovare infatti quale destinatario direttamente il figlio ed il genitore gravato della corresponsione di tale assegno non avrà alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.

Essendo ormai circostanza nota in Giurisprudenza che, con la maggiore età, si presuma l’idoneità al reddito del figlio; è necessario che, per vincere tale presunzione, sia data prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.

Dovrà pertanto essere fornita la prova che la concreta situazione economica nella quale versa il figlio maggiorenne non sia conseguenza di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, di disinteresse nella ricerca della voluta indipendenza economica.

Questa la recente linea adottata dalla Suprema Corte che vira completamente la rotta rispetto al precedente orientamento secondo cui il figlio maggiorenne non autosufficiente mantenesse sempre uno spropositato, sicuramente inadeguato rispetto ai tempi, diritto al mantenimento, statuendo, tra l’altro, nella pronuncia n. 17183/2020, che oltre i trenta anni debba presumersi integralmente raggiunta la capacità di mantenersi.

 

[1] Prof. Giovanni Francesco Basini, I diritti e i doveri dei figli verso i genitori https://www.filodiritto.com/i-diritti-e-i-doveri-dei-figli-verso-i-genitori

[2] Prof. Giovanni Francesco Basini, “Tanguy”, o sia, fino a che età i figli hanno diritto di restare a carico dei genitori https://www.filodiritto.com/tanguy-o-sia-fino-che-eta-i-figli-hanno-diritto-di-restare-carico-dei-genitori