Governo: modifiche al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Le principali novità riguardano
- la semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio la valutazione dei rischi),
- la razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti, commisurando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari,
- la formazione, obbligatoria anche verso i soggetti con qualifica dirigenziale e i preposti (in questo senso si possono notare le analogie con la disciplina in materia di privacy e di responsabilità da reato dell’ente, che costituiscono, insieme alla disciplina sulla sicurezza, il cuore dell’attività formativa da svolgersi in azienda per provarne la diligenza),
- la possibilità per il soggetto delegato di delegare a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di ammissibilità per la delega. In questo caso, il soggetto delegato non ha il potere di conferire nuova delega.
Infine, con riferimento alla disciplina sulla responsabilità da reato degli enti (Decreto Legislativo 231/2001) occorre segnalare l’inserimento del comma 5 bis dell’articolo 30 del Testo Unico, a norma della quale: “La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”. Si tratta di una assoluta novità nel nostro panorama legislativo, di particolare importanza se si tiene conto che l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, che compete sempre al datore di lavoro, “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo” previsto dall’articolo 30 comma 4 del Testo Unico.
(Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119) - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 - Supplemento Ordinario n.142).
Le principali novità riguardano
- la semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio la valutazione dei rischi),
- la razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti, commisurando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari,
- la formazione, obbligatoria anche verso i soggetti con qualifica dirigenziale e i preposti (in questo senso si possono notare le analogie con la disciplina in materia di privacy e di responsabilità da reato dell’ente, che costituiscono, insieme alla disciplina sulla sicurezza, il cuore dell’attività formativa da svolgersi in azienda per provarne la diligenza),
- la possibilità per il soggetto delegato di delegare a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di ammissibilità per la delega. In questo caso, il soggetto delegato non ha il potere di conferire nuova delega.
Infine, con riferimento alla disciplina sulla responsabilità da reato degli enti (Decreto Legislativo 231/2001) occorre segnalare l’inserimento del comma 5 bis dell’articolo 30 del Testo Unico, a norma della quale: “La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”. Si tratta di una assoluta novità nel nostro panorama legislativo, di particolare importanza se si tiene conto che l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, che compete sempre al datore di lavoro, “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo” previsto dall’articolo 30 comma 4 del Testo Unico.
(Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119) - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 - Supplemento Ordinario n.142).